Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16273/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202603474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4525/2024, che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docenti per il servizio prestato con contratti a termine negli anni 2018-2019 e condannato il Ministero al pagamento di € 1.534,50 oltre accessori e alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’INPS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4525/2024, passata in giudicato e notificata il 20 aprile 2024. Il titolo aveva accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio svolto in forza di contratti a termine negli anni 2018-2019, condannando il Ministero al pagamento di € 1.534,50 oltre accessori dalla maturazione al saldo e alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’INPS. Dedotta la mancata esecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza e le misure necessarie a darvi attuazione. L’INPS ha rappresentato che i propri adempimenti previdenziali dipendono dalla ricostruzione della carriera effettuata dall’Amministrazione datrice di lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che l’azione di ottemperanza relativa a una sentenza civile in materia di lavoro ha carattere esecutivo e non consente nuovi accertamenti di merito; nel caso concreto, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, il Ministero non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta corretta esecuzione del titolo. Ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi dopo la scadenza del termine assegnato e con ulteriori 90 giorni per provvedere. Non ha applicato le penalità di mora, riservandone la possibile adozione, su richiesta della ricorrente, in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato a pagare € 800,00 per spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario; spese compensate nei rapporti con l’INPS.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

    L’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarvisi.

  • art. 114 c.p.a.

    In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronuncia.

    Il giudice dell’ottemperanza può predisporre la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’amministrazione non esegua il titolo nel termine assegnato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
  • Quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha natura meramente esecutiva: è diretto ad accertare l’omissione o l’elusione del giudicato e non consente integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Se il ricorrente allega l’inadempimento del titolo e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla sua corretta esecuzione, il giudice può accogliere la domanda di ottemperanza e ordinare l’adempimento, predisponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando gli adempimenti previdenziali dell’ente previdenziale dipendono dalla ricostruzione della carriera effettuata dall’amministrazione datrice di lavoro, l’esecuzione da parte di quest’ultima è essenziale per consentire la regolarizzazione contributiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.