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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/934

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione del 16 giugno 2022 che dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco

Normativa europea32022R0934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni nell’Unione di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato a seguito di denuncia dell’industria dell’Unione. La Commissione ritiene, sulla base degli elementi raccolti, che non vi siano prove sufficienti per escludere la registrazione durante il periodo di comunicazione preventiva e che l’aumento delle importazioni possa compromettere l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. La misura è temporanea, dura quattro settimane e serve a preservare la possibilità di applicare retroattivamente futuri obblighi, se ne ricorreranno i presupposti nel procedimento principale.

Registrazione doganale per quattro settimane delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco, nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri e, in via indiretta, agli importatori del prodotto in oggetto. Riguarda le importazioni nell’Unione di determinate ruote di alluminio per autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate nei codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 e nei codici TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050, originarie del Marocco. La registrazione opera durante il periodo di comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2016/1036 ed è limitata a quattro settimane dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il provvedimento non introduce ancora dazi definitivi, che dipendono dall’esito dell’inchiesta antidumping in corso.

Registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione dispone la registrazione, per un periodo limitato, delle importazioni nell’Unione di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco. La misura si colloca nel quadro di un procedimento antidumping avviato il 17 novembre 2021 e mira a preservare l’efficacia di eventuali dazi definitivi che potrebbero essere adottati al termine dell’inchiesta.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5 bis, che consente la registrazione delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 19 bis. Tale registrazione è subordinata al fatto che non vi siano elementi sufficienti per escludere i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), relativi alla conoscibilità delle pratiche di dumping da parte degli importatori e all’ulteriore aumento sostanziale delle importazioni idoneo a compromettere l’effetto riparatore di un futuro dazio.

Prodotto interessato

Il prodotto oggetto di registrazione è costituito da ruote di alluminio per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con o senza accessori, munite o non munite di pneumatici, originarie del Marocco. Il regolamento precisa che il prodotto è attualmente classificato con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 e con i codici TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050, specificando però che tali codici hanno valore meramente informativo e non definiscono l’ambito sostanziale della misura.

Valutazione della Commissione sui presupposti della registrazione

La Commissione ritiene che gli importatori fossero, o dovessero essere, informati delle pratiche di dumping, della loro portata e del pregiudizio presunto. In particolare, l’avviso di apertura del 17 novembre 2021 ha reso pubblico il procedimento e ha indicato un margine di dumping stimato al 14%; la denuncia conteneva inoltre elementi di prova relativi al danno all’industria dell’Unione, tra cui il calo della quota di mercato e il deterioramento di altri indicatori di performance.

La Commissione constata inoltre un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni dal Marocco dopo l’apertura dell’inchiesta. Nel periodo 1 dicembre 2021 - 30 aprile 2022, le importazioni risultano aumentate del 43% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; il volume mensile medio è passato da 213 604 a 305 951 unità, con un incremento medio di 92 300 unità al mese. Tale incremento è ritenuto significativo anche perché rappresenta circa il 2% del consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta.

Quanto al possibile indebolimento dell’effetto riparatore di un futuro dazio, la Commissione osserva che il prezzo medio unitario all’importazione è cresciuto del 14,8% tra il periodo dell’inchiesta e dicembre 2021-aprile 2022, ma questo aumento non compensa pienamente l’incremento dei costi di produzione. Infatti, l’alluminio primario rappresenta circa il 50% del costo di produzione del prodotto e il suo prezzo è aumentato del 50% nel confronto considerato; ciò porta la Commissione a ritenere che le importazioni possano continuare a esercitare pressione sulle vendite dell’industria dell’Unione.

Effetti giuridici della misura

Sulla base di tali elementi, la Commissione conclude che non vi sono prove risolutive per escludere la registrazione delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva. Di conseguenza, le autorità doganali degli Stati membri sono invitate a registrare le importazioni del prodotto interessato originarie del Marocco. La registrazione ha carattere temporaneo e scade dopo quattro settimane dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Procedura e partecipazione delle parti interessate

Il regolamento prevede che tutte le parti interessate possano presentare osservazioni scritte e fornire elementi di prova. La Commissione può altresì ascoltare le parti interessate, purché ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino l’esistenza di specifici motivi che giustifichino l’audizione.

Entrata in vigore, applicabilità e trattamento dei dati

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. I dati personali raccolti nel contesto dell’inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Indicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori economici e i professionisti che assistono importatori o esportatori, la misura rileva soprattutto ai fini della tracciabilità doganale delle importazioni nel breve periodo e della possibile futura applicazione retroattiva di dazi antidumping, ove ne sussistano i presupposti all’esito dell’inchiesta. Il regolamento non decide ancora sul merito definitivo della pratica antidumping, ma conserva gli effetti potenziali della futura decisione tramite la registrazione delle importazioni.

Disposizioni principali

Prodotto soggetto a registrazione

La misura riguarda ruote di alluminio per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con o senza accessori, munite o non munite di pneumatici, originarie del Marocco. Il prodotto è attualmente classificato con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 e con i codici TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050; tali codici hanno valore solo informativo.

Base giuridica e presupposti della registrazione

La Commissione si fonda sull’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente la registrazione delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 19 bis, salvo prova sufficiente che non siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) o d).

Valutazione dell’informazione degli importatori e del dumping

La Commissione ritiene che gli importatori fossero o dovessero essere informati delle pratiche di dumping, della loro portata e del pregiudizio presunto: l’avviso di apertura del 17 novembre 2021 ha reso pubblico il procedimento e indicato un margine di dumping stimato al 14%, mentre la denuncia conteneva elementi sul pregiudizio all’industria dell’Unione, incluso il calo della quota di mercato e di altri indicatori di performance.

Aumento sostanziale delle importazioni

La Commissione constata un aumento del 43% delle importazioni dal Marocco nel periodo 1 dicembre 2021 - 30 aprile 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il volume mensile medio è risultato di 305 951 unità contro 213 604 unità nel periodo di confronto, con un incremento medio mensile di 92 300 unità.

Rischio di compromissione dell’effetto riparatore

La Commissione osserva che l’aumento ulteriore delle importazioni è pari a circa il 2% del consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Il prezzo medio unitario all’importazione è aumentato del 14,8% tra il periodo dell’inchiesta e dicembre 2021-aprile 2022, ma tale incremento appare solo parziale rispetto all’aumento dei costi di produzione, poiché l’alluminio primario rappresenta circa il 50% del costo di produzione e il suo prezzo è aumentato del 50% nel medesimo confronto. Ne deriva il rischio che le importazioni continuino a esercitare pressione sulle vendite dell’industria dell’Unione.

Effetti della registrazione e possibili dazi futuri

La registrazione è adottata per preservare la possibilità di applicare in seguito misure antidumping con effetto dalla data di registrazione, se le conclusioni finali dell’inchiesta lo consentiranno. Sulla base della denuncia, il margine di dumping stimato è pari al 14% e il livello medio di eliminazione del pregiudizio arriva fino al 43%; l’eventuale obbligo di pagamento è stimato al 14% del valore CIF del prodotto all’importazione.

Procedura e partecipazione delle parti

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e prove; la Commissione può ascoltarle su richiesta scritta, purché siano dimostrati motivi specifici per essere sentite.

Durata della registrazione e entrata in vigore

La registrazione scade dopo quattro settimane dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nell’ambito dell’inchiesta sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingunione doganaleimportazioniprotezione dell'industria dell'unione

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