Ordinanza n. 1415/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del permesso U.E. per soggiornanti di lungo periodo e di contestuale diniego di rilascio del permesso di soggiorno ordinario , emesso dal Questore di Napoli il 07/02/2026 e notificato al ricorrente il 24/02/2026, nonchè di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale diniego di rilascio del permesso di soggiorno ordinario, con conseguente espulsione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Napoli che ha revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e negato il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia incidesse sul diritto all'unità familiare. Nel merito, il ricorrente ha contestato l'applicazione automatica della revoca per la prolungata assenza dal territorio nazionale, deducendo il mancato esame della sua posizione consolidata, essendo presente regolarmente in Italia sin dalla minore età, nonché della situazione personale, familiare e lavorativa. Ha evidenziato l'attuale inserimento socio-lavorativo, documentato da un contratto di lavoro subordinato, e la convivenza con il proprio nucleo familiare regolarmente soggiornante in Italia. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e l'omessa valutazione comparativa degli interessi coinvolti. In sede cautelare ha prospettato il grave pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'espulsione, in particolare la perdita del lavoro, la disgregazione familiare e l'impossibilità di attendere utilmente la definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, nella sommaria delibazione cautelare, non dirimente l'eccezione di difetto di giurisdizione, poiché il provvedimento non incide esclusivamente sul diritto all'unità familiare, ma comprende valutazioni discrezionali complesse sulla revoca del permesso UE di lungo periodo e sul diniego del titolo ordinario, rientranti nella giurisdizione amministrativa. Ha ravvisato un fumus boni iuris meritevole di approfondimento: l'Amministrazione avrebbe applicato in modo automatico la revoca per l'assenza prolungata, senza ponderare concretamente la lunga permanenza regolare del ricorrente, il radicato inserimento sociale e lavorativo e la situazione familiare, come richiesto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. La motivazione è apparsa prima facie carente nella valutazione comparativa, limitandosi a rilevare l'assenza prolungata e la mancata formalizzazione della procedura di lavoro, senza spiegare la prevalenza di tali elementi sugli interessi personali e familiari. È stato riconosciuto il periculum in mora, poiché l'espulsione avrebbe comportato la perdita del lavoro e la disgregazione del nucleo familiare, oltre a compromettere la tutela giudiziale. L'istanza cautelare è stata accolta e l'efficacia dei provvedimenti impugnati è stata sospesa. La trattazione di merito è stata fissata al 7 aprile 2027; le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Prima facie impone all'Amministrazione di valutare concretamente la situazione personale e familiare dello straniero e di bilanciare gli interessi coinvolti prima di adottare una misura incidente sul titolo di soggiorno; non consente una revoca automatica fondata sulla sola prolungata assenza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e costituisce il fondamento processuale della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'eccezione di difetto di giurisdizione non è dirimente quando il provvedimento sul soggiorno non incide esclusivamente sull'unità familiare, ma richiede valutazioni discrezionali complesse relative alla revoca di un titolo di soggiorno di lungo periodo e al diniego di un diverso titolo, riconducibili alla giurisdizione amministrativa.
- La revoca di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere applicata automaticamente sulla base della prolungata assenza dal territorio nazionale, senza una valutazione concreta della posizione consolidata dello straniero e un bilanciamento con la sua situazione personale, familiare e lavorativa.
- Prima di adottare una misura gravemente incidente sul soggiorno e suscettibile di comportare l'espulsione, l'Amministrazione deve ponderare gli elementi attuali di inserimento socio-lavorativo e familiare dello straniero, inclusi il lavoro regolare e la convivenza con familiari regolarmente soggiornanti.
- La motivazione del provvedimento di revoca del titolo di soggiorno è prima facie carente quando si limita a constatare l'assenza prolungata e altri elementi ostativi, senza esplicitare le ragioni per cui tali elementi prevalgano sugli interessi personali, familiari e sociali radicati dello straniero.
- Sussiste il periculum in mora per la sospensione del provvedimento di revoca e di espulsione quando l'esecuzione rischia di determinare la perdita del lavoro, la disgregazione del nucleo familiare e un pregiudizio alla possibilità di ottenere una tutela effettiva nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1211/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1218/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 1220/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 264/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 265/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 28 mag 2026Ordinanza n. 266/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →