Ordinanza n. 669/2026 - Palermo, Sezione 2
per la declaratoria di illegittimità: del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del ricorrente di cui alla lettera del 29.01.2025, inviata in pari data a mezzo p.e.c.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 29 gennaio 2025 relativa alla spettanza di un ammortizzatore sociale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione regionale su un'istanza inviata a mezzo PEC il 29 gennaio 2025. Il TAR ha rilevato la necessità di verificare preliminarmente, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., l'ammissibilità del ricorso con riguardo alla sussistenza della giurisdizione amministrativa, precisando che, in materia di domanda di cassa integrazione salariale, essa è limitata all'an della pretesa. Ha quindi disposto che le parti chiariscano documentalmente se sia già stata statuita la spettanza dell'ammortizzatore sociale richiesto e, comunque, che l'Amministrazione riferisca sullo stato del procedimento. Il Collegio ha inoltre ordinato il deposito degli allegati A e B al D.D.G. n. 10566 del 21 novembre 2018, della nota prot. 546 del 30 maggio 2016, della comunicazione e-mail del 5 agosto 2019 in formato .eml completa degli allegati, nonché delle eventuali successive integrazioni documentali.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha dichiarato l'illegittimità del silenzio. Ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione, da eseguire tramite PAT entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. L'istruttoria è finalizzata sia a verificare lo stato del procedimento amministrativo sia a valutare l'ammissibilità del ricorso e la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla possibile intervenuta decisione sulla spettanza dell'ammortizzatore sociale. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza camerale del 29 aprile 2026. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti e all'Assessorato anche in proprio.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Il Collegio lo richiama quale base per verificare, prima della decisione, l'ammissibilità del ricorso e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Massime di principio
- In una controversia avverso il silenzio relativa alla cassa integrazione salariale, il giudice amministrativo deve verificare se la domanda riguardi ancora l'an della pretesa, ambito nel quale la giurisdizione amministrativa è limitata, oppure se sia già stata accertata la spettanza dell'ammortizzatore sociale.
- Quando la definizione del giudizio dipende dall'accertamento dello stato del procedimento amministrativo e dei documenti rilevanti, il giudice può disporre incombenti istruttori a carico delle parti e dell'amministrazione, fissando un termine perentorio per il deposito tramite PAT.
- La verifica della giurisdizione e dell'ammissibilità del ricorso può essere svolta anche mediante chiarimenti documentati richiesti alle parti prima della trattazione del merito.
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