Cassazione Civile, Ordinanza n. 18082/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proponente concordato)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione, da parte del Tribunale, di un concordato fallimentare proposto da una società terza nell'ambito del fallimento di una società automobilistica. La proposta prevedeva che il proponente si obbligasse al pagamento, integrale o parziale, soltanto dei crediti già definitivamente ammessi al passivo in via tempestiva o oggetto di domanda tardiva pendente alla data della proposta. Una banca, che aveva presentato domanda di ammissione al passivo solo dopo il deposito della proposta, aveva proposto opposizione all'omologazione e reclamo, sostenendo di essere pregiudicata dalla proposta. La Corte d'appello ha accolto il reclamo della banca, ritenendo inoltre che lo stato passivo fosse viziato per non avere il giudice delegato esaminato due domande tempestive dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e che, se quelle domande fossero state ammesse, la maggioranza per l'approvazione del concordato sarebbe mancata. La società proponente ha quindi ricorso per cassazione con sette motivi: ha contestato la legittimazione della banca ad opporsi e ad impugnare; ha dedotto l'assenza di un interesse concreto e attuale della banca; ha censurato la possibilità per la banca di far valere questioni già sollevate da altro creditore; ha sostenuto che il silenzio del giudice delegato sulle domande dell'Agenzia integrasse comunque un implicito rigetto da far valere con opposizione ex art. 98 l.fall.; ha contestato il computo della maggioranza e l'asserita inesistenza del decreto di esecutività dello stato passivo; ha infine denunciato un vizio di contraddittorio per rilievo officioso della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo che, quando il giudice delegato ometta di pronunciarsi su domande tempestive di ammissione al passivo e concluda comunque con il decreto di esecutività dello stato passivo, tale omissione equivale a rigetto implicito; pertanto il creditore pretermesso deve proporre formale opposizione allo stato passivo nei termini di legge, non essendo sufficiente una mera istanza di rettifica. Di conseguenza, ai fini dell'individuazione dei creditori aventi diritto al voto e del calcolo della maggioranza per l'approvazione del concordato, doveva farsi riferimento allo stato passivo reso esecutivo, non potendo essere considerati crediti non ammessi in assenza di un formale accoglimento della rettifica. Sono stati rigettati i primi due motivi, dichiarati assorbiti gli altri, cassato il decreto della Corte d'appello e disposto rinvio a diversa composizione della medesima Corte anche per le spese.
Norme richiamate
art. 131 l.fall.
disciplina il reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare.
art. 124, comma 4, l.fall.
consente al terzo proponente di limitare gli impegni ai soli creditori ammessi al passivo, provvisoriamente ammessi, o che abbiano proposto opposizione o domanda tardiva; gli altri creditori restano esclusi dall'ambito soggettivo della proposta ma possono far valere le loro ragioni nei confronti del debitore.
art. 129, comma 2, l.fall.
da parte di qualsiasi interessato
l'opposizione all'omologazione è proponibile da chi alleghi un'incidenza negativa concreta del concordato rispetto al fallimento sulla propria posizione giuridica.
art. 129, comma 5, l.fall.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla legittimazione e all'interesse all'opposizione.
art. 100 c.p.c.
utilizzato per contestare l'assenza di interesse ad agire/opporre della banca.
art. 81 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di titolarità del potere di impugnazione.
art. 329 c.p.c.
richiamato con riferimento all'acquiescenza alla statuizione non impugnata.
art. 98 l.fall.
il silenzio del giudice delegato su una domanda tempestiva equivale a rigetto implicito, contro il quale deve essere proposta opposizione allo stato passivo; l'errore materiale è l'unico caso in cui è ammissibile la rettifica.
art. 99 l.fall.
richiamato per le forme e i termini dell'opposizione allo stato passivo.
art. 96, comma 4, l.fall.
lo stato passivo si forma e si rende esecutivo solo dopo l'esame di tutte le domande tempestive; il decreto finale rileva ai fini del voto nel concordato.
art. 96, commi 4 e 5, l.fall.
richiamati nel sesto motivo e nel ragionamento sulla formazione dello stato passivo.
art. 97 l.fall.
richiamato quale parametro per lo stato passivo reso esecutivo.
art. 101, ultimo comma, l.fall.
evocato con riferimento all'ammissibilità delle domande tardive e alla possibilità di partecipare al concorso.
art. 127, comma 1, l.fall.
individua gli aventi diritto al voto nel concordato fallimentare sulla base dello stato passivo reso esecutivo.
art. 128, commi 1, 2 e 3, l.fall.
disciplina il calcolo della maggioranza per l'approvazione del concordato e i creditori legittimati a votare; la maggioranza va calcolata sui crediti ammessi al voto risultanti dallo stato passivo esecutivo.
art. 135, comma 1, l.fall.
richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti dell'omologazione del concordato.
art. 157 c.p.c.
richiamato nel sesto motivo in tema di nullità processuali.
art. 161 c.p.c.
il vizio processuale derivante dall'omessa pronuncia su una domanda si converte in motivo di opposizione.
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare con limitazione degli impegni del terzo proponente ai soli creditori già ammessi o già insinuati, anche i creditori non ancora insinuati ma astrattamente titolari del diritto di credito possono essere legittimati a opporsi all'omologazione se allegano uno svantaggio concreto rispetto alla prosecuzione della liquidazione fallimentare.
- Per opporsi all'omologazione del concordato fallimentare non basta un interesse di mero fatto: l'opponente deve prospettare, almeno in astratto, una concreta incidenza negativa della soluzione concordataria sulla propria posizione sostanziale rispetto al fallimento.
- In tema di verifica del passivo, l'omessa pronuncia del giudice delegato su una domanda tempestiva di ammissione non può essere superata con una semplice istanza di rettifica: essa equivale a rigetto implicito e deve essere fatta valere con opposizione allo stato passivo nei termini di legge.
- Il decreto di esecutività dello stato passivo rilevante ai fini del voto nel concordato è quello formatosi all'esito dell'esame di tutte le domande tempestive; su quello stato passivo si determinano i creditori aventi diritto al voto e la maggioranza richiesta per l'approvazione.
- La correzione/ rettifica del decreto di esecutività è ammissibile solo per errori materiali; l'omissione di pronuncia su una domanda integra invece un vizio processuale, non emendabile in via di mera rettifica.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che contesta la legittimazione o l'interesse di un opponente deve essere autosufficiente: occorre riportare il contenuto degli atti rilevanti per consentire alla Corte di verificare se l'opponente abbia davvero prospettato un concreto svantaggio rispetto al fallimento.
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