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Sentenza

Sentenza del 29/03/2019 n. 8840 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, contestando la debenza dell'imposta calcolata sulla rendita catastale dell'immobile. In particolare, ha dedotto l'erroneità del classamento in categoria D/7, la determinazione incongrua della rendita, la possibile perdita della soggettività passiva per effetto del trasferimento della diga intervenuto nel corso del 2006, la necessità di sospendere il giudizio tributario in attesa della definizione della controversia catastale e l'assenza di colpevolezza ai fini delle sanzioni. Nel corso del giudizio è intervenuto il giudicato che ha classificato definitivamente l'immobile in categoria E/3.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR della Liguria e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto che la sentenza definitiva sul classamento catastale, intervenuta durante il giudizio, costituisse l'unico dato utilizzabile per determinare la base imponibile, con efficacia retroattiva dal momento dell'attribuzione della rendita. Poiché la categoria E/3 comporta l'esenzione dall'ICI, nessuna imposta era dovuta per l'anno 2006 e non erano dovute neppure le sanzioni. La questione relativa all'effettivo soggetto passivo per il 2006 è stata dichiarata assorbita. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 295 c.p.c.

    Quando la decisione di una controversia dipende dalla definizione con efficacia di giudicato di un'altra causa, il giudizio dipendente deve essere sospeso. La controversia sulla rendita catastale è pregiudiziale rispetto a quella sulla liquidazione dell'ICI.

  • Art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la sospensione del processo tributario nei casi di pregiudizialità, in collegamento con l'art. 295 c.p.c.

  • Art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992

    La rendita catastale definitivamente accertata costituisce il dato da utilizzare per determinare la base imponibile dell'imposta, anche con riferimento al periodo anteriore alla definizione giudiziale.

  • Art. 7 della Legge n. 504/1992

    Prevede l'esenzione dall'ICI per gli immobili classificati nella categoria catastale E/3, comprendente costruzioni e fabbricati destinati a speciali esigenze pubbliche.

Massime di principio

  • Quando l'imposta dipende dalla rendita o dal classamento catastale contestato in un altro giudizio, la controversia tributaria sull'imposta è pregiudicata e deve normalmente essere sospesa fino alla definizione irrevocabile del giudizio catastale.
  • La rendita catastale stabilita con sentenza passata in giudicato può retroagire al momento dell'originaria attribuzione e deve essere utilizzata per ricalcolare l'imposta oggetto della controversia.
  • Se il nuovo classamento colloca l'immobile in una categoria esente, l'imposta non è dovuta per i periodi interessati e vengono meno anche le sanzioni collegate all'omesso versamento.
  • Quando l'accertamento dell'esenzione elimina integralmente il tributo, le questioni ulteriori, come l'individuazione del soggetto passivo o il trasferimento della proprietà durante l'anno, possono risultare assorbite.
  • In presenza di una decisione catastale sopravvenuta favorevole e divenuta definitiva, il giudice dell'imposta deve tenerne conto anche se il giudizio tributario era già pendente.

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