Sentenza del 21/12/2015 n. 2294 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Catasto - Estimi catastali e classamento - Natura commerciale degli enti fieristici e dei loro immobili - Esclusione della categoria "E" - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa categoria catastale "E" è stata ritenuta incompatibile con la natura commerciale degli immobili fieristici utilizzati per attività espositive, promozionali, culturali, sportive o di spettacolo. Il classamento deve quindi riflettere la concreta destinazione economica dell'immobile e la sua potenziale capacità reddituale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile fieristico. Il principio affermato è che un immobile destinato allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, culturale o sportiva, nonché di spettacoli, ha natura commerciale. Per tale ragione non può essere collocato nella categoria catastale "E", riservata a immobili sostanzialmente extra commercium, improduttivi di reddito e quindi non assoggettabili a imposizione patrimoniale.
Norme richiamate
Categoria catastale E
"immobili nella sostanza considerati extra commercium e quindi improduttivi di reddito e pertanto non tassabili"
La categoria E è destinata esclusivamente a immobili privi di natura commerciale e di capacità reddituale, non a immobili utilizzati per attività fieristiche o di spettacolo.
Sentenza della Corte di cassazione 30 aprile 2015, n. 8773
La Corte ha affermato che la concreta destinazione commerciale dell'immobile fieristico esclude l'attribuzione della categoria catastale E.
Massime di principio
- Nel classamento catastale rileva soprattutto la concreta funzione economica dell'immobile, non la sola natura pubblica o istituzionale del proprietario.
- Gli immobili destinati a fiere, esposizioni, manifestazioni culturali o sportive e spettacoli sono normalmente considerati commerciali quando sono idonei a produrre reddito.
- La categoria catastale E va interpretata restrittivamente e non può essere attribuita a immobili commerciali o potenzialmente produttivi di reddito.
- Per valutare il corretto classamento occorre verificare l'uso effettivo dell'immobile, le attività svolte e la sua capacità di generare entrate o utilità economiche.
- In una situazione analoga, la mera finalità promozionale, culturale o pubblica dell'attività non esclude la natura commerciale dell'immobile.
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