Circolare numero 283 del 27-10-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce gli orientamenti della Corte di Cassazione e delle Sezioni Unite in tema di classificazione previdenziale di alcune attività, rivedendo l’inquadramento sinora adottato dall’Istituto. Le imprese di consulenza aziendale e factoring vengono qualificate come imprese industriali produttrici di servizi, con distinzione tra soggetti già esistenti prima della legge n. 88/1989 e soggetti avviati successivamente; le imprese di leasing vengono invece ricondotte al settore commercio/terziario, con trasferimento ex tunc delle posizioni già collocate in industria o credito, salvo i casi coperti da giudicato. Sono inoltre impartite istruzioni operative sulle revisioni contributive, sui termini di prescrizione, sui contributi dovuti per i dirigenti dal 1° ottobre 1994 e sulla gestione dei ricorsi pendenti.
Riesame dell’inquadramento previdenziale delle imprese di consulenza, factoring e leasing
Riesame dell’inquadramento previdenziale di imprese di consulenza, factoring e leasing
La circolare interviene per adeguare l’inquadramento previdenziale di alcune categorie di imprese agli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione e dalle Sezioni Unite. Il documento supera la precedente impostazione dell’Istituto per le attività di consulenza aziendale, factoring e leasing, dettando inoltre istruzioni operative per il recupero e la revisione delle posizioni contributive.
Quadro giurisprudenziale e necessità di revisione
L’Istituto prende atto che il contenzioso amministrativo e giudiziario, alimentato da decisioni non univoche, è stato definito da pronunce della Corte di Cassazione che hanno individuato principi di diritto vincolanti per la trattazione delle controversie. In base a tali principi, viene riconosciuta la natura industriale delle attività in esame, con la sola eccezione della locazione finanziaria, che rimane qualificata come attività commerciale.
Imprese di consulenza in materia di direzione, organizzazione e formazione aziendale e imprese di factoring
Per le imprese che svolgono consulenza in materia di direzione, organizzazione e formazione aziendale e per le imprese di factoring, le sentenze n. 00197/1992 e n. 00198/1992 hanno affermato che tali attività devono essere considerate imprese industriali produttrici di servizi ai sensi dell’art. 2195 c.c., limitando però il giudicato ai periodi anteriori all’entrata in vigore dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Ne consegue che:
- le aziende costituite prima dell’entrata in vigore della legge n. 88/1989 e già classificate nel settore commercio con c.s.c. 7.07.08 devono essere trasferite nel settore industria servizi con c.s.c. 1.18.07;
- tale classificazione deve essere confermata anche per i periodi successivi, alla luce della sentenza n. 4837 del 18 maggio 1994;
- per le imprese che hanno iniziato l’attività con dipendenti dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989 si applicano invece i criteri di cui all’art. 49 della stessa legge, con classificazione nel settore terziario e c.s.c. 7.07.08.
Imprese esercenti attività di locazione finanziaria (leasing)
La sentenza n. 00199/1992 della Corte di Cassazione ha escluso che le imprese di leasing abbiano natura industriale, qualificandole come imprese intermediarie nella circolazione dei beni ai sensi dell’art. 2195, n. 2, c.c. La circolare conseguentemente supera le disposizioni della circ. n. 221 del 7 novembre 1988.
Pertanto:
- tutte le aziende che svolgono attività di leasing, in qualunque forma esercitata, devono essere inquadrate nel ramo commercio, ora terziario, con c.s.c. 7.04.01;
- le sedi devono procedere al trasferimento con effetto ex tunc delle aziende già inquadrate nei rami industria e/o credito;
- resta ferma l’eccezione per le aziende che abbiano ottenuto sentenza passata in giudicato favorevole all’inquadramento in industria o credito, per le quali deve essere mantenuto l’inquadramento stabilito giudizialmente.
Effetti sulle posizioni assicurative e sul personale dirigente
La circolare preannuncia un successivo intervento specifico per la sistemazione delle posizioni assicurative, comprese quelle del personale dirigente già iscritto all’INPDAI, le cui modalità sono state concordate con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con l’INPDAI stesso. Viene precisato che ulteriori istruzioni saranno emanate con apposita circolare.
È inoltre comunicato che l’INPDAI, dal 1° ottobre 1994, cesserà gli adempimenti contributivi per i dirigenti che, per effetto della nuova qualificazione, dovranno essere assicurati presso l’INPS.
Adempimenti contributivi e decorrenze
Per gli adempimenti contributivi relativi al mese di ottobre 1994, con denunce da presentare entro il 20 novembre, devono essere applicate le aliquote vigenti per il settore terziario. Per i dirigenti devono essere versati anche:
- la contribuzione IVS pari al 27,27%;
- il contributo T.F.R. pari allo 0,20%;
- il contributo GESCAL pari all’1,05%.
