Regolamento (UE) 2022/1408
Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato estende la facoltà degli Stati membri di versare anticipi a un insieme più ampio di interventi e misure di sostegno agricolo. L’obiettivo è rendere il pagamento degli anticipi coerente, non discriminatorio e tempestivo, includendo i nuovi interventi della PAC, il regime scolastico per frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari e talune misure eccezionali di mercato. L’applicazione è subordinata alle condizioni specifiche già previste dal regolamento (UE) 2021/2116.
Modifica l’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 per estendere aiuti e misure della PAC per i quali gli Stati membri possono versare anticipi ai beneficiari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito della gestione degli anticipi sui pagamenti relativi a determinati interventi e misure di sostegno agricolo. Riguarda: (i) gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115; (ii) il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente agli aiuti per l’anno scolastico 2023/2024 e successivi; (iii) le misure eccezionali a sostegno dei mercati agricoli adottate ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Restano ferme le condizioni specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116.
Regolamento delegato (UE) 2022/1408: estensione della facoltà di versare anticipi nell’ambito della PAC
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2021/2116, che disciplina finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune. La modifica nasce dall’esigenza, richiamata nei considerando, di assicurare un sistema di anticipi coerente e non discriminatorio per diversi strumenti di sostegno agricolo, includendo anche misure che richiedono un effetto finanziario immediato per evitare o contenere turbative di mercato.
Finalità della modifica
La Commissione osserva che l’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 già consente il pagamento di anticipi ai beneficiari di determinati interventi e misure di sostegno, ma che tale facoltà va estesa per garantire omogeneità di trattamento tra strumenti analoghi. In particolare, il regolamento mira a:
- ampliare la platea degli interventi PAC per i quali gli Stati membri possono autorizzare anticipi;
- ricomprendere il regime di aiuti per le scuole relativo a frutta, ortaggi, latte e prodotti lattiero-caseari;
- includere anche le misure eccezionali di sostegno dei mercati agricoli adottate in caso di turbative o problemi specifici di mercato.
Ambito degli anticipi per gli interventi della PAC
Con l’inserimento del paragrafo 3 bis all’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115. La disposizione si riferisce quindi agli interventi della nuova architettura della PAC finanziata tramite i piani strategici, lasciando agli Stati membri la facoltà decisionale sul ricorso all’anticipo.
Regime di aiuti per gli istituti scolastici
Il nuovo paragrafo 3 ter estende la possibilità di anticipi anche al regime di aiuti previsto dalla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo alla distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici. La facoltà riguarda però solo gli aiuti connessi all’anno scolastico 2023/2024 e ai successivi. Il considerando specifica che, poiché il regime è gestito su base di anno scolastico ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, l’estensione degli anticipi deve operare a partire da tale ciclo temporale.
Misure eccezionali a sostegno dei mercati agricoli
Con il paragrafo 3 quater si consente agli Stati membri di corrispondere anticipi anche ai beneficiari delle misure eccezionali di sostegno dei mercati agricoli adottate ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il considerando sottolinea che tali misure sono destinate a risolvere specifici problemi o turbative del mercato e possono assumere la forma di sostegno finanziario straordinario e temporaneo dell’Unione; proprio per questa ragione, l’anticipo è ritenuto uno strumento utile per garantire immediatezza ed efficacia dell’intervento.
Condizioni applicabili e rinvio all’articolo 44, paragrafo 5
Per tutte le categorie di anticipi introdotte o estese dal regolamento, resta ferma la subordinazione alle condizioni specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116. Il nuovo testo non introduce in questa sede importi, percentuali o ulteriori criteri operativi autonomi, ma rinvia alle condizioni già previste o da adottare nel quadro dell’articolo 44.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come precisato nella formula finale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione degli anticipi agli interventi della PAC
Inserisce l’articolo 44, paragrafo 3 bis, nel regolamento (UE) 2021/2116, consentendo agli Stati membri di decidere il versamento di anticipi ai beneficiari degli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, nel rispetto delle condizioni specifiche adottate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5.
Anticipi per il regime scolastico per ortofrutta, latte e prodotti lattiero-caseari
Inserisce l’articolo 44, paragrafo 3 ter, autorizzando gli Stati membri a versare anticipi nell’ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente agli aiuti relativi all’anno scolastico 2023/2024 e a quelli successivi, sempre fatte salve le condizioni specifiche dell’articolo 44, paragrafo 5.
Anticipi per misure eccezionali di sostegno dei mercati agricoli
Inserisce l’articolo 44, paragrafo 3 quater, prevedendo che gli Stati membri possano decidere di versare anticipi ai beneficiari delle misure a sostegno dei mercati agricoli adottate ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni specifiche di cui all’articolo 44, paragrafo 5.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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