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Ordinanza

Ordinanza n. 1288/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00674/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l'attività di Roma Capitale relativa al nuovo iter per la predisposizione di procedure di affidamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di appello né l'atto amministrativo sostanziale originariamente contestato. In sede cautelare la società ha lamentato un pregiudizio personale derivante dal nuovo iter avviato da Roma Capitale, finalizzato a predisporre procedure di affidamento più analitiche e criteri più chiari e dettagliati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando sostanzialmente la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Nel bilanciamento degli interessi, il pregiudizio dedotto dalla società è stato ritenuto recessivo perché non risultava assolto l'onere minimo di allegazione e prova del pregiudizio personale. Inoltre, il nuovo iter avviato da Roma Capitale non precludeva alla società la possibilità di ripresentare una proposta. Sono state poste a carico della società appellante le spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, in favore di Roma Capitale.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio allegato dal ricorrente deve essere almeno specificamente allegato e provato nella sua riferibilità personale; in mancanza, esso può risultare recessivo nel bilanciamento con gli interessi contrapposti.
  • Non sussiste un pregiudizio cautelare non altrimenti evitabile quando l'attività amministrativa successiva, pur modificando o riavviando l'iter di affidamento, lascia all'operatore economico la possibilità di ripresentare una proposta secondo procedure e criteri più chiari.
  • La tutela cautelare non può essere accordata in assenza dei presupposti giustificativi del pregiudizio e della sua prova minima, anche quando l'appello è diretto contro un'ordinanza cautelare di reiezione del TAR.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareProcedura di gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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