Circolare numero 284 del 28-10-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare scioglie la riserva già formulata con la n. 254/1993 in merito al pagamento dei crediti di lavoro, diversi dal TFR, maturati in procedure concorsuali aperte prima del 28 febbraio 1992. Viene chiarito che, se il lavoratore ha promosso tempestivamente l’azione giudiziale entro il 28 febbraio 1993 e il diritto risulta fondato e comprovato, le Sedi possono procedere alla quantificazione e al pagamento senza attendere la sentenza, previo accordo sulle spese di lite. Si richiama inoltre il limite massimo erogabile per ciascun mese e si precisa che le somme hanno natura risarcitoria e non sono soggette a ritenuta IRPEF.
Liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR nelle procedure concorsuali anteriori al 28 febbraio 1992
Liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR nelle procedure concorsuali anteriori al d.lgs. n. 80/1992
La circolare interviene a scioglimento della riserva contenuta nella n. 254 del 10 novembre 1993 e fornisce istruzioni operative per la liquidazione dei crediti di lavoro, diversi dal TFR, maturati nell’ambito di procedure concorsuali intervenute prima del 28 febbraio 1992. Il chiarimento riguarda in particolare i casi in cui i lavoratori abbiano promosso l’azione giudiziale prevista dall’art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 80/1992.
Presupposto del diritto e termine per l’azione
La circolare ribadisce che, ai fini dell’esercizio del diritto, l’unica condizione prevista dall’art. 2, comma 7, è la tempestiva proposizione dell’azione giudiziaria entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 28 febbraio 1993. In tale ambito, la Corte Costituzionale ha individuato nell’Istituto, quale gestore del Fondo di Garanzia, il soggetto dotato di legittimazione passiva nei giudizi promossi dai lavoratori.
Modalità di definizione dei casi fondati
Quando l’azione giudiziaria è stata proposta nei termini e il diritto risulta fondato e comprovato, le Sedi possono procedere direttamente alla quantificazione e all’erogazione delle somme spettanti, senza attendere la pronuncia del giudice. Tale facoltà è subordinata al previo accordo con il legale di controparte sull’ammontare delle spese di giudizio; se le spese non vengono compensate, esse devono essere contenute il più possibile e commisurate all’attività processuale effettivamente svolta.
Le Sedi sono chiamate a valutare caso per caso, in relazione allo stato del contenzioso, se subordinare l’abbandono dell’azione legale alla compensazione delle spese. La circolare lascia quindi un margine di apprezzamento operativo nella gestione dei giudizi pendenti.
Limiti di importo e criteri di calcolo
L’importo erogabile non può comunque superare, per ciascuno dei mesi cui si riferiscono i crediti non corrisposti negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, la misura massima netta del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile che l’Istituto avrebbe potuto riconoscere per quei mesi. A tale limite si aggiungono gli interessi e la rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di notifica all’Istituto della domanda giudiziale.
Ipotesi di sentenza già intervenuta
Nel caso in cui sia già stata emessa una sentenza, le Sedi devono procedere al pagamento dell’indennità verificando il rispetto dei termini, delle misure e delle modalità stabilite dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 2 del decreto. Tale controllo va effettuato solo se non sia già stato svolto nel corso del giudizio e, in ogni caso, purché la sentenza non sia passata in giudicato.
Richiami normativi e istruzioni contabili-fiscali
Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati, la circolare rinvia, ove compatibili, alla circolare n. 206 del 10 agosto 1992 e alla circolare n. 254 del 10 novembre 1993. Sul piano contabile, si confermano le modalità di rilevazione già indicate nella precedente circolare n. 254/1993.
Infine, viene precisato che gli emolumenti in esame, avendo natura risarcitoria, non devono essere assoggettati a ritenuta IRPEF.
Punti principali
Ambito della circolare e scioglimento della riserva
La circolare integra e chiarisce quanto già anticipato con la n. 254 del 10 novembre 1993 sulla liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR, relativi a procedure concorsuali intervenute prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 80/1992 (28 febbraio 1992). Viene quindi sciolta la riserva riguardante i casi in cui i lavoratori abbiano proposto l’azione giudiziale prevista dall’art. 2, comma 7, del decreto.
Condizione per il diritto e legittimazione passiva
La sola condizione richiesta dall’art. 2, comma 7, è la tempestiva proposizione dell’azione giudiziaria entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 28 febbraio 1993. La Corte Costituzionale ha individuato nell’Istituto, quale gestore del Fondo di Garanzia, il soggetto legittimato passivamente nei relativi giudizi.
Liquidazione senza attendere la sentenza
Se l’azione giudiziaria è stata proposta tempestivamente e il diritto risulta fondato e comprovato ai sensi del comma 1 dell’art. 2, le Sedi possono procedere alla quantificazione ed erogazione degli importi spettanti senza attendere la sentenza. È richiesto, però, un previo accordo con il legale di controparte sull’ammontare delle spese di giudizio, che, se non compensate, devono essere contenute e proporzionate all’attività processuale svolta.
Valutazione delle spese e abbandono del giudizio
Le Sedi devono valutare caso per caso, in relazione allo stato dei giudizi in corso, se subordinare l’abbandono dell’azione legale alla compensazione delle spese. La circolare attribuisce quindi un margine di valutazione operativa, con particolare attenzione alla definizione delle spese processuali.
Limite massimo dell’importo erogabile
L’importo erogabile non può superare, per ciascuno dei mesi cui si riferiscono i crediti non corrisposti negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, la misura massima netta del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile che l’Istituto avrebbe potuto erogare per quei mesi. A tale importo vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di notifica all’Istituto della domanda giudiziale.
Ipotesi di sentenza intervenuta
Se è già intervenuta sentenza, le Sedi devono procedere al pagamento dell’indennità, verificando il rispetto dei termini, delle misure e delle modalità previste dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 2 del decreto. Tale verifica non è necessaria se è già stata effettuata nel corso del giudizio o se la sentenza è ancora suscettibile di impugnazione, cioè non è passata in giudicato.
Rinvio a istruzioni precedenti
Per quanto non espressamente disciplinato dalla circolare, si rinvia, ove compatibili, alle disposizioni della circolare n. 206 del 10 agosto 1992 e della già citata n. 254 del 10 novembre 1993.
Aspetti contabili e fiscali
Per la rilevazione contabile delle prestazioni si richiama la procedura indicata nella circolare n. 254/1993. Viene inoltre precisato che, trattandosi di emolumenti di natura risarcitoria, le somme erogate non devono essere assoggettate a ritenuta IRPEF.
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