Sentenza del 27/02/2015 n. 4049 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Dichiarazione del contribuente - Errori in proprio danno - Impugnazione della cartella di pagamento - Contestazione del tributo - Ammissibilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'IRAP dell'anno d'imposta 2001. La contribuente aveva indicato in dichiarazione una sopravvenienza attiva derivante dalla cessione d'azienda, ritenuta non imponibile ai fini IRAP, e aveva successivamente chiesto di correggere l'errore oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tale termine fosse decadenziale e impedisse la contestazione del tributo in sede di impugnazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che le dichiarazioni fiscali sono, in linea generale, dichiarazioni di scienza e possono essere emendate anche in sede processuale quando un errore di fatto o di diritto comporti l'assoggettamento a un'imposta maggiore di quella dovuta per legge. La scadenza del termine per presentare la dichiarazione integrativa limita la possibilità di utilizzare il credito in compensazione, ma non impedisce di chiedere il rimborso o di contestare la debenza del tributo impugnando la cartella. È stata inoltre riconosciuta la carenza di legittimazione passiva di B.S.A. S.r.l., quale società fiduciaria, individuando nell'effettivo titolare delle quote il soggetto fiscalmente rilevante. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di B.S.A. S.r.l., liquidate in 2.800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La norma impedisce che un errore dichiarativo determini l'assoggettamento del contribuente a un tributo maggiore di quello previsto dalla legge; essa sostiene quindi la possibilità di correggere la dichiarazione anche in sede processuale.
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Il contribuente è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa.
Il termine previsto per la dichiarazione integrativa riguarda principalmente la possibilità di utilizzare in compensazione il credito risultante, ma non preclude il diritto di chiedere il rimborso o di contestare il tributo non dovuto.
Art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il contribuente che abbia versato un'imposta non dovuta può richiederne la restituzione entro il termine previsto per l'istanza di rimborso, senza che la scadenza del termine per la dichiarazione integrativa costituisca ostacolo.
Art. 11, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La disposizione concerne la determinazione della base imponibile IRAP e l'inclusione delle plusvalenze rilevanti; nel caso concreto, tuttavia, il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la reale motivazione della decisione impugnata.
Art. 54, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma è stata richiamata dall'Agenzia in relazione all'imputazione temporale delle plusvalenze, ma la Corte non ne ha esaminato il merito poiché la censura non era pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Artt. 299 e 110 c.p.c.
La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne determina l'estinzione e comporta, nei giudizi pendenti, la successione processuale dei soci, che possono proseguire o subire il giudizio quali successori della società estinta.
Massime di principio
- Un errore nella dichiarazione fiscale che comporti il pagamento di un'imposta superiore a quella legalmente dovuta può essere fatto valere anche impugnando la cartella di pagamento, nonostante la scadenza del termine per presentare la dichiarazione integrativa.
- Il termine per la dichiarazione integrativa e il termine per chiedere il rimborso sono strumenti distinti: la scadenza del primo non elimina automaticamente il diritto al rimborso dell'imposta non dovuta.
- Le dichiarazioni fiscali non costituiscono, di regola, un vincolo irrevocabile per il contribuente, perché sono dichiarazioni di scienza e possono essere corrette quando risultino fondate su errori di fatto o di diritto.
- La correzione deve riguardare un effettivo errore e deve essere supportata da elementi idonei a dimostrare che l'imposta richiesta o versata non era dovuta secondo la legge.
- In caso di società cancellata dal Registro delle imprese, il giudizio può proseguire nei confronti dei soci quali successori della società estinta; la corretta individuazione dei soggetti processuali è quindi essenziale.
- Nelle strutture fiduciarie, ai fini fiscali può prevalere la proprietà effettiva del fiduciante sulla titolarità formalmente intestata alla società fiduciaria.
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