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Circolare

Circolare numero 285 del 28-10-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri le indicazioni della circolare n. 109/1994 in materia di lavoro minorile. Viene confermata l’operatività della tutela anche per periodi anteriori alla legge n. 977/1967, con effetti sulla validità delle iscrizioni, sul riscatto dei periodi scoperti, sulla rivalsa degli istituti assicuratori e sul calcolo degli importi da detrarre dalle pensioni. Sono inoltre precisate le modalità di aggiornamento delle procedure, di gestione dei casi dal 1957 al 1961 e dal 1962 in poi, nonché il riesame delle ricongiunzioni ex legge n. 29/1979.

Chiarimenti sull’applicazione della tutela del lavoro minorile ai CD/CM e sulle conseguenze previdenziali e di rivalsa

Chiarimenti sull’applicazione della legge n. 977/1967 ai CD/CM

La circolare interviene per fornire chiarimenti operativi sull’attuazione delle direttive già impartite con la circolare n. 109 del 5 aprile 1994 in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti applicata ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM). Il documento affronta in modo sistematico gli effetti della tutela su periodi di lavoro anteriori al 1967, le conseguenze ai fini del riscatto e della rivalsa, nonché alcuni profili applicativi relativi al calcolo dei contributi e al riesame di pratiche già definite.

Applicabilità della tutela del lavoro minorile a periodi anteriori alla legge n. 977/1967

La circolare afferma espressamente che la tutela del lavoro minorile è applicabile anche per periodi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 977 del 17 ottobre 1967. Tale conclusione viene ricavata dalla lettura coordinata della circolare n. 109/1994 e della circolare n. 143/1994, nonché dal richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l’art. 24 della legge n. 977/1967 avrebbe natura confermativa delle statuizioni già contenute nell’art. 2126 c.c.

Per il settore CD/CM ciò comporta il riconoscimento della validità dell’iscrizione negli elenchi anche quando essa non sia accompagnata da attribuzione di giornate-contributi, oppure quando le giornate risultino attribuite in misura ridotta, per periodi di lavoro prestati prima del compimento del 14° anno di età e collocati negli anni dal 1957 al 1961. Questa circostanza costituisce il presupposto sufficiente per l’ammissibilità del riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990, secondo le direttive già contenute nella circolare n. 109/1994.

Rapporto con la circolare n. 143/1994 e riesame delle pratiche

La circolare precisa che il passaggio della circolare n. 143/1994 secondo cui vanno riesaminate solo a domanda le pratiche già definite non supera quanto stabilito nella circolare n. 109/1994 in tema di riesame d’ufficio delle pratiche di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990. Tale conclusione si fonda sul fatto che la circolare n. 143/1994 non è specificamente riferita al settore CD/CM: da un lato richiama l’art. 13 della legge n. 1338/1962, norma che la circolare ribadisce non essere applicabile ai CD/CM; dall’altro rinvia espressamente alla circolare n. 109/1994 per l’applicazione della legge n. 977/1967 nei confronti di tali soggetti.

Rivalsa degli istituti assicuratori

Dal riconoscimento, ai fini assicurativi e previdenziali, dei periodi di lavoro minorile svolti in violazione dell’età minima discende anche la possibilità per gli istituti assicuratori di esercitare il diritto di rivalsa previsto dall’art. 24 della legge n. 977/1967. La circolare chiarisce che tale rivalsa può essere esercitata anche con riferimento alle prestazioni corrisposte in relazione a periodi collocati in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 977/1967.

La rivalsa opera, tuttavia, soltanto nei casi in cui il periodo di lavoro prestato in età inferiore ai 14 anni sia determinante ai fini del diritto alla prestazione e nei limiti dei contributi necessari al raggiungimento dei requisiti. In presenza di prestazioni pensionistiche, il recupero va commisurato alla quota di pensione riferibile al periodo minorile, secondo criteri proporzionali fondati sul rapporto tra settimane totali utili alla misura della pensione e settimane accreditate in età minorile determinanti per il diritto.

