Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21174/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato una sanzione superiore al minimo edittale senza un'adeguata giustificazione. La Suprema Corte rileva però che la censura investe la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e che, nel caso concreto, la motivazione era congrua perché richiamava elementi ritenuti decisivi ai fini della dosimetria, ossia il disvalore dei fatti in rapporto al numero dei beni ricettati e i precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che tale discrezionalità risultava esercitata con motivazione adeguata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., mediante valorizzazione del numero dei beni ricettati e dei precedenti penali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la valutazione degli indici di commisurazione della pena e per la motivazione sulla dosimetria.

  • art. 616 c.p.p.

    Implicitamente applicato per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La graduazione della pena, compresa la scelta della sanzione base e la determinazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sulla dosimetria è sufficiente quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della commisurazione della pena, come la gravità concreta del fatto e i precedenti penali dell'imputato.
  • La censura che si limiti a contestare la misura della pena entro il perimetro della discrezionalità giudiziale, senza evidenziare una violazione dei criteri legali o una motivazione apparente, è manifestamente infondata e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.