Circolare numero 286 del 29-10-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le modalità operative per attuare la compensazione dei crediti delle aziende con il debito per sgravi per oneri sociali derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991. Richiama le regole già fissate dalle precedenti circolari n. 299/1992 e n. 202/1992, oltre al messaggio n. 44376/1993, e disciplina la formazione del biglietto contabile, le scritture da effettuare, l’imputazione contabile tra crediti previdenziali e sanitari e la gestione delle eventuali sanzioni sul residuo. Il messaggio allegato chiarisce inoltre che il non aggravio degli oneri accessori vale solo per i debiti già maturati alla data della sentenza, mentre per i periodi successivi gli oneri aggiuntivi si applicano secondo specifiche limitazioni temporali legate alla Legge n. 412/1991.
Istruzioni operative sulla compensazione dei crediti contributivi con debiti per sgravi ex sentenza n. 261/1991 e sul calcolo degli oneri accessori
Compensazione dei crediti contributivi con il debito per sgravi ex sentenza n. 261/1991
La circolare disciplina le modalità operative da seguire per la compensazione dei crediti vantati dalle aziende con il debito per sgravi per oneri sociali collegato alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12.6.1991. Il provvedimento precisa inoltre le regole per il calcolo degli oneri accessori sui crediti contributivi, rinviando ai criteri già fissati dalla circolare n. 299 del 30.12.1992, dalla circolare n. 202 del 4.8.1992 e dal messaggio n. 44376 del 5.2.1993, allegato alla stessa circolare.
Ambito e criteri generali
La circolare conferma che la compensazione riguarda sia:
- la compensazione con i crediti verso le aziende per periodi fino a tutto il mese di maggio 1991;
- la compensazione della rata con i crediti relativi a periodi successivi.
Resta fermo che i criteri di compensazione e di calcolo degli oneri accessori sono quelli già indicati nei precedenti atti richiamati, senza modifiche sostanziali ai principi applicativi già in essere.
Adempimenti dell'Ufficio Riscossione Contributi
L’Ufficio Riscossione Contributi deve, una volta verificata l’esistenza dei crediti contributivi verso l’azienda e determinata la somma da compensare con il debito per sgravi ex sentenza n. 261/1991, predisporre un apposito biglietto contabile mod. SC3 in triplice copia. Il documento ha funzione di DM20 REG e deve essere compilato per l’importo compensato, comprensivo di eventuali sanzioni.
Nel biglietto deve essere indicato l’articolo in P.D.:
- GAW 37/19 a GPA 54/51, se la compensazione avviene con crediti di natura previdenziale;
- GAW 37/19 a AS. 52/20, se la compensazione avviene con crediti afferenti al Servizio sanitario nazionale, secondo la regione competente.
Dati da riportare nella descrizione contabile
Nella descrizione del biglietto contabile devono essere riportati i dati di riferimento del modello da compensare nell’archivio recupero crediti, e cioè:
- matricola;
- numero inadempienza per i contributi previdenziali;
- regione di riferimento per i contributi sanitari;
- periodo.
Tali indicazioni servono a consentire la corretta imputazione e successiva acquisizione nei relativi archivi crediti.
Trasmissione dei documenti e flusso procedurale
Due copie del biglietto contabile devono essere trasmesse all’Ufficio competente per la contabilità. Quest’ultimo, dopo la registrazione del biglietto sul sistema contabile, restituisce una copia unitamente al mod. SC7/24 all’Ufficio Riscossione Contributi.
Successivamente, l’Ufficio Riscossione Contributi provvede, con le consuete modalità PGM 300, alle operazioni di acquisizione nei previsti archivi crediti previdenziali e/o sanitari.
Scritture contabili e ripartizione
In sede di ripartizione contabile, la procedura base effettua le seguenti scritture:
- per i crediti previdenziali, addebita il conto GPA54/51 e accredita il conto GPA00/02;
- per i crediti relativi a contributi sanitari, addebita il conto AS. 52/20 e accredita il conto AS. 00/10.
La circolare distingue quindi chiaramente la contabilizzazione in base alla natura del credito oggetto di compensazione.
Residuo credito e somme aggiuntive
Se l’importo da compensare risulta inferiore al saldo del DM o del M10/S, il residuo credito viene gestito dalla procedura recupero crediti, che provvede al calcolo delle sanzioni civili con le consuete modalità.
