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Ordinanza

Ordinanza n. 3025/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 1115/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le ragioni dell'appellante non fossero idonee a giustificare la sospensione, sia perché la vicenda richiede un approfondimento proprio della fase di merito, già fissata per il 17 dicembre 2026, sia perché non risultava integrato il requisito del pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana n. 1115/2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non indica gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro la sentenza o l'atto amministrativo originariamente impugnato.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata è stata esaminata in sede cautelare; il Collegio l'ha respinta per insufficienza delle ragioni dedotte e per difetto del pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza appellata richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale requisito la domanda deve essere respinta.
  • Quando le questioni prospettate necessitano di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare e il merito è già fissato a breve, il giudice può rinviare la valutazione alla fase di merito e negare la misura cautelare.
  • La fissazione dell'udienza di merito non esclude in astratto la tutela cautelare, ma la concessione della misura resta subordinata alla concreta dimostrazione dei relativi presupposti, incluso il pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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