Accordo 27322 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 7 alla Serie 01 di Emendamenti al Regolamento 148“Disposizioni uniformi riguardanti i dispositivi di illuminazione stradale (RID).”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione Generale per la Motorizzazione comunica agli uffici competenti e agli operatori del settore che il 2 ottobre 2026 entrerà in vigore il Supplemento 7 alla Serie 01 di emendamenti al Regolamento ONU n. 148, adottato nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. L’emendamento riguarda le disposizioni uniformi relative ai dispositivi di illuminazione stradale e non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. È inoltre aggiornato l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 148.
Comunicazione dell’entrata in vigore del Supplemento 7 alla Serie 01 di emendamenti al Regolamento ONU n. 148 sui dispositivi di illuminazione stradale dei veicoli.
Supplemento 7 alla Serie 01 di emendamenti al Regolamento ONU n. 148
La comunicazione della Direzione Generale per la Motorizzazione informa gli uffici ministeriali e territoriali, le amministrazioni competenti, la Repubblica di San Marino e le principali associazioni rappresentative dei comparti automotive, componentistica, gas e trasporto dell’entrata in vigore di un emendamento al Regolamento ONU n. 148. Il regolamento disciplina le disposizioni uniformi riguardanti i dispositivi di illuminazione stradale dei veicoli ed è adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958.
Parti e destinatari
La comunicazione è emanata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 2, Normative ed Accordi Internazionali, ed è indirizzata alle Direzioni Generali Territoriali, agli uffici della Motorizzazione e alle altre strutture tecniche competenti. Sono inoltre destinatari la Regione Siciliana, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le Province autonome di Bolzano e Trento, la Regione Valle d’Aosta e l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino.
La circolare è trasmessa per conoscenza al Dipartimento per i trasporti e la navigazione, all’Ufficio di Gabinetto del Ministro e alle associazioni e organizzazioni del settore automobilistico, motociclistico, della componentistica, dell’autotrasporto e dei combustibili alternativi.
Oggetto e base internazionale
L’oggetto è il Supplemento 7 alla Serie 01 di emendamenti al Regolamento n. 148, relativo alle disposizioni uniformi sui dispositivi di illuminazione stradale, indicati nel documento come RID. Il regolamento opera nel quadro dell’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958.
La comunicazione fa seguito alla precedente circolare prot. n. 13281 del 29 aprile 2026.
Entrata in vigore
Il Supplemento 7 alla Serie 01 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il testo dell’emendamento è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/35 ed è reso disponibile in lingua inglese sul sito della UNECE, nella sezione dedicata alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Effetti sui numeri di omologazione
La Direzione Generale precisa che, trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore dell’emendamento non determina l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. La comunicazione ha quindi natura informativa e di aggiornamento operativo per gli uffici e gli operatori coinvolti nelle procedure di omologazione e nel riconoscimento reciproco delle omologazioni.
Paesi adottanti il Regolamento n. 148
Alla data della comunicazione, i Paesi e le organizzazioni indicati come adottanti il Regolamento n. 148 sono i seguenti:
- E1 Germania;
- E2 Francia;
- E3 Italia;
- E4 Paesi Bassi;
- E5 Svezia;
- E6 Belgio;
- E7 Ungheria;
- E8 Repubblica Ceca;
- E9 Spagna;
- E10 Serbia;
- E11 Regno Unito;
- E12 Austria;
- E13 Lussemburgo;
- E14 Svizzera;
- E16 Norvegia;
- E17 Finlandia;
- E18 Danimarca;
- E19 Romania;
- E20 Polonia;
- E21 Portogallo;
- E22 Federazione Russa;
- E23 Grecia;
- E24 Irlanda;
- E25 Croazia;
- E26 Slovenia;
- E27 Slovacchia;
- E28 Bielorussia;
- E29 Estonia;
- E30 Repubblica Moldova;
- E31 Bosnia ed Erzegovina;
- E32 Lettonia;
- E34 Bulgaria;
- E35 Kazakistan;
- E36 Lituania;
- E37 Turchia;
- E39 Azerbaigian;
- E40 Macedonia del Nord;
- E41 Andorra;
- E42 Unione europea;
- E43 Giappone;
- E44 Uzbekistan;
- E45 Australia;
- E46 Ucraina;
- E47 Sud Africa;
- E48 Nuova Zelanda;
- E49 Cipro;
- E50 Malta;
- E51 Repubblica di Corea;
- E52 Malesia;
- E53 Tailandia;
- E54 Albania;
- E55 Armenia;
- E56 Montenegro;
- E57 San Marino;
- E58 Tunisia;
- E60 Georgia;
- E62 Egitto;
- E63 Nigeria;
- E64 Pakistan;
- E65 Uganda;
- E66 Filippine;
- E68 Kirghizistan.
Implicazioni operative
Gli uffici della Motorizzazione e gli organismi interessati devono tenere conto della decorrenza del supplemento a partire dal 2 ottobre 2026 nell’ambito delle attività connesse all’omologazione dei dispositivi di illuminazione stradale e all’applicazione del Regolamento ONU n. 148. La circolare non introduce specifici obblighi finanziari, riparti di risorse, opere o cronoprogrammi, ma assicura la diffusione dell’aggiornamento normativo internazionale ai soggetti istituzionali e agli operatori del comparto.
Punti principali
Oggetto della comunicazione
La circolare informa le strutture della Motorizzazione, le amministrazioni territoriali, l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e le associazioni di categoria dell’entrata in vigore del Supplemento 7 alla Serie 01 di emendamenti al Regolamento ONU n. 148.
Decorrenza
Il Supplemento 7 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026.
Riferimento normativo e documentale
L’emendamento è riconducibile all’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore. Il testo è identificato come ECE/TRANS/WP29/2026/35.
Effetti sull’omologazione
Trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Paesi adottanti
La comunicazione aggiorna l’elenco dei Paesi attualmente adottanti il Regolamento ONU n. 148, tra cui l’Italia, indicata con il codice E3, l’Unione europea con E42, San Marino con E57 e gli ulteriori Paesi elencati nella circolare.
Come è indicizzato
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