Sentenza del 04/02/2016 n. 1075 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Dichiarazione di riconoscimento di debito - Dichiarazione di riconoscimento di debito contenuta in un decreto ingiuntivo assoggettato ad IVA - Imposta di registro in misura proporzionale - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl recupero dell’imposta di registro in misura proporzionale è stato ritenuto illegittimo. Poiché il debito riconosciuto nel decreto ingiuntivo era soggetto a IVA, trova applicazione il principio di alternatività previsto dall’art. 40 del d.P.R. 131/1986. Ne consegue che l’atto non deve essere assoggettato proporzionalmente all’imposta di registro, ferma l’eventuale applicazione dell’imposta in misura fissa ove prevista.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di una dichiarazione di riconoscimento di debito contenuta in un decreto ingiuntivo. Il debito oggetto del decreto era già assoggettato a IVA; pertanto, si contestava la legittimità dell’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, invocando il principio di alternatività tra IVA e registro.
Norme richiamate
Art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando un atto riguarda un’operazione soggetta a IVA, l’imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale sul medesimo presupposto economico; l’eventuale registro dovuto opera, in linea generale, in misura fissa.
Massime di principio
- La qualificazione formale dell’atto come dichiarazione di riconoscimento di debito o decreto ingiuntivo non è sufficiente a giustificare l’imposta di registro proporzionale: occorre verificare la natura sostanziale dell’operazione sottostante.
- Se il debito azionato deriva da un’operazione soggetta a IVA, il principio di alternatività tra IVA e registro impedisce, sullo stesso presupposto, l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale.
- Nei casi analoghi è necessario distinguere tra l’imposta relativa all’operazione economica originaria e quella eventualmente dovuta per l’atto giudiziario, verificando se quest’ultima debba essere applicata solo in misura fissa.
- L’Amministrazione finanziaria non può tassare proporzionalmente come autonoma dichiarazione di debito un atto che si limita a documentare o far valere un’obbligazione già riferibile a un’operazione imponibile IVA.
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