Determinazione della quota di rivalsa e criteri di calcolo

Per le prestazioni pensionistiche, le sedi devono determinare preliminarmente la quota di pensione corrispondente ai periodi di iscrizione in età minorile determinanti per il diritto alla prestazione. In caso di pensione liquidata con il computo di contributi versati in più gestioni, la proporzione deve essere calcolata sull’importo complessivo della pensione e sul numero totale delle settimane di contribuzione riferite alle diverse gestioni. Se la pensione è liquidata con il sistema contributivo, la quota va determinata rapportando l’importo IVS complessivo all’importo IVS delle settimane accreditate in età minorile rilevanti per il diritto.

Una volta determinata tale quota, occorre calcolare la riserva matematica corrispondente utilizzando i criteri dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, con riferimento alla data di decorrenza della pensione. Da tale importo devono poi essere detratti, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 977/1967, i contributi a suo tempo versati per il medesimo periodo.

Per il concreto esercizio della rivalsa, le sedi devono interpellare gli interessati affinché indichino i soggetti primi obbligati al pagamento dell’onere: il capo famiglia per i CD, il concedente e il mezzadro o colono per i CM, ovvero i rispettivi eredi o aventi causa se i soggetti originari sono deceduti. Se tali soggetti non sono reperibili, il pagamento deve essere richiesto direttamente al beneficiario della prestazione. Su richiesta dell’interessato, le somme dovute a titolo di rivalsa possono essere trattenute sugli arretrati di pensione, se capienti.

La circolare ribadisce inoltre che la pensione non può essere posta in pagamento finché l’importo della rivalsa non sia stato corrisposto.

Regole particolari per gli anni 1957-1961

Per il periodo 1957-1961, la circolare distingue più ipotesi.

Se non è stato esercitato il riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990 e l’interessato risulta iscritto negli elenchi CD/CM con giornate-contributi, l’importo da detrarre dalla pensione va commisurato alla quota di giornate proporzionalmente riferibile al periodo di lavoro minorile, cioè dal 1° gennaio alla data di compimento del 14° anno di età.

Se l’iscrizione esiste ma senza attribuzione di giornate-contributi, la mancanza contributiva, non sanabile per l’inapplicabilità dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 nel settore CD/CM, impedisce l’erogazione di prestazioni per quel periodo e quindi fa venir meno il presupposto stesso della rivalsa.

Se il riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990 è stato invece esercitato, la detrazione deve comprendere sia la quota di giornate risultanti dagli elenchi riferibile al periodo minorile, sia la parte dell’onere di riscatto pagata per le giornate riscattate proporzionalmente riconducibili al periodo dal 1° gennaio al compimento del 14° anno.

La circolare contempla anche il caso in cui, in presenza di sola iscrizione senza giornate, il riscatto sia stato effettuato per 104 o 156 giornate: in tale ipotesi, se l’interessato può far valere soltanto le giornate riscattate per l’anno in cui cade il lavoro minorile, l’importo da recuperare corrisponde alla parte dell’onere di riscatto riferibile proporzionalmente al periodo minorile.

Regole particolari per gli anni dal 1962 in poi

Per i periodi dal 1962 in avanti vengono individuate due fattispecie principali.

Se il fanciullo sotto i 14 anni risulta iscritto negli elenchi CD/CM con attribuzione di giornate-contributi, non sono necessarie regolarizzazioni contributive ex art. 24 della legge n. 977/1967, perché l’iscrizione già comporta un trattamento unitario tra minori sotto e sopra i 14 anni. In questo caso, la posizione contributiva resta costituita dalle giornate attribuite e l’importo da detrarre dalla pensione va calcolato sulla quota delle giornate dell’elenco riferibile al periodo minorile.