Per i versamenti correnti a partire dal periodo di paga in corso al 1° ottobre 1994, le sedi devono attenersi alle istruzioni contenute nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 e richiamata dalla circolare n. 292 del 23 dicembre 1993.
Istruzioni operative per le sedi
Le sedi devono adeguarsi ai criteri indicati dalla circolare e procedere alla sistemazione degli inquadramenti non conformi ai principi espressi dalla giurisprudenza. Il riesame delle posizioni deve essere effettuato con effetto ex tunc, con conseguente revisione delle operazioni contributive nei limiti della prescrizione.
A tal fine, le sedi devono inoltre interrompere con la massima tempestività i termini prescrizionali, in modo da preservare la possibilità di recupero contributivo nei casi interessati.
Ricorsi pendenti
I ricorsi ancora pendenti presso la Direzione Generale in materia di inquadramento delle imprese interessate saranno restituiti alle sedi, ove suscettibili di accoglimento, per il riesame delle singole situazioni alla luce dei nuovi criteri stabiliti dalla circolare.
Punti principali
Rettifica dei criteri di classificazione in base alla giurisprudenza
La circolare prende atto che la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha individuato principi diversi da quelli seguiti fino ad allora dall’Istituto. In particolare, viene riconosciuta la natura industriale delle attività oggetto della circolare, con l’unica esclusione della locazione finanziaria, per la quale viene confermata la natura commerciale.
Imprese di consulenza, organizzazione e formazione aziendale e imprese di factoring
Per le imprese che svolgono consulenza in materia di direzione, organizzazione e formazione aziendale e per le imprese di factoring, le sentenze n. 197/1992 e n. 198/1992 qualificano l’attività come industriale produttrice di servizi ai sensi dell’art. 2195 c.c., limitando espressamente il giudicato ai periodi anteriori all’entrata in vigore dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Le aziende costituite prima di tale data e già classificate nel commercio con c.s.c. 7.07.08 devono essere trasferite nel settore industria servizi con c.s.c. 1.18.07; tale classificazione va confermata anche per i periodi successivi, in base alla sentenza n. 4837 del 18 maggio 1994. Per le imprese iniziate dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989, invece, trovano applicazione i criteri dell’art. 49 e la classificazione resta nel terziario con c.s.c. 7.07.08.
Imprese di locazione finanziaria (leasing)
Con la sentenza n. 199/1992 la Corte di Cassazione ha escluso la natura industriale delle imprese di leasing, qualificandole come imprese intermediarie nella circolazione dei beni ex art. 2195, n. 2, c.c. La circolare supera quindi la precedente circolare n. 221 del 7 novembre 1988: tutte le aziende che svolgono attività di leasing, in qualunque forma, devono essere inquadrate nel ramo commercio/terziario con c.s.c. 7.04.01. Le sedi devono trasferire ex tunc nel ramo commercio le posizioni già inquadrate in industria o credito, salvo i casi in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto il diritto al diverso inquadramento.
Effetti sulle posizioni assicurative e sul personale dirigente
Il documento annuncia un successivo intervento per la sistemazione delle posizioni assicurative, comprese quelle del personale dirigente già iscritto all’INPDAI, dopo gli accordi intervenuti con Ministero del Lavoro e INPDAI. È inoltre comunicato che l’INPDAI cesserà dal 1° ottobre 1994 gli adempimenti contributivi per i dirigenti che, per effetto della sentenza, devono essere assicurati presso l’INPS.
Contribuzione da ottobre 1994 e istruzioni operative
Per gli adempimenti contributivi relativi al mese di ottobre 1994, con denunce da presentare entro il 20 novembre, dovranno essere applicate le aliquote vigenti per il settore terziario. Per i dirigenti devono essere versati anche la contribuzione IVS nella misura del 27,27%, il contributo T.F.R. dello 0,20% e il contributo GESCAL dell’1,05%. Le sedi sono invitate ad adeguare gli inquadramenti, effettuando il riesame con effetto ex tunc e, nei limiti della prescrizione, la revisione delle operazioni contributive; devono inoltre interrompere tempestivamente i termini prescrizionali. Per i versamenti correnti dal periodo di paga in corso al 1° ottobre 1994 si richiamano le istruzioni della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Ricorsi pendenti
I ricorsi già giacenti presso la Direzione Generale in materia di inquadramento delle imprese interessate, se suscettibili di accoglimento, saranno restituiti alle sedi per il riesame delle singole posizioni alla luce dei nuovi criteri stabiliti dalla circolare.
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