Sentenza del 04/12/2017 n. 5102 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Registro - Base imponibile - Rettifica del valore di immobili - Avviso - Motivazione - Riparto dell'onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso fosse privo di adeguata motivazione perché non indicava in modo dettagliato gli elementi di fatto utilizzati per determinare il maggior valore degli immobili. La questione riguardava anche la ripartizione dell’onere probatorio: da un lato, la sufficienza dell’indicazione dei criteri astratti nell’avviso; dall’altro, l’obbligo dell’Ufficio, nella fase contenziosa, di dimostrare concretamente la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio adottato.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente che l’avviso indichi, anche sinteticamente, i criteri di valutazione e l’iter logico-giuridico seguito dall’Ufficio, senza dover esplicitare già nell’atto ogni elemento di fatto utilizzato. Il contribuente, conoscendo il criterio applicato, è infatti posto in condizione di difendersi. Tuttavia, nel giudizio, l’Amministrazione deve provare concretamente i presupposti del maggior valore; tale prova può essere fornita, tra l’altro, mediante una perizia estimativa dell’Ute. Al contrario, una perizia asseverata di parte non è stata ritenuta, da sola, sufficiente a dimostrare la congruità del valore dichiarato.
Norme richiamate
Principio dell’obbligo di motivazione degli avvisi di rettifica
È sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore.
L’avviso non deve necessariamente indicare in dettaglio tutti gli elementi fattuali e i calcoli utilizzati, purché renda comprensibile il criterio di valutazione adottato e l’iter logico-giuridico seguito.
Regole sull’onere della prova nel processo tributario
Nella fase contenziosa, l’Ufficio ha l’onere di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto.
La motivazione sintetica dell’avviso non esonera l’Amministrazione dal dimostrare in giudizio la fondatezza concreta della rettifica.
Cassazione civile, n. 11560/2016
Conf. Cass. n. 11560/2016.
Il principio confermato distingue tra la sufficienza motivazionale dell’avviso e la successiva prova giudiziale del maggior valore.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica del valore immobiliare può essere motivato anche in forma sintetica, purché indichi chiaramente i criteri di stima e consenta al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
- L’Amministrazione non deve necessariamente inserire nell’avviso tutti i dati analitici utilizzati, ma deve fornire in giudizio la prova concreta dell’applicabilità del criterio e della correttezza del maggior valore.
- Il contribuente può contestare la rettifica producendo elementi comparativi, documentazione tecnica o altri parametri estimativi, ma una perizia di parte, anche asseverata, può non essere sufficiente da sola.
- Una perizia estimativa redatta da un organo tecnico pubblico, come l’Ute, può costituire prova adeguata del maggior valore, soprattutto se coerente con il criterio indicato nell’avviso.
- La carenza di dettaglio nell’avviso non determina automaticamente l’annullamento dell’atto: occorre verificare se la motivazione renda effettivamente incomprensibile la pretesa o impedisca concretamente l’esercizio del diritto di difesa.
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