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Sentenza

Sentenza del 28/01/2015 n. 709 - Comm. Trib. Prov. Milano

IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO - Istanza misure cautelari - Requisito periculum in mora - Incapienza del patrimonio - Non sufficiente - Atti depauperativi - Necessari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La richiesta cautelare non può essere accolta sulla sola base dell’incapienza del patrimonio del trasgressore. Per integrare il periculum in mora occorre provare atti di disposizione, depauperamento del patrimonio o condotte, anche occulte, dirette a sottrarre beni alla garanzia del Fisco. In mancanza di tali elementi, l’ipoteca o il sequestro conservativo devono essere negati o non possono essere mantenuti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la sussistenza dei presupposti per applicare le misure cautelari previste dall’art. 22 del d.lgs. 472/1997. L’Amministrazione deve dimostrare sia il fumus boni iuris, cioè che la pretesa fiscale non sia pretestuosa o arbitraria dopo una valutazione sommaria degli atti, sia il periculum in mora, consistente nel fondato timore di perdere la garanzia del credito tributario. La mera incapienza patrimoniale del contribuente non è sufficiente a dimostrare il pericolo, poiché costituisce una situazione stabile e non necessariamente collegata a condotte fraudolente o depauperative.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    "fumus boni iuris" e "periculum in mora"

    La norma consente l’adozione di misure cautelari sui beni del trasgressore solo quando la pretesa tributaria appaia non arbitraria e sussista un concreto e fondato rischio di perdita della garanzia patrimoniale. Il periculum richiede elementi specifici, come atti depauperativi o condotte fraudolente, e non può essere desunto dalla sola incapienza patrimoniale.

Massime di principio

  • Nelle richieste di ipoteca o sequestro conservativo tributario, l’Amministrazione deve dimostrare concretamente entrambi i presupposti: plausibilità della pretesa fiscale e rischio attuale di dispersione della garanzia patrimoniale.
  • La semplice situazione di difficoltà economica o di incapienza del contribuente, se stabile e non accompagnata da atti di sottrazione dei beni, non dimostra di per sé il periculum in mora.
  • Sono invece rilevanti vendite anomale, trasferimenti patrimoniali, donazioni, intestazioni fittizie, distrazioni di beni o altre condotte dirette a rendere inefficace la futura riscossione.
  • Il giudice deve effettuare una valutazione concreta e attuale del rischio, senza presumere automaticamente il pericolo dalla sola esistenza di un debito fiscale o dalla modesta consistenza del patrimonio.
  • In assenza di condotte depauperative, il Fisco deve fare affidamento sulle ordinarie procedure di riscossione coattiva, non potendo utilizzare le misure cautelari come conseguenza automatica dell’insolvenza del contribuente.

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