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Sentenza

Sentenza n. 692/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento - del decreto n. -OMISSIS-, con il quale il Direttore dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ha approvato la graduatoria di istituto definitiva dei candidati idonei per la disciplina -OMISSIS-, in cui la ricorrente risulta collocata al terzo posto; - del bando della procedura selettiva pubblica relativa alla formazione di graduatorie di istituto prot. -OMISSIS-; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202400349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Direttore dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila di approvazione della graduatoria definitiva di istituto per il triennio accademico 2024-2027, oltre al bando della selezione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, terza classificata nella selezione per titoli indetta il 5 agosto 2024 per la formazione della graduatoria di istituto relativa alla disciplina indicata nel bando, ha dedotto quattro motivi: composizione illegittima della commissione perché non comprendeva un docente di ruolo di un’altra istituzione; ammissione dei candidati primo e secondo classificati, ritenuti privi del titolo di studio richiesto o in possesso di un titolo inconferente; illegittimità dei criteri di valutazione introdotti dalla commissione rispetto a quelli della circolare ministeriale; erronea attribuzione al primo classificato di 12 punti per quattro contratti annuali di insegnamento di 150 ore ciascuno, anziché del punteggio previsto dalla circolare. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità per omessa notificazione del ricorso al Ministero e per nullità della procura speciale non riprodotta nella copia notificata.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari: la notificazione nulla, ma non inesistente, al Ministero è stata sanata dalla sua costituzione in giudizio; la procura speciale apposta a margine dell’originale non deve essere riprodotta nella copia notificata, se da quest’ultima è comunque desumibile che la procura è stata apposta all’originale. Ha respinto i primi tre motivi: la successiva nota ministeriale del 1° luglio 2011 rimette alle singole Accademie, purché le modalità siano indicate nel bando, la definizione della composizione delle commissioni, senza imporre un componente esterno; il bando non richiedeva uno specifico titolo di studio quale requisito di ammissione, ma soltanto l’autocertificazione del titolo conseguito; la commissione poteva introdurre criteri ulteriori coerenti con l’oggetto della selezione e la ricorrente non ha formulato contestazioni specifiche sulla valutazione comparativa della programmazione didattica. Ha accolto il quarto motivo: per ciascun contratto di almeno 30 ore, ma inferiore a 180 ore, spettano 0,60 punti, mentre il punteggio massimo di 3,60 punti è riferito al cumulo dei titoli valutabili per ciascun anno accademico, non alla moltiplicazione delle ore del singolo contratto. Per i quattro contratti annuali da 150 ore il primo classificato avrebbe quindi dovuto ricevere 2,40 punti complessivi, anziché 12. Il TAR ha annullato la graduatoria definitiva nei limiti dell’interesse della ricorrente e ha ordinato all’Accademia di riformularla rivalutando i titoli di servizio secondo la circolare ministeriale e il bando. Ha condannato il Ministero a pagare alla ricorrente 3.000 euro oltre accessori; spese compensate con il controinteressato costituito e non ripetibili nei confronti del controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 5 dell’avviso di selezione

    La valutazione attribuita ai candidati è determinata in base alle tabelle allegate alla nota ministeriale prot. n. 3154 del 09/06/2011

    Il rinvio del bando alle tabelle ministeriali vincola la commissione nell’attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio.

  • nota circolare MIUR prot. n. 3154 del 9 giugno 2011

    per ogni contratto di almeno 30 ore - e, dunque, anche per i contratti superiori a 30 ore ed inferiori a 180 ore - devono essere attribuiti 0,60 punti.

    Un contratto di almeno 30 ore ma inferiore a 180 ore dà diritto a 0,60 punti; il punteggio massimo di 3,60 punti si riferisce al cumulo dei contratti computabili per l’anno accademico e non al multiplo delle ore del singolo contratto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente ed i controinteressati.

    La disposizione è applicata quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e dei controinteressati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente ed i controinteressati.

    La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il bando di una selezione recepisce i criteri di valutazione contenuti in una circolare ministeriale, la commissione è tenuta ad applicarli e non può attribuire punteggi sulla base di un’interpretazione priva di fondamento nel bando o nella circolare.
  • Se i criteri prevedono 0,60 punti per ogni contratto di almeno 30 ore e fino a un massimo di 3,60 punti, il punteggio di 3,60 è il limite complessivo per i titoli computabili nell’anno accademico, non il prodotto tra il numero di blocchi di 30 ore contenuti in un singolo contratto e il punteggio unitario.
  • La lex specialis può rimettere all’autonomia dell’istituzione la composizione della commissione, purché indichi le modalità di nomina e siano rispettate le priorità stabilite dalle direttive ministeriali; in assenza di una prescrizione vincolante, non è necessario includere un componente proveniente da un’altra istituzione.
  • L’introduzione di criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli indicati in una circolare di massima è legittima se i criteri sono coerenti con l’oggetto della selezione e non manifestamente irragionevoli; la contestazione della valutazione comparativa richiede censure specifiche riferite agli elementi valutati.
  • La notificazione nulla, ma non inesistente, del ricorso all’amministrazione è sanata dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione stessa.
  • Nel processo amministrativo telematico, la procura speciale può essere apposta a margine dell’originale dell’atto introduttivo senza che il testo della procura sia riprodotto nella copia notificata, purché dalla copia risulti comunque che la procura è stata apposta all’originale.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazioneConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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