Regolamento (UE) 2022/927
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/927 della Commissione del 15 giugno 2022 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha concluso il riesame in previsione della scadenza confermando che le importazioni indiane di tubi di ghisa duttile continuavano a beneficiare di sovvenzioni compensabili e che, in caso di revoca delle misure, vi sarebbe stato un forte rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio all’industria dell’Unione. Il regolamento mantiene quindi il dazio compensativo definitivo già esistente, con aliquote differenziate per Jindal Saw Limited, Electrosteel Casting Ltd e tutte le altre società. La decisione si fonda sull’analisi di diversi regimi indiani di sovvenzione, sulla pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni a basso prezzo e sull’attrattiva del mercato dell’Unione.
Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile originari dell’India, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile, detta anche ghisa a grafite sferoidale, originari dell’India, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90 (TARIC 7303009010), con esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno ("tubi non rivestiti"). Si applica ai prodotti fabbricati da Jindal Saw Limited, Electrosteel Casting Ltd e da tutte le altre società produttrici/esportatrici indiane; per Jindal Saw Limited è prevista un’aliquota individuale del 6,0 %, per Electrosteel Casting Ltd e per tutte le altre società un’aliquota del 9,0 %. Le aliquote individuali richiedono la presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione; in difetto si applica l’aliquota per "tutte le altre società". Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio compensativo definitivo sui tubi di ghisa duttile originari dell’India
Il regolamento della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni già in vigore sulle importazioni di tubi di ghisa duttile dall’India. La Commissione ritiene che, nonostante la soppressione o l’evoluzione di alcuni regimi, le sovvenzioni continuino a essere operative e che la loro revoca esporrebbe l’industria dell’Unione a un nuovo pregiudizio notevole.
Contesto procedurale
La misura si inserisce nel quadro del regolamento di base (UE) 2016/1037, in particolare dell’articolo 18, relativo al riesame in previsione della scadenza. La Commissione richiama l’inchiesta iniziale del 2016, i successivi interventi giurisdizionali e i regolamenti che hanno reintrodotto misure per Jindal Saw Limited, oltre all’apertura del riesame nel marzo 2021 e alla raccolta di informazioni tramite questionari, verifiche e controlli incrociati a distanza a causa del COVID-19.
Ambito del prodotto
Il prodotto interessato è costituito dai tubi di ghisa duttile, esclusi i tubi non rivestiti internamente ed esternamente, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 e ex 7303 00 90. La Commissione conferma che il prodotto importato, quello venduto in India e quello prodotto nell’Unione sono prodotti simili, con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base coincidenti e medesimi impieghi, in particolare per acquedotti, acque reflue e irrigazione.
Analisi delle sovvenzioni
La Commissione esamina i regimi già considerati nell’inchiesta iniziale e le loro evoluzioni:
- MEIS: sostituisce il precedente FPS, continua a conferire un credito sul dazio pari al 3 % del valore FOB delle esportazioni e resta specifico perché collegato all’andamento delle esportazioni.
- EPCGS: consente importazioni di beni strumentali con riduzione o azzeramento dei dazi in cambio di un obbligo di esportazione; il regime è considerato compensabile e specifico.
- DDS: comporta un rimborso percentuale del valore FOB dell’esportazione; la Commissione lo qualifica come sovvenzione compensabile perché non è dimostrata una corrispondenza società per società tra importi rimborsati e dazi effettivamente pagati sui fattori produttivi.
- Fornitura di minerale di ferro a corrispettivo inferiore all’importo adeguato: la Commissione ritiene che le restrizioni all’esportazione e la politica ferroviaria e industriale indiana abbiano continuato a orientare il mercato interno delle materie prime a vantaggio dell’industria siderurgica a valle.
Poiché la collaborazione è stata limitata, la Commissione fa ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base e conclude che i livelli di sovvenzione restano non trascurabili.
Pregiudizio e nesso causale
L’industria dell’Unione, formata da cinque società, ha registrato nel periodo esaminato una situazione economica debole: produzione in calo, capacità produttiva ridotta, vendite e quota di mercato solo parzialmente difese, redditività negativa, flussi di cassa negativi e utili sul capitale investito negativi. Le importazioni indiane restano significative, con una quota di mercato intorno al 10-14 % nel periodo di riesame, e i prezzi di importazione risultano inferiori di circa il 30-45 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione.
