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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: - del provvedimento del Comune di Firenze, prot. n. GP 69156/2021 (SCIA/DIA n. 996/2021), trasmesso al tecnico della ricorrente con pec del 02.03.2021, avente ad oggetto: “Comunicazione di inefficacia della SCIA in sanatoria 996/2021”; - del Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Firenze e relativi allegati, di cui alla D.C.C. n. 25 del 02.04.2015, nella parte in cui classifica l’immobile della Sig.ra Andreani come facente parte del tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale; - di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;

Giustizia amministrativa202100672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di inefficacia della SCIA in sanatoria relativa a un immobile, nonché la disciplina del Regolamento Urbanistico comunale riferita alla classificazione dell’immobile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato la comunicazione del Comune di Firenze di inefficacia della SCIA in sanatoria e, con essa, la previsione del Regolamento Urbanistico comunale che classificava l’immobile come appartenente al tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale, chiedendo l’annullamento degli atti connessi, presupposti e consequenziali. Prima della decisione nel merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha richiamato il principio della domanda, in base al quale il sindacato giurisdizionale può essere attivato e mantenuto nella disponibilità della parte che lo ha promosso; pertanto, quando il ricorrente dichiara, prima della decisione di merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può procedere all’esame sostanziale delle censure. Le spese di lite sono state compensate, considerata la specificità delle circostanze del giudizio e l’adesione del Comune alla compensazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 85, comma 9, d.lgs. 104/2010

    Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente mantiene la disponibilità della domanda giudiziale; se, prima della decisione di merito, dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure sostanziali.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse proveniente dalla parte che ha promosso il giudizio è idonea a impedire la decisione nel merito della domanda di annullamento, salvo che emergano specifiche esigenze di accertamento o altre condizioni che impongano una diversa definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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