Sentenza n. 16160/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 1269/2025, pubblicata il 30 gennaio 2025 e passata in giudicato. La decisione aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli interessi legali dalla data in cui era sorto il diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del giudicato. La sentenza era stata notificata nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni; il Ministero, costituitosi con memoria di pura forma, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato ed era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento. In assenza di chiarimenti del Ministero sull’esecuzione, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa e ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, previa richiesta della ricorrente, se l’amministrazione non adempia. Non ha applicato allo stato penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a un’ulteriore richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero per le valutazioni di rispettiva competenza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Nell’ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato e può fissare un termine per l’adempimento, predisponendo, in caso di inerzia, l’intervento del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con il presente gravame, la ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe nella parte in cui il Tribunale Civile di Roma, nell’accogliere il ricorso da costei proposto, “condanna l’amministrazione resistente all’attribuzione, in favore di Denisa Spuma, della “Carta Elettronica” di cui all’art. 1 comma 121 Legge107/2015, del valore pari a euro 500, per gli anni scolastici 2022/2023,2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.
La disposizione costituisce la base del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato, che in questa sede deve essere eseguito nei termini e per gli importi stabiliti dalla sentenza civile.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’azione di ottemperanza è stata ritenuta procedibile dopo la notificazione del giudicato all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono nuovamente sindacabili: il giudice deve assicurarne l’esecuzione nei limiti fissati dal titolo.
- Quando il giudicato è stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, l’inadempimento consente di accogliere la domanda di ottemperanza; l’assenza di chiarimenti o indicazioni dell’amministrazione sull’esecuzione concorre a fondare l’accoglimento della pretesa.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di intervenire, su richiesta della parte, se il termine decorre inutilmente.
- La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato e restare richiedibile in caso di persistente inottemperanza oltre i termini assegnati.
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