Ordinanza n. 1192/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di proclamazione degli eletti e attribuzione dei seggi dell’8 giugno 2026 e atti delle operazioni elettorali per le elezioni comunali di Viddalba del 7 e 8 giugno 2026
Esito
La controversia
Il candidato sindaco della lista n. 2, insieme a candidati al consiglio comunale della stessa lista, ha impugnato la proclamazione del candidato della lista n. 1, che aveva ottenuto 612 voti contro i 609 della lista n. 2, nonché l’attribuzione dei seggi. Ha dedotto: (1) violazione degli artt. 68, comma 6, 47, comma 4, e 53, comma 1, n. 3, d.P.R. 570/1960 per l’omessa compilazione del paragrafo 29 del verbale della sezione II, incongruenze numeriche tra schede consegnate, autenticate e non utilizzate e conseguente impossibilità di verificare la regolarità del voto; (2) violazione dell’art. 57, comma 7, d.P.R. 570/1960, con riguardo a una scheda dichiarata nulla nella sezione II, che avrebbe recato il voto alla lista n. 2 e una preferenza per un candidato della lista antagonista; (3) violazione dell’art. 41 d.P.R. 570/1960 per l’ammissione al voto assistito di un’elettrice, asseritamente in assenza dei presupposti e di adeguata verbalizzazione e prova del titolo legittimante; (4) violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 197/1996 e dell’art. 32-bis d.P.R. 223/1967, per l’ammissione al voto di due elettori, contestata quanto ai presupposti di fatto e di diritto e alla motivazione. I ricorrenti hanno chiesto in via principale la correzione del risultato e la proclamazione del proprio candidato sindaco, e in subordine provvedimenti conformativi, un ulteriore turno o la rinnovazione totale o parziale delle operazioni. Il candidato sindaco proclamato eletto ha proposto ricorso incidentale, contestando un voto attribuito alla lista n. 2 nella sezione I per asserita presenza di un segno di riconoscimento e la declaratoria di nullità di una scheda nella sezione II, chiedendo la verificazione delle schede.
La decisione
Il TAR non ha deciso l’ammissibilità né la fondatezza dei motivi, riservando ogni statuizione alla decisione definitiva. Ha accolto le richieste istruttorie di entrambe le parti e disposto una verificazione in contraddittorio. Per la sezione II saranno esaminate una scheda nulla contestata dai ricorrenti principali, due schede valide attribuite alla lista n. 1 e una scheda nulla contestata dal ricorrente incidentale; per la sezione I sarà esaminata la scheda valida contestata dal ricorrente incidentale. È inoltre ordinata l’acquisizione del verbale originale della sezione II e dei relativi allegati, incluso il certificato medico relativo al voto assistito. La Prefettura di Sassari dovrà trasmettere i plichi e la documentazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dopo le operazioni di acquisizione e verbalizzazione prescritte. La verificazione, da svolgersi in contraddittorio, è fissata per il 24 novembre 2026 alle ore 11:00; l’udienza pubblica per la decisione di merito è fissata al 3 febbraio 2027. Le spese sono riservate al definitivo.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
il collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, accogliere le richieste istruttorie avanzate da parte ricorrente e dal signor Gavino Giovanni Andrea Salvatore Oggiano, riservando ogni decisione, anche in merito all’ammissibilità e fondatezza delle censure proposte, alla pronuncia finale sulla controversia, che verrà assunta dopo l’espletamento della verificazione
Il Collegio dispone l’acquisizione documentale e la verificazione come incombenti istruttori necessari alla decisione, rinviando ogni valutazione sulle censure alla pronuncia definitiva.
Come è indicizzato
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