Se, invece, il minore non è iscritto negli elenchi ma è stato di fatto utilizzato nel nucleo familiare CD/CM, occorre distinguere:

  • se la mancata iscrizione e la conseguente omissione contributiva sono prescritte, non possono essere corrisposte prestazioni per il periodo di lavoro minorile e non vi è presupposto per la rivalsa;
  • se la prescrizione non è intervenuta, lo SCAU deve iscrivere il minore negli elenchi e recuperare i contributi omessi, importo che sarà poi detratto dalla quota di pensione derivante dalla regolarizzazione assicurativa e contributiva del periodo minorile.

Casi di prestazioni pensionistiche e ruolo delle sedi

La circolare precisa che le sedi devono procedere con attenzione alla quantificazione della rivalsa, verificando preliminarmente se i periodi di lavoro ante 14° anno siano effettivamente determinanti per il diritto alla prestazione. La rivalsa è dovuta solo nei limiti dei contributi necessari per il conseguimento del requisito pensionistico.

In concreto, le sedi devono:

  • ricostruire la quota di pensione riferibile al periodo minorile;
  • calcolare la quota di contributi o di onere di riscatto da detrarre secondo i criteri indicati;
  • individuare i soggetti tenuti al pagamento;
  • ove possibile, recuperare le somme mediante trattenuta sugli arretrati;
  • sospendere la liquidazione della pensione finché la rivalsa non sia corrisposta.

Ricongiunzioni ex art. 1 della legge n. 29/1979

Infine, la circolare affronta il tema delle ricongiunzioni ex art. 1 della legge n. 29/1979 già definite applicando le direttive anteriori alla circolare n. 109/1994 e che abbiano escluso contribuzione CD/CM riferita a periodi di lavoro prima del 14° anno.

Per tali casi viene stabilito che, una volta convalidata la contribuzione in base alle nuove direttive, deve adottarsi un criterio analogo a quello previsto per le domande di riscatto già definite prima della circolare n. 109/1994: non è necessario subordinare il trasferimento della contribuzione alla gestione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a una specifica domanda preventiva dell’interessato. Ciò vale almeno quando la ricongiunzione sia stata definita senza il preventivo coinvolgimento dello SCAU, che era l’unico soggetto competente a riconoscere o meno i periodi di iscrizione negli elenchi CD/CM con attribuzione di giornate-contributi anche per attività svolta ante 14° anno di età.

Punti principali

Applicabilità della tutela anche per periodi anteriori al 1967

Viene affermato che la tutela del lavoro minorile si applica anche ai periodi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 977/1967, in coerenza con la giurisprudenza richiamata e con la circolare n. 143/1994. Ne deriva la validità dell’iscrizione negli elenchi CD/CM, anche senza attribuzione di giornate o con attribuzione ridotta, per periodi precedenti il compimento del 14° anno di età e collocati negli anni 1957-1961, con possibilità di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990 secondo la circolare n. 109/1994.

Riesame delle pratiche e rapporto con la circolare n. 143/1994

Il riesame d’ufficio delle pratiche di riscatto già definite, previsto dalla circolare n. 109/1994, viene confermato e non superato dalla circolare n. 143/1994, che non è specifica per il settore CD/CM. Quest’ultima, infatti, richiama l’art. 13 della legge n. 1338/1962, norma che nel settore CD/CM non è applicabile, e rinvia espressamente alla circolare n. 109/1994 per l’applicazione della legge n. 977/1967 nei confronti dei CD/CM.

Rivalsa degli istituti assicuratori anche per periodi antecedenti il 1967

Poiché i periodi di lavoro minorile reso in violazione dell’età minima sono riconosciuti utili ai fini assicurativi e previdenziali anche se anteriori al 1967, il diritto di rivalsa previsto dall’art. 24 della legge n. 977/1967 può essere esercitato anche per le prestazioni corrisposte in relazione a tali periodi antecedenti.

Aggiornamento delle procedure di calcolo degli oneri di riscatto

In risposta alle segnalazioni sull’assenza nelle tabelle del DM 29 febbraio 1988 dei coefficienti per il calcolo dell’onere di riscatto relativo a soggetti di età inferiore ai 14 anni, viene comunicato l’aggiornamento della procedura "Riscatti - rendite, ricongiunzioni" con i coefficienti di calcolo forniti dal Coordinamento statistico attuariale.

