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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30825/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di un condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposto ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., con cui si chiedeva la liberazione anticipata per il periodo di esecuzione di tale sanzione. Il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto competente il giudice che aveva disposto la pena sostitutiva, cioè il G.i.p., sostenendo che questi fosse il giudice naturale dell'esecuzione della sanzione sostitutiva non detentiva e che il magistrato di sorveglianza fosse privo degli strumenti conoscitivi necessari. Il G.i.p. ha invece sollevato conflitto negativo richiamando l'orientamento recente della Cassazione che attribuisce la competenza al magistrato di sorveglianza. Il ricorso/conflitto verte quindi sulla individuazione del giudice competente a decidere sulla concedibilità della liberazione anticipata in caso di espiazione di pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha risolto il conflitto affermando la competenza funzionale del Magistrato di sorveglianza di Campobasso e disponendo la trasmissione degli atti a quel giudice. Ha ritenuto che la liberazione anticipata sia applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e che la procedura, per espressa previsione dell'art. 69-bis ord. pen., debba essere decisa dal magistrato di sorveglianza. Le obiezioni del magistrato di sorveglianza circa l'incompatibilità sistematica e l'insufficienza degli strumenti istruttori sono state respinte, anche alla luce dell'avallo della Corte costituzionale, che ha qualificato tale soluzione come diritto vivente e non l'ha ritenuta irragionevole.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    norma richiamata come base per l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta dal giudice di merito

  • art. 57 legge n. 689/1981

    richiamato nel combinato disposto che consente di applicare la liberazione anticipata anche alla pena sostitutiva

  • art. 76 legge n. 689/1981

    richiamato insieme alle altre norme sul sistema delle sanzioni sostitutive e sulla compatibilità con l'ordinamento penitenziario

  • art. 47 comma 12-bis ord. pen.

    richiamato nel combinato disposto per affermare l'applicabilità della liberazione anticipata alla pena sostitutiva

  • art. 54 ord. pen.

    richiamato nel combinato disposto relativo alla disciplina del beneficio

  • art. 69-bis ord. pen.

    considerato l'unica norma che disciplina proceduralmente la liberazione anticipata e interpretato nel senso che il provvedimento spetta al magistrato di sorveglianza in tutti i casi

  • d.l. 4 luglio 2024, n. 92

    indicato come fonte di sostituzione dell'art. 69-bis ord. pen.

  • l. 8 agosto 2024, n. 112

    legge di conversione del d.l. 4 luglio 2024, n. 92

  • art. 25, comma 1, Cost.

    richiamato per sostenere che l'attribuzione della competenza al magistrato di sorveglianza risponde al principio del giudice naturale

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    richiamato nel senso che la liberazione anticipata è funzionale alla finalità rieducativa della pena e che la competenza del magistrato di sorveglianza è coerente con tale finalità

  • art. 3 Cost.

    richiamato nelle questioni di legittimità costituzionale decise dalla Corte costituzionale, ritenute non fondate

  • art. 69 ord. pen.

    richiamato insieme all'art. 69-bis ord. pen. nel quadro interpretativo avallato dalla Corte costituzionale

  • art. 20-bis c.p.

    citato quale riferimento al sistema attuale delle pene sostitutive

Massime di principio

  • La liberazione anticipata è applicabile anche al condannato che esegua una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, quando il sistema normativo la consenta in base al combinato disposto delle norme sull'ordinamento penitenziario e sulle sanzioni sostitutive.
  • La competenza a decidere sulla concessione o sul diniego della liberazione anticipata è funzionale e spetta al magistrato di sorveglianza, in forza dell'art. 69-bis ord. pen., che disciplina in via generale la procedura del beneficio.
  • La competenza del magistrato di sorveglianza non è esclusa dal fatto che la pena sostitutiva sia stata disposta e gestita dal giudice di merito, poiché il legislatore ha distinto la gestione della sanzione dalla decisione sul beneficio premiale successivo alla sua esecuzione.
  • Non sussiste incompatibilità sistematica nel concentrare presso il magistrato di sorveglianza la decisione sulla liberazione anticipata per pene espiate in forme differenti, poiché l'istituto opera come vicenda autonoma ed eccezionale rispetto all'esecuzione della pena.
  • Le difficoltà istruttorie prospettate per il magistrato di sorveglianza non valgono a spostare la competenza, potendo egli acquisire d'ufficio gli elementi necessari e interloquire con UEPE e forze dell'ordine per valutare la condotta del condannato e il suo concreto recupero sociale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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