Sentenza del 23/06/2016 n. 4127 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - Delibera aumento tariffa - Illegittimità - Conseguenze - Applicazione tariffa precedente - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'illegittimità della delibera di aumento non elimina l'obbligo del contribuente di pagare la TARSU. La conseguenza è invece l'applicazione della tariffa precedentemente vigente, considerata applicabile in sostituzione di quella illegittimamente aumentata. Principio conforme a Cassazione, sentenze n. 13957/2008 e n. 5722/2007.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità di una delibera comunale che aveva aumentato la tariffa della TARSU. Il contribuente sosteneva, o comunque si discuteva, che l'eventuale illegittimità della delibera dovesse comportare l'assenza di qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Norme richiamate
TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
L'eventuale illegittimità della delibera che aumenta la tariffa non fa venir meno il presupposto dell'imposizione né l'obbligo di pagamento del servizio; deve essere applicata la tariffa validamente vigente in precedenza.
Cassazione civile, sentenza n. 13957/2008
Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui l'annullamento o l'illegittimità dell'aumento tariffario comporta l'applicazione della tariffa precedente, non l'esenzione dal tributo.
Cassazione civile, sentenza n. 5722/2007
Richiamata come precedente conforme sulla permanenza dell'obbligo tributario e sulla sostituzione della tariffa illegittima con quella precedentemente vigente.
Massime di principio
- L'illegittimità di un atto che aumenta un tributo o una tariffa non comporta automaticamente l'azzeramento dell'obbligazione tributaria.
- Quando viene invalidato un aumento tariffario, il contribuente deve normalmente corrispondere quanto dovuto sulla base della tariffa precedente validamente applicabile.
- La contestazione dell'aumento deve quindi mirare alla rideterminazione dell'importo, non necessariamente all'esclusione totale del pagamento.
- In casi analoghi occorre verificare quale tariffa fosse vigente prima dell'atto illegittimo e se il servizio costituisse comunque il presupposto del tributo.
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