Determinazione dell’importo da detrarre in sede di rivalsa

Per le prestazioni pensionistiche, l’importo da recuperare in rivalsa si determina sottraendo dalla quota di pensione riferibile al periodo di lavoro minorile l’importo dei contributi versati per quel periodo, oppure, se i contributi sono prescritti e regolarizzati tramite riscatto o altre forme ammesse, la corrispondente riserva matematica o la quota dell’onere di riscatto relativa al periodo minorile. La circolare distingue in modo analitico le diverse situazioni per gli anni 1957-1961 e per gli anni dal 1962 in poi, tenendo conto della presenza o meno di giornate-contributi e dell’eventuale riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990.

Casi specifici per gli anni 1957-1961

Per gli anni dal 1957 al 1961, se non è stato esercitato il riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990 e sussiste una iscrizione con giornate-contributi, va detratta la quota contributiva proporzionale al periodo di lavoro minorile. Se l’iscrizione esiste ma senza giornate-contributi, l’assenza di contribuzione non sanabile, per l’inapplicabilità dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, impedisce l’erogazione di prestazioni per quel periodo e quindi esclude la rivalsa. Se il riscatto è stato effettuato, si detrae la parte dell’onere di riscatto riferibile proporzionalmente al periodo minorile.

Casi specifici per gli anni dal 1962 in poi

Per gli anni dal 1962 in poi, se il fanciullo sotto i 14 anni risulta iscritto negli elenchi CD/CM con attribuzione di giornate-contributi, non sono necessarie regolarizzazioni contributive ex art. 24 della legge n. 977/1967 e si detrae dalla pensione la quota corrispondente alle giornate riferibili al periodo minorile. Se il minore non è iscritto ma l’omissione non è prescritta, lo SCAU deve iscriverlo e recuperare i contributi omessi, che saranno poi detratti dalla quota di pensione. Se invece la prescrizione è intervenuta, mancando la regolarizzazione non possono essere corrisposte prestazioni per quel periodo.

Limiti dell’azione di rivalsa e modalità operative

L’azione di rivalsa opera solo quando i periodi di lavoro ante 14° anno sono determinanti per il conseguimento del diritto alla prestazione e nei limiti dei contributi necessari al raggiungimento dei requisiti. Le sedi devono individuare la quota di pensione riferibile al periodo minorile e determinare la rivalsa sulla base della proporzione tra settimane totali e settimane utili in età minorile; nel sistema contributivo la proporzione va calcolata sull’importo IVS complessivo e sull’importo IVS delle settimane minorili. Le sedi devono rivolgersi agli interessati per individuare i soggetti obbligati al pagamento, oppure i loro eredi; in alternativa, il pagamento può essere effettuato dal beneficiario della pensione, anche mediante trattenuta sugli arretrati se vi è capienza.

Sospensione del pagamento della pensione in presenza di rivalsa

La pensione non può essere posta in pagamento finché l’importo dovuto a titolo di rivalsa non sia stato corrisposto, in applicazione del principio per cui nelle gestioni dei lavoratori autonomi il conseguimento della prestazione è subordinato all’effettivo versamento della contribuzione.

Ricongiunzioni ex legge n. 29/1979 e pratiche già definite

Per le ricongiunzioni ex art. 1 della legge n. 29/1979 già definite secondo le precedenti direttive e che abbiano escluso la contribuzione CD/CM relativa a periodi di lavoro ante 14° anno di età, viene stabilito un criterio analogo a quello adottato per i riscatti: la contribuzione, una volta convalidata in base alla circolare n. 109/1994, non deve rimanere automaticamente acquisita nella gestione di origine, ma va trasferita nella gestione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nei casi in cui la pratica sia stata definita senza coinvolgere preventivamente lo SCAU, competente a riconoscere o disconoscere tali periodi.

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