Sentenza del 27/09/2018 n. 2265 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - accertamento - maggior valore di terreno - dichiarazione del conduttore alle autorità comunitarie - rilevano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell’accertamento per carenza di motivazione, sostenendo che l’incremento dell’ICI fosse fondato su una maggiore rendita del terreno non adeguatamente giustificata. La controversia riguardava anche la rilevanza della dichiarazione resa dal conduttore del terreno alle autorità comunitarie per ottenere incentivi europei destinati ai produttori agricoli.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta adeguatamente motivata. L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando l’atto consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne l’an e il quantum. È sufficiente indicare i fatti posti a fondamento dell’accertamento; la verifica dell’effettiva esistenza di tali fatti e della loro idoneità a giustificare l’imposta appartiene alla fase di merito. Nel caso concreto, la maggiore rendita risultava collegata alla dichiarazione resa dallo stesso contribuente, tramite il conduttore, alle autorità comunitarie per ottenere gli incentivi agricoli. La contestazione del contribuente è stata quindi respinta.
Norme richiamate
Disciplina dell’ICI sull’obbligo di motivazione dell’accertamento
L’accertamento deve indicare gli elementi soggettivi e oggettivi della pretesa e i fatti astrattamente idonei a giustificarla, così da permettere al contribuente una difesa effettiva. Non è necessario che l’atto risolva già tutte le questioni relative alla fondatezza concreta della pretesa.
Principi generali in materia di motivazione degli atti tributari
La motivazione è sufficiente quando delimita le ragioni dell’imposizione e consente di contestare sia l’esistenza del debito tributario sia il suo ammontare. Le contestazioni sull’effettivo verificarsi dei presupposti devono essere svolte nel giudizio di impugnazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato se consente al contribuente di comprendere chi deve pagare, quale bene o situazione è tassata, per quale periodo, quale importo è richiesto e quali fatti giustificano la pretesa.
- La motivazione non deve necessariamente contenere una prova completa e definitiva della pretesa: è sufficiente l’indicazione dei fatti fondanti, mentre la loro effettiva veridicità e rilevanza possono essere contestate nel merito.
- Le dichiarazioni rese dal contribuente o da soggetti a lui collegati presso altre autorità possono essere utilizzate dall’amministrazione tributaria quando contengano elementi economicamente rilevanti, anche se formulate per ottenere benefici o incentivi diversi dal tributo.
- Una dichiarazione utilizzata per ottenere un’agevolazione o un incentivo può assumere rilievo probatorio anche in ambito fiscale; eventuali incongruenze devono essere spiegate e contestate specificamente.
- Per contestare efficacemente un accertamento non basta dedurre genericamente la carenza di motivazione: occorre indicare quali elementi essenziali manchino o perché l’atto non permetta di comprendere e verificare la pretesa.
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