Sentenza del 01/02/2016 n. 887 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Componenti negativi - Costi - Rilevanza - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento induttivo delle imposte sui redditi e, in particolare, la rilevanza dei costi quali componenti negative del reddito d'impresa. Il contribuente contestava la determinazione del reddito senza considerare costi inerenti ai proventi accertati. La sentenza chiarisce che un costo è deducibile quando ne siano provate l'esistenza e l'inerenza e il relativo ammontare sia determinabile obiettivamente. Anche nell'accertamento induttivo l'Amministrazione deve ricostruire il reddito complessivo tenendo conto delle componenti negative emerse dagli accertamenti; ove i costi non siano precisamente documentabili, essi possono essere determinati induttivamente.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al contribuente: l'Amministrazione finanziaria non può tassare i ricavi o proventi lordi come se costituissero integralmente reddito d'impresa, omettendo di considerare i costi inerenti, certi e determinabili, anche mediante una quantificazione induttiva. Diversamente, verrebbe tassato il profitto lordo anziché il reddito netto, in contrasto con il principio di capacità contributiva. Il testo non specifica il dispositivo concreto, né gli importi o l'esito formale del giudizio.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il principio di capacità contributiva impedisce di assoggettare a imposta il ricavo lordo quando, in presenza di costi inerenti, ciò comporterebbe la tassazione di una ricchezza superiore al reddito effettivamente prodotto.
Massime di principio
- In caso di accertamento induttivo, l'Amministrazione deve considerare non solo i ricavi accertati, ma anche i costi inerenti che risultino esistenti e determinabili.
- La deducibilità di un costo richiede la prova della sua effettiva esistenza, dell'inerenza all'attività d'impresa e di un ammontare determinabile con criteri obiettivi.
- Quando l'importo dei costi non è documentabile in modo preciso, può essere ammessa una quantificazione induttiva, purché fondata su elementi ragionevoli e coerenti.
- Non è legittimo tassare automaticamente l'intero ricavo come reddito imponibile, perché il reddito d'impresa è normalmente costituito dal risultato netto tra componenti positive e negative.
- Il contribuente che invochi costi deducibili deve fornire elementi concreti sulla loro esistenza e inerenza; la mera allegazione generica non è sufficiente.
Testo integrale
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