Sentenza del 16/06/2016 n. 452 - Corte di Giustizia CEE
Rinvio pregiudiziale - Sistema comune dell'IVA - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell'imposta corrisposta a monte - Articolo 173, paragrafo 1 - Beni e servizi adoperati per operazioni imponibili congiuntamente ad operazioni esenti (beni e servizi a uso promiscuo). Determinazione dell'importo della detrazione dell'IVA - Prorata di detrazione - Articolo 174 - Prorata di detrazione calcolato applicando il principio della ripartizione secondo il volume d'affari - Articolo 173, paragrafo 2 - Regime di deroga - Articolo 175 - Regola di arrotondamento del prorata di detrazione - Articoli 184 e 185 - Rettifica delle detrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente calcolava il prorata di detrazione dell'IVA relativa a beni e servizi a uso promiscuo mediante un metodo derogatorio previsto dalla normativa tedesca, ottenendo percentuali del 13,55% e del 13,18%, poi arrotondate al 14%. L'amministrazione fiscale ha contestato tale arrotondamento, sostenendo che la regola dell'articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE si applicasse solo al metodo ordinario di calcolo e non ai metodi derogatori nazionali. Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia se l'arrotondamento fosse obbligatorio anche in presenza di tali metodi e in sede di rettifica delle detrazioni.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che, quando il prorata è calcolato mediante uno dei metodi derogatori previsti dall'articolo 173, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri non sono obbligati ad applicare l'arrotondamento all'unità superiore previsto dall'articolo 175, paragrafo 1. Possono quindi adottare una regola diversa o non prevedere alcun arrotondamento, purché siano rispettati i principi del sistema comune IVA. In caso di rettifica ai sensi degli articoli 184 e seguenti, la regola dell'arrotondamento deve essere applicata soltanto se era stata utilizzata per determinare la detrazione iniziale. La Corte non ha ritenuto necessario rispondere alla terza questione e ha rimesso al giudice nazionale la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 173, paragrafi 1 e 2
Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per il prorata dell'IVA relativo alla prima categoria di operazioni.
La disposizione stabilisce il regime ordinario di detrazione proporzionale per i beni e servizi a uso promiscuo e consente agli Stati membri di introdurre metodi derogatori, anche basati sull'utilizzazione effettiva dei beni e servizi o su prorata distinti per settore.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 174
Il prorata di detrazione risulta da una frazione che presenta al numeratore l'importo totale del volume d'affari annuo relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione e al denominatore il volume d'affari relativo alle operazioni detraibili e non detraibili.
La norma disciplina il calcolo del prorata secondo il criterio ordinario basato sul volume d'affari.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 175, paragrafo 1
Il prorata di detrazione è determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato al massimo all'unità superiore.
L'arrotondamento all'unità superiore è una regola applicabile al metodo ordinario, ma non è obbligatorio quando lo Stato membro utilizza un metodo derogatorio ex articolo 173, paragrafo 2.
Direttiva 2006/112/CE, articoli 184 e 185
La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.
La rettifica deve riportare la detrazione al livello spettante considerando il mutamento degli elementi inizialmente assunti. Devono essere mantenute le medesime regole iniziali, compreso l'arrotondamento se effettivamente utilizzato.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 186
Gli Stati membri determinano le modalità di applicazione degli articoli 184 e 185.
Gli Stati membri possono disciplinare le modalità operative delle rettifiche, ma devono rispettare il principio secondo cui la detrazione finale deve corrispondere a quella spettante.
Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 17, paragrafo 5, terzo comma
Gli Stati membri possono autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione in base all'utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi.
La disposizione previgente è stata considerata equivalente all'articolo 173, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE; anche per tali metodi derogatori non sussisteva un obbligo generalizzato di applicare l'arrotondamento ordinario.
Massime di principio
- Quando il prorata IVA è calcolato con il metodo ordinario basato sul volume d'affari, l'arrotondamento previsto dalla direttiva deve essere applicato secondo le modalità stabilite dalla norma.
- Quando la normativa nazionale utilizza un metodo derogatorio autorizzato dalla direttiva, come il criterio dell'utilizzazione effettiva o del collegamento economico, lo Stato può escludere l'arrotondamento o adottare una regola più precisa.
- In sede di rettifica non si può introdurre retroattivamente una regola di arrotondamento diversa da quella utilizzata per la detrazione iniziale: occorre mantenere coerenza tra calcolo originario e rettifica.
- La scelta di un metodo derogatorio deve perseguire una determinazione più precisa del diritto alla detrazione e non può essere utilizzata arbitrariamente per alterare il risultato fiscale.
- Per valutare una controversia analoga occorre verificare quale metodo di prorata sia previsto dalla normativa nazionale, se l'arrotondamento sia stato applicato inizialmente e quale mutamento abbia reso necessaria la rettifica.
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