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Ordinanza

Ordinanza n. 260/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1107/2026, resa tra le parti, pubblicata il 20 aprile 2026, non notificata, pronunciata nel ricorso di primo grado n.r.g. 2161/2025;

Giustizia amministrativa202600467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, che aveva annullato l'aggiudicazione dell'appalto di fornitura, trasporto e conferimento di aggregati riciclati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Pizzo Vivai s.r.l. ha appellato la sentenza del TAR Sicilia n. 1107/2026, che aveva accolto il ricorso della Palermo Recuperi dei F.lli Bologna s.r.l. e annullato la deliberazione della R.A.P. n. 317 del 1° ottobre 2025, recante l'aggiudicazione in favore di Pizzo Vivai s.r.l. dell'appalto relativo alla fornitura, al trasporto e al conferimento di aggregati riciclati provenienti da impianti di trattamento di rifiuti inerti presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo. In via incidentale, l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di merito dell'appello né quelli dell'appello incidentale.

La decisione

Il CGARS ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che l'appalto di fornitura sia destinato a svolgersi mediante continua reiterazione nel tempo, circostanza che riduce significativamente la gravità del pregiudizio cautelare apprezzabile: la parte che risulterà vittoriosa all'esito del giudizio potrà comunque conseguire, sebbene con differimento temporale, la gestione dell'appalto per un periodo di durata pari a quello posto a gara. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell'appello. Le spese della fase incidentale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata secondo la disciplina della tutela cautelare, con particolare riferimento alla verifica del periculum in mora.

Massime di principio

  • In un appalto di fornitura destinato a svolgersi mediante prestazioni reiterate nel tempo, la possibilità per la parte vittoriosa nel merito di conseguire successivamente la gestione per un periodo di durata equivalente a quello posto a gara può ridurre in modo significativo il periculum in mora e giustificare il rigetto della domanda cautelare.
  • Nella fase cautelare d'appello, il periculum in mora deve essere valutato concretamente considerando la possibilità di reintegrare l'utilità sostanziale perseguita all'esito del giudizio, anche mediante un differimento temporale dell'esecuzione dell'appalto.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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