Evidenza contabile e rendicontazione finale
La circolare richiama infine l’esigenza di mantenere un’apposita evidenza degli importi contabilizzati al conto GAW37/19, inclusi quelli compensati. Tale evidenza deve essere tenuta separatamente per codice statistico-contributivo di appartenenza delle aziende beneficiarie, ai fini della rendicontazione di fine esercizio da trasmettere alla Direzione Generale.
Chiarimenti del messaggio allegato sugli oneri accessori
Il messaggio n. 44376 del 5.2.1993, allegato alla circolare, integra le istruzioni della circolare n. 299 del 30.12.1992 in tema di oneri accessori. Viene precisato che il non aggravio degli oneri accessori vale soltanto per le partite debitorie relative a periodi contributivi già maturati alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12.6.1991.
Per i periodi contributivi maturati successivamente, il non aggravio può essere riconosciuto solo fino all’entrata in vigore della Legge n. 412/1991. Da tale data in avanti, i contributi dovuti all’INPS, se non corrisposti alla scadenza, devono essere gravati delle somme aggiuntive per il ritardo nella regolarizzazione contributiva.
Il messaggio precisa inoltre che, quando tali contributi siano recuperati mediante reintroito delle somme annualmente dovute alle aziende a titolo di rimborso per sgravi arretrati, il conteggio delle somme aggiuntive deve essere limitato fino alla data del reintroito stesso.
Punti principali
Oggetto e richiamo alle precedenti istruzioni
La circolare scioglie la riserva della n. 299 del 30.12.1992 sulle modalità operative della compensazione dei crediti aziendali con il debito per sgravi per oneri sociali ex sentenza n. 261/1991. Precisa che restano validi i criteri già indicati nella circolare n. 299, nella circolare n. 202 del 4.8.1992 e nel messaggio n. 44376 del 5.2.1993 allegato.
Competenze dell'Ufficio Riscossione Contributi
L'Ufficio Riscossione Contributi, verificata l’esistenza dei crediti contributivi verso l’azienda e determinata la somma da compensare, deve predisporre un biglietto contabile mod. SC3 in triplice copia per l’importo compensato, comprensivo di eventuali sanzioni. Il biglietto assume funzione di DM20 REG e deve riportare l’articolo in P.D. GAW 37/19 a GPA 54/51 per crediti previdenziali oppure GAW 37/19 a AS. 52/20 per crediti relativi al Servizio sanitario nazionale.
Dati da indicare nel biglietto contabile
Nella descrizione del biglietto contabile devono essere riportati i dati di riferimento del modello da compensare nell’archivio recupero crediti: matricola, numero d’inadempienza per i contributi previdenziali, regione di riferimento per i contributi sanitari e periodo.
Flusso tra ufficio riscossione e ufficio contabile
Due copie del biglietto contabile devono essere trasmesse all’Ufficio competente per la contabilità, che dopo la registrazione sul sistema contabile restituisce una copia insieme al mod. SC7/24 all’Ufficio Riscossione Contributi. Quest’ultimo procede quindi, con le consuete modalità PGM 300, all’acquisizione nei previsti archivi crediti previdenziali e/o sanitari.
Scritture contabili in sede di ripartizione
In sede di ripartizione contabile, la procedura base addebita il conto GPA54/51 e accredita il conto GPA00/02 se si tratta di crediti previdenziali; addebita invece il conto AS. 52/20 e accredita il conto AS. 00/10 se si tratta di crediti per contributi sanitari.
Gestione del residuo e sanzioni civili
Se l’importo da compensare è inferiore al saldo del DM o M10/S, sul residuo credito la procedura recupero crediti provvede al calcolo delle sanzioni civili con le consuete modalità.
Evidenza contabile per la rendicontazione
Si ribadisce la necessità di tenere apposita evidenza degli importi contabilizzati al conto GAW37/19, compresi quelli compensati, distintamente per codice statistico-contributivo delle aziende beneficiarie, ai fini della rendicontazione di fine esercizio da inviare alla Direzione Generale.
Chiarimenti sugli oneri accessori
Il messaggio allegato specifica che il non aggravio degli oneri accessori riguarda solo le partite debitorie relative a periodi contributivi già maturati alla data della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12.6.1991. Per i periodi successivi, il non aggravio può essere riconosciuto solo fino all’entrata in vigore della Legge n. 412/1991; oltre tale data, i contributi dovuti all’INPS e non pagati alla scadenza vanno gravati di somme aggiuntive per il ritardo nella regolarizzazione, con limite al giorno del reintroito se recuperati tramite somme annuali dovute alle aziende per rimborso di sgravi arretrati.
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