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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14957/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, mediante il difensore avv. Di Martino, ha impugnato la sentenza di condanna in Cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione per presunta nullità della sentenza di primo grado dovuta al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (contestando la valutazione circa concomitanza di altri impegni avanti il Tribunale di Torre Annunziata e il Giudice di pace di Gragnano); 2) violazione dei diritti di difesa e delle norme sul legittimo impedimento (art. 420-ter e correlati) per omissione o errata valutazione della necessità degli impegni professionali e della possibilità di sostituzione; 3) contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova con riguardo al rifiuto di disporre l'escussione del maresciallo Pasquale Esposito (G.d.F. Ten. Siniscola), richiesto perché le dichiarazioni del teste Miele facevano ripetuti e decisivi riferimenti ad accertamenti svolti dalla Tenenza di Siniscola, di fatto elemento probatorio rilevante per la posizione dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondati il primo e il secondo motivo (confermando che il giudice di merito ha correttamente valutato la documentazione, la tardività e l'insufficienza delle giustificazioni sul legittimo impedimento del difensore, nonché l'inammissibilità di dedurre questioni nuove in cassazione). Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte territoriale si è dimostrata contraddittoria sul piano motivazionale perché, pur escludendo la necessità dell'acquisizione della prova richiesta (audizione dell'operante di Siniscola), ha poi valorizzato nelle proprie valutazioni dichiarazioni del teste Miele che facevano proprio riferimento a quegli accertamenti. Tale contraddittorietà ha portato la Suprema Corte ad annullare la decisione impugnata (nella parte interessata) e a disporre il rinvio alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame conforme ai principi esposti (ossia per rivalutare la richiesta di rinnovazione istruttoria e, se del caso, procedere all'acquisizione della testimonianza diretta o a motivare coerentemente il suo mancato utilizzo).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3

    Norma sostanziale contestata (frode fiscale/impiego di fatture per operazioni inesistenti); la motivazione di merito ha ritenuto questo titolo applicabile in relazione agli elementi passivi fittizi indicati nelle dichiarazioni fiscali.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Norma sostanziale relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti per agevolare l'evasione altrui; applicata dal giudice di merito nel capo B) dell'imputazione.

  • codice penale, art. 81 comma 2

    Richiamato in relazione alla continuazione o al concorso di reati; utilizzato per la ricostruzione giuridica delle condotte contestate.

  • codice di procedura penale, art. 420-ter commi 1 e 5

    Regola il legittimo impedimento del difensore; la Corte conferma che l'impedimento è rilevante solo se tempestivamente prospettato, documentato e se sono indicate ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore e l'impossibilità di sostituirlo.

  • codice di procedura penale, art. 178 comma 1 lett. c) e art. 179

    Riferimenti alle norme sul processo e sulle parti; citate in relazione alla disciplina della partecipazione e dei termini processuali nell'esame del legittimo impedimento.

  • codice di procedura penale, art. 102

    Norma sulla possibilità di avvalersi di un sostituto processuale; la Corte ha richiamato l'onere, a carico del difensore che chiede rinvio, di dimostrare l'impossibilità di nominare un sostituto.

  • codice di procedura penale, art. 507

    Disciplina dell'integrazione probatoria (richiesta di assunzione di prove nel dibattimento); nel caso, la richiesta difensiva di escutere il teste operante è stata formulata ex art. 507 prima e poi riproposta in appello ex art. 603.

  • codice di procedura penale, art. 603

    Regole sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato in modo contraddittorio il rigetto della rinnovazione richiesta e pertanto ha annullato e rinviato per nuovo esame.

  • codice di procedura penale, art. 195 comma 1

    Regola l'inutilizzabilità delle prove di fonte indiretta; la Cassazione ha ricordato che, pur essendo possibile utilizzare dichiarazioni de relato, la decisione sulla integrazione dell'istruttoria in appello deve essere logicamente motivata e coerente.

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c) ed e) e comma 3

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione (c = violazione di norme sulla motivazione; e = motivazione apparente) e sul divieto di sollevare in Cassazione questioni nuove non presenti in appello; la Corte ha applicato tali criteri nel rigettare i primi due motivi e nel censurare l'uso tardivo di argomentazioni nuove.

Massime di principio

  • Il legittimo impedimento del difensore richiede tempestività, documentazione e la specifica indicazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore: la mera dichiarazione di impegni non è sufficiente.
  • La presenza di un altro procedimento in cui il difensore è impegnato non determina automaticamente obbligo di rinvio: rilevano la priorità temporale dell'avviso di fissazione dell'udienza, la natura soggettiva dell'impegno, l'assenza di codifensori e l'impossibilità concreta di nominare un sostituto.
  • Non si possono introdurre in Cassazione questioni sostanzialmente nuove che non siano state adeguatamente svolte in appello: ciò comporta inammissibilità su base art. 606 c.p.p.
  • Quando il giudice di merito valorizza nelle proprie conclusioni dichiarazioni che si riferiscono a indagini o accertamenti svolti da terzi (testimonianze de relato), deve motivare coerentemente la decisione di non acquisire direttamente la fonte primaria: contraddizioni nella motivazione su questo punto possono portare all'annullamento e al rinvio.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) deve essere valutata con motivazione logica e non contraddittoria; se la prova indiretta risulta decisiva nelle valutazioni di responsabilità, il giudice deve valutare l'opportunità di escutere la fonte primaria.
  • In contestazioni complesse basate su attività ispettive o controlli incrociati fra reparti di polizia giudiziaria, è spesso necessario cristallizzare documentalmente gli esiti investigativi o, quando riferiti da testi, consentire l'esame della fonte diretta per evitare formazione di prove circolari.

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