Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19389/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ionta ha proposto incidente di esecuzione chiedendo la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del 13/09/2022, ovvero in subordine l'ammissione a riti alternativi o l'applicazione della sospensione condizionale della pena o dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Ha dedotto di essere venuto a conoscenza della condanna solo con la notifica dell'avviso di esecuzione del 13/03/2023 e ha contestato la legittimità della comunicazione/assenza, oltre a sostenere nullità della sentenza per difetto di querela, insussistenza del fatto, mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. e omissione delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tribunale di Velletri aveva correttamente ritenuto il deposito della motivazione nei termini e che i termini per proporre istanza ex art.175 c.p.p. sono decorrenti dal deposito della motivazione; l'istanza dell'imputato è quindi tardiva e, inoltre, rappresenta la riproposizione di questioni già precedentemente esaminate e rigettate. La Corte ha altresì rilevato un errore nel provvedimento impugnato relativo alla data del passaggio in giudicato, ma ha emendato la motivazione ai sensi dell'art.619 c.p.p. senza alterare l'esito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    La motivazione della sentenza deve essere depositata entro il termine indicato in sentenza (nel caso rispettato), sicché non è dovuta una comunicazione supplementare che interrompa i termini per le impugnazioni.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Il termine di trenta giorni per chiedere la restituzione in termini decorre dal deposito della motivazione indicato in dispositivo; se l'istanza è proposta oltre tale termine è intempestiva.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Rinvio normativo relativo agli strumenti esecutivi e ai limiti temporali per le impugnazioni/istanze incidentali in sede esecutiva, richiamato in relazione alla tempestività delle richieste.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La difesa lamentava la mancata applicazione dell'istituto della particolare tenuità; la Corte ha ritenuto la questione rimessa al giudizio di cognizione e non risolvibile in sede esecutiva, salvo i casi previsti dalla legge.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    La Corte ha fatto ricorso all'art.619 per correggere un errore di data nella motivazione del giudice a quo, purché l'emendamento non alteri l'essenziale del contesto decisionale e il dispositivo rimanga immutato.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento rispetto alla specialità dell'art.619; la Corte ha distinto le competenze e l'ambito di applicazione delle norme correttive della motivazione.

  • art. 7 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiamato dalla difesa in termini generali sui principi di legalità e tutela della libertà; la Corte non ha ritenuto questo richiamo decisivo per mutare l'esito dell'inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sentenza n.186 del 2000

    Richiamata in tema di valutazione della culpa nella determinazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere elementi per esenzione.

Massime di principio

  • La restituzione in termini ex art.175 c.p.p. è subordinata alla tempestività: il dies a quo decorre, in linea di principio, dal deposito della motivazione indicato nel dispositivo; se la motivazione è depositata entro i termini di legge non è dovuta notifica speciale al condannato.
  • In sede esecutiva non è possibile ottenere decisioni su questioni di merito riservate al giudizio di cognizione (es. riconoscimento della tenuità, concessione della sospensione condizionale) salvo che non ricorrano specifiche condizioni di ammissibilità previste dalla legge.
  • La riproposizione di istanze già esaminate e rigettate può rendere il nuovo incidente inammissibile per manifesta reiterazione.
  • La Cassazione può emendare errori nella motivazione ai sensi dell'art.619 c.p.p., purché l'emendamento non modifichi il dispositivo o l'essenziale della decisione del merito.
  • L'assenza dell'imputato alla lettura del dispositivo non determina automaticamente la nullità se le norme sulla contumacia e sulle notificazioni sono state rispettate; le contestazioni sulla comunicazione devono essere sollevate tempestivamente nei gradi e nelle forme pertinenti.
  • Chi intende far valere vizi formali o sostanziali della sentenza (difetto di querela, insussistenza della fattispecie, omissioni civili) deve farlo nei termini e nei riti appropriati: molte di queste questioni possono essere inefficaci se sollevate tardivamente in sede esecutiva.
  • In caso di dubbio sulla decorrenza dei termini, è opportuno documentare immediatamente le comunicazioni ricevute ed eventualmente eleggere domicilio presso il difensore o chiedere notifiche attive per evitare decadenze temporali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.