Sentenza del 20/04/2018 n. 1773 - Comm. Trib. Prov. Milano
Rimborso credito iva - Richiesta di documenti aggiuntivi da parte dell'Amministrazione finanziaria -Richiesta di fideiussione a garanzia delle pendenze tributaria - Sospensione decorrenza interessi per il periodo intercorrente tra la richiesta e la presentazione della fideiussione - Non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'articolo 38-bis, comma 9, del d.P.R. 633/1972 e, in particolare, se la sospensione della decorrenza degli interessi applicabile quando l'Amministrazione richiede documenti aggiuntivi potesse estendersi anche al periodo intercorrente tra la richiesta di una fideiussione e la sua presentazione da parte del contribuente. Il contribuente sosteneva che tale periodo dovesse essere computato ai fini degli interessi sul rimborso IVA; l'Amministrazione riteneva invece che la fideiussione avesse una funzione autonoma di garanzia patrimoniale.
La decisione
La richiesta di fideiussione non è stata considerata una richiesta di documentazione propedeutica alla liquidazione del rimborso né un documento essenziale per verificare l'esistenza del diritto al rimborso. La fideiussione serve esclusivamente a garantire patrimonialmente lo Stato rispetto a eventuali pendenze tributarie. Pertanto, la sospensione della decorrenza degli interessi prevista dall'articolo 38-bis, comma 9, del d.P.R. 633/1972 non si applica al periodo compreso tra la richiesta della fideiussione e la sua presentazione.
Norme richiamate
Articolo 38-bis, comma 9, del d.P.R. 633/1972
La sospensione della decorrenza degli interessi opera in relazione alla richiesta di documenti necessari alla liquidazione del rimborso o alla verifica dei relativi presupposti, ma non si estende alla fideiussione richiesta come garanzia patrimoniale delle pendenze tributarie.
Massime di principio
- La richiesta di una garanzia fideiussoria per ottenere un rimborso IVA ha natura autonoma rispetto alla verifica del diritto al rimborso e, di regola, non costituisce documentazione necessaria alla liquidazione.
- Il periodo impiegato dal contribuente per presentare la fideiussione non sospende la maturazione degli interessi sul rimborso, se la fideiussione è richiesta esclusivamente per tutelare patrimonialmente l'Erario.
- La sospensione degli interessi prevista dalla disciplina sui rimborsi IVA deve essere interpretata in modo circoscritto e riguarda le richieste documentali direttamente funzionali all'accertamento o alla liquidazione del rimborso.
- Per valutare se una richiesta dell'Amministrazione incida sulla decorrenza degli interessi, occorre distinguere tra documenti necessari a provare il diritto al rimborso e garanzie richieste soltanto per assicurare il recupero di eventuali somme dovute.
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