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Sentenza

Sentenza n. 3327/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3202/2024, RG n. 8294/2023, resa in data 3 maggio 2024 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 1 Sezione, e pubblicata in pari data.

Giustizia amministrativa202505631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 3202/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a ottenere tre buoni elettronici da € 500,00 ciascuno, per complessivi € 1.500,00, relativi alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione della pronuncia in forma esecutiva, e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il passaggio in giudicato è stato comprovato mediante certificazione del Tribunale di Napoli. Il Ministero si è costituito senza contestare specificamente l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. La mancata contestazione dell’inadempimento e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, hanno consentito di ordinare al Ministero l’integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del Commissario, pari a € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre precisato che nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute le spese successive al titolo giudiziale solo se funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione o ad atti accessori necessari all’introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di strumenti scelti liberamente dal creditore e distinti dall’ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione di una decisione giurisdizionale ineseguita.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il decorso infruttuoso del termine rileva ai fini dell’esperimento dell’ottemperanza.

  • art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015

    È la disciplina sostanziale richiamata dal titolo esecutivo per riconoscere il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nella misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

  • artt. 474 e seguenti c.p.c.

    Regolano l’esecuzione forzata civile e sono richiamati per distinguere le spese di precetto e delle procedure esecutive civili, non riconoscibili nel giudizio di ottemperanza quando derivano dalla scelta di strumenti diversi.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro la pubblica amministrazione quando una decisione giurisdizionale passata in giudicato è rimasta ineseguita, purché sia decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
  • La mancata contestazione specifica dell’inadempimento da parte dell’amministrazione, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato e della notificazione del titolo, consente al giudice dell’ottemperanza di ritenere provata l’inesecuzione e di ordinare l’adempimento integrale del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato e a una specifica richiesta del creditore.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale soltanto quando siano funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o ad atti accessori necessari per introdurre il giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, riferibili a una scelta alternativa del creditore.
  • Il Commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio, con compenso e spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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