Cassazione Penale, Ordinanza n. 12426/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva escluso la continuazione tra reati eterogenei e scollegati tra loro per mancanza di indici di collegamento e di elementi specifici sull'unicità del disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra due condanne irrevocabili. I reati indicati nel testo sono un'associazione di stampo mafioso e la spendita di banconote false. Il ricorrente ha sostenuto che entrambi i reati sarebbero stati commessi per procurarsi il denaro per il proprio sostentamento; ha inoltre affermato che l'alterazione di banconote sarebbe stata fonte di guadagno del sodalizio mafioso e che i reati-fine sarebbero stati posti in essere per favorire 'Cosa nostra'. La Corte ha rilevato però che tali allegazioni descrivono al più un movente o una scelta di vita criminale, non già un medesimo disegno criminoso prefigurato ab origine, e che non erano stati offerti elementi specifici idonei a dimostrare l'unicità del progetto delittuoso, anche considerando che nel giudizio di cognizione il reato ex art. 455 c.p. non risultava aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. per finalità di agevolazione mafiosa.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
Richiamato come reato oggetto di una delle condanne irrevocabili; la Corte osserva che in sede di cognizione non risultava aggravato ex art. 416-bis.1 c.p. per finalità di agevolazione mafiosa.
art. 416-bis.1 c.p.
Richiamato solo per escludere che il reato ex art. 455 c.p. fosse stato in precedenza contestato con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non è sufficiente allegare un medesimo movente personale o economico dei fatti di reato; occorre dimostrare che i singoli reati siano stati prefigurati sin dall'origine come parte di un unico progetto criminoso.
- La verifica dell'unicità del disegno criminoso è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
- La continuazione non può essere riconosciuta quando i reati sono eterogenei e privi di concreti indici di collegamento, in assenza di specifici elementi dedotti dalla parte istante.
- In sede esecutiva, chi invoca la continuazione deve indicare e provare elementi specifici dai quali desumere una preventiva rappresentazione unitaria dei reati, non essendo sufficiente richiamare una generica abitualità criminosa o finalità di arricchimento.
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