La Commissione respinge i fattori alternativi addotti dalle parti, ritenendo che altri paesi terzi, i tubi di plastica, la pandemia o la competitività generale non interrompano il nesso tra importazioni sovvenzionate e pregiudizio. Ne deriva la conclusione che le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
Rischio in caso di revoca delle misure
La Commissione valuta inoltre il rischio prospettico di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Ritiene che la capacità inutilizzata in India sia rilevante e in crescita, superiore al consumo dell’Unione nel periodo di riesame, e che il mercato dell’Unione resti molto attrattivo per dimensione e prezzi: assorbe circa il 40 % delle esportazioni indiane del prodotto e presenta prezzi sensibilmente più alti di quelli del mercato indiano. In assenza di misure, è probabile un reindirizzamento di volumi significativi verso l’Unione, con ulteriore deterioramento della situazione economica dell’industria europea.
Interesse dell’Unione e dispositivo
La Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’Unione, non essendo emersi elementi contrari sufficienti da importatori o utilizzatori. L’articolo 1 conferma quindi il dazio compensativo definitivo: 6,0 % per Jindal Saw Limited, 9,0 % per Electrosteel Casting Ltd e 9,0 % per tutte le altre società. L’aliquota individuale richiede una fattura commerciale conforme a uno schema testuale preciso; in mancanza si applica l’aliquota residuale. L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure
La Commissione ha svolto il riesame ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, accertando la persistenza delle sovvenzioni, del pregiudizio e il rischio di ulteriore aggravamento in caso di scadenza delle misure. Il regolamento conferma pertanto il mantenimento del dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto originario dell’India.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato è costituito da tubi di ghisa duttile, esclusi quelli non rivestiti internamente ed esternamente, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90. La Commissione conferma che il prodotto esportato dall’India, quello venduto sul mercato interno indiano e quello fabbricato nell’Unione hanno le stesse caratteristiche di base e gli stessi impieghi, e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Regimi di sovvenzione esaminati
La Commissione ha analizzato la persistenza di tre regimi principali già compensati nell’inchiesta iniziale: il MEIS, subentrato al FPS; l’EPCGS; e il DDS. Ha inoltre esaminato la fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato, ritenendo che le restrizioni all’esportazione e la nuova politica ferroviaria indiana abbiano continuato a distorcere il mercato interno delle materie prime a beneficio dell’industria a valle.
Persistenza delle sovvenzioni e uso dei dati disponibili
Poiché solo Tata Metaliks Limited ha collaborato pienamente, la Commissione ha fatto ampio ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base. Ha ritenuto che il MEIS, l’EPCGS e il DDS continuassero a conferire vantaggi non trascurabili, e che il regime di fornitura agevolata di minerale di ferro continuasse a produrre un contributo finanziario indiretto da parte del governo indiano.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione, composta da cinque società, ha subito un pregiudizio notevole: produzione e capacità produttiva in calo, vendite e quota di mercato non allineate alla crescita del consumo, redditività negativa per tutto il periodo considerato, flussi di cassa negativi e bassa capacità di autofinanziamento. Le importazioni indiane hanno mantenuto una quota significativa di mercato e hanno esercitato una pressione sui prezzi pari a circa il 30-45 % sotto i prezzi dell’Unione nel periodo di riesame.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione ha attribuito il pregiudizio principalmente alle importazioni sovvenzionate dall’India, escludendo che le importazioni da altri paesi terzi, i tubi di plastica, la crisi COVID-19 o altre questioni di competitività abbiano interrotto il nesso causale. Ha rilevato che i fattori alternativi non spiegavano il deterioramento della redditività e degli altri indicatori economici dell’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure fosse nell’interesse dell’Unione. Non sono emersi elementi contrari sufficienti da parte di importatori o utilizzatori, che peraltro non hanno collaborato all’inchiesta.
Aliquote del dazio e formalità documentali
L’articolo 1 istituisce il dazio compensativo definitivo: 6,0 % per Jindal Saw Limited, 9,0 % per Electrosteel Casting Ltd e 9,0 % per tutte le altre società. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica sul produttore, il volume esportato e l’esattezza delle informazioni; in mancanza, si applica il dazio per tutte le altre società.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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