Cassazione Penale, Sentenza n. 04641/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta da reato societario. Si contestava: (i) l'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato del teste Trombetti per mancata escussione del teste di riferimento; (ii) la qualificazione della condotta come bancarotta distrattiva, sostenendo che la pericolosità per i creditori dovesse valutarsi alla data del fatto e in base alla concreta situazione economica e che l'atto fosse funzionale a un piano di risanamento infragruppo; (iii) la possibile riqualificazione come bancarotta preferenziale; (iv) l'assenza di responsabilità per la bancarotta da reato societario perché Caraffini non sarebbe stato titolare della carica al momento dell'approvazione del bilancio e non avrebbe determinato i redattori a rappresentare falsamente le poste.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto indeducibile o infondato ciascun motivo: (1) le dichiarazioni de relato non sono decisive e la mancata eccezione in precisazione delle conclusioni ha comportato preclusione; (2) la condotta di aver costituito in pegno 4,8 milioni di euro su conto sammarinese a garanzia di società riconducibili al Caraffini, anziché destinare le somme agli interessi della Trafomec, ha costituito una sottrazione oggettiva e immediata di patrimonio con concreta idoneità a mettere in pericolo la garanzia dei creditori; (3) non si è configurata bancarotta preferenziale perché non risultava un credito preesistente della Soipa pagato anticipatamente dalla fallita; (4) il quarto motivo era indeducibile e manifestamente infondato: la relazione del consulente e gli atti indicano che Caraffini era alla guida degli amministratori che avevano redatto/riferito il bilancio e aveva consapevolezza della falsa rappresentazione della destinazione delle somme. Di conseguenza resta confermata la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e per bancarotta da reato societario.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione relativa all'ordine e all'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto che la mancata eccezione in sede di precisazione delle conclusioni abbia comportato la preclusione.
art. 191 cod. proc. pen.
Rilevato rispetto all'escussione del teste di riferimento; la Corte considera l'eventuale violazione non decisiva data l'autosufficienza del materiale documentale e la mancata tempestiva eccezione.
art. 195 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle ipotesi tassative di utilizzabilità delle dichiarazioni de relato; la Corte sottolinea che la rinuncia tacita all'assunzione della prova diretta rende utilizzabili le dichiarazioni de relato, fuori dai limiti di cui all'art.195 comma 3, se non eccepito tempestivamente.
art. 219 l. fall. (legge fallimentare)
Citato a titolo esemplificativo per distinguere la mera offensività (aggravante) dalla concreta idoneità dell'atto a danneggiare i creditori; la Corte ricorda che il danno effettivo rileva solo per l'aggravante.
Normativa fallimentare (principi giurisprudenziali su bancarotta distrattiva e preferenziale)
La Corte applica i principi giurisprudenziali consolidati: per la bancarotta distrattiva è necessaria l'idoneità concreta dell'atto a mettere in pericolo il patrimonio e, per le operazioni infragruppo, occorre dimostrare un vantaggio concreto e documentato per la società che compie l'atto.
Massime di principio
- Se in dibattimento si chiude l'istruttoria senza procedere all'esame del teste di riferimento, la difesa deve eccepire il vizio nelle precisazioni delle conclusioni; altrimenti si considera una rinuncia tacita e le dichiarazioni de relato possono essere utilizzate.
- Per configurare bancarotta distrattiva non è sufficiente l'appartenenza a un gruppo o la mera intenzione di un risanamento: è necessario dimostrare un vantaggio concreto e documentato per la società che ha disposto del proprio patrimonio, di valore almeno equivalente al sacrificio subito.
- La valutazione della pericolosità dell'atto si fonda sulla sua idoneità concreta a esporre a rischio il patrimonio sociale (condizione patrimoniale, contesto economico, cointeressenze, effetto sull'equilibrio attività/passività), e non è automaticamente esclusa dalla distanza temporale rispetto al fallimento quando l'atto sia una sottrazione deliberata.
- La riqualificazione in bancarotta preferenziale richiede la prova della preesistenza di un credito effettivo e del suo pagamento anticipato da parte della società fallita; la costituzione di garanzie non equivale di per sé a pagamento preferenziale.
- La documentazione (business plan, verbali di CdA, relazioni sulla gestione, contratti, corrispondenza) è determinante per giustificare operazioni intragruppo che altrimenti potrebbero configurare distrazione di patrimonio.
- Questioni non proposte in appello risultano inammissibili o indeducibili in cassazione salvo eccezioni: l'assenza di deduzione in appello può precludere la statuizione in sede di legittimità.
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