Regolamento (UE) 2022/926
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/926 della Commissione del 15 giugno 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, conferma che le importazioni indiane di tubi di ghisa duttile continuano a essere effettuate a prezzi di dumping e che la cessazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità la persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio. Viene quindi mantenuto un dazio antidumping definitivo, con aliquote differenziate per Jindal Saw Limited, Electrosteel Casting Ltd e tutte le altre società. Il regolamento disciplina inoltre le condizioni documentali per beneficiare delle aliquote individuali e richiama l’applicazione delle ordinarie norme doganali.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di tubi di ghisa duttile, detta anche ghisa a grafite sferoidale, originari dell’India, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90 (TARIC 7303009010). Sono esclusi i tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno ("tubi non rivestiti"). Le misure riguardano gli operatori importatori e, in particolare, le società esportatrici indiane espressamente menzionate; si applicano in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il regolamento opera nel quadro del riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Dazio antidumping definitivo sui tubi di ghisa duttile originari dell’India
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/926 conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e mantiene le misure antidumping sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India. La Commissione ritiene che il dumping sia persistito nel periodo di riesame e che, in assenza di misure, esso e il relativo pregiudizio per l’industria dell’Unione si ripresenterebbero con elevata probabilità.
Procedura e contesto del riesame
Le misure iniziali erano state istituite nel 2016 e successivamente rettificate per Jindal Saw Limited a seguito di sentenze del Tribunale. Il riesame è stato avviato il 17 marzo 2021 su domanda presentata da produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 50 % della produzione totale unionale del prodotto. Il periodo dell’inchiesta di riesame è andato dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, mentre l’analisi delle tendenze si è estesa dal 1º gennaio 2017 alla fine del periodo di riesame.
Prodotto interessato e definizione del prodotto simile
Il prodotto interessato coincide con quello dell’inchiesta originaria: tubi di ghisa duttile, anche detta ghisa a grafite sferoidale, esclusi i tubi senza rivestimento interno ed esterno. I prodotti fabbricati e venduti nel mercato interno indiano, quelli importati nell’Unione e quelli prodotti dall’industria dell’Unione sono stati considerati simili, avendo le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi.
Persistenza del dumping
La Commissione ha ritenuto non rappresentativi i dati del solo produttore indiano collaborante, Tata Metaliks Limited, per il limitato volume esportato. Ha quindi fatto ricorso ai migliori dati disponibili, in particolare alle statistiche Eurostat sulle importazioni. Sulla base del confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, il margine di dumping nel periodo di riesame è risultato pari al 12 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. La Commissione ha quindi accertato che i produttori indiani hanno continuato a esportare il prodotto nell’Unione a prezzi di dumping.
Rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza
Per valutare il rischio futuro, la Commissione ha considerato la significativa capacità inutilizzata in India, stimata in circa 500 000 tonnellate annue, superiore al consumo dell’Unione nel periodo di riesame, nonché i piani di ulteriore espansione della capacità produttiva. Ha inoltre rilevato che il mercato dell’Unione è molto attraente per dimensioni e prezzi: assorbe circa il 40 % delle esportazioni indiane del prodotto e presenta prezzi medi sensibilmente più elevati rispetto al mercato interno indiano. Ne deriva la conclusione che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata identificata con cinque società produttrici, di cui tre appartenenti allo stesso gruppo. Nel periodo in esame la produzione unionale è diminuita, la capacità produttiva si è ridotta, e l’occupazione e la produttività hanno mostrato un andamento negativo o stagnante. Le vendite sul mercato dell’Unione sono rimaste sostanzialmente stabili, ma la quota di mercato dell’industria dell’Unione non ha seguito la crescita del consumo e si è complessivamente indebolita.
Pressione sui prezzi e indicatori finanziari
Le importazioni indiane hanno mantenuto quote di mercato significative, con prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione di circa il 30-45 % nel periodo di riesame. La Commissione ha rilevato che tale pressione sui prezzi ha impedito ai produttori dell’Unione di trasferire gli aumenti dei costi di produzione sui clienti, con conseguente redditività negativa per tutto il periodo in esame, flusso di cassa generalmente negativo, utile sul capitale investito negativo e investimenti contenuti. Su questa base è stato confermato un pregiudizio notevole.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione ha attribuito il pregiudizio principalmente alle importazioni oggetto di dumping dall’India, escludendo che altri fattori avessero interrotto il nesso causale. Ha considerato le importazioni da altri paesi terzi, ma queste avevano quote di mercato molto più ridotte e prezzi generalmente più elevati rispetto alle importazioni indiane. Sono stati esaminati anche gli effetti della COVID-19, dei tubi di plastica e di altre condizioni di mercato, ma senza che tali elementi potessero spiegare il pregiudizio in misura tale da attenuare il ruolo delle importazioni indiane.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’Unione. Nessun importatore o utilizzatore ha fornito osservazioni o elementi idonei a dimostrare un impatto negativo prevalente sulle proprie attività. L’industria dell’Unione, invece, impiega oltre 2 200 addetti in Francia, Germania e Spagna e continuerebbe a subire danni in caso di abrogazione delle misure.
Regime applicativo e controlli doganali
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate: 3 % per Jindal Saw Limited, 0 % per Electrosteel Casting Ltd e 14,1 % per tutte le altre società. L’accesso alle aliquote individuali è subordinato alla presentazione di una fattura commerciale conforme, con apposita dichiarazione firmata e datata dal responsabile dell’emittente. In mancanza della documentazione richiesta, si applica l’aliquota per tutte le altre società. Le autorità doganali conservano comunque il potere di effettuare verifiche e di richiedere documenti supplementari.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure continuano quindi ad applicarsi senza soluzione di continuità rispetto al quadro antidumping già esistente.
Disposizioni principali
Esito del riesame e mantenimento delle misure
La Commissione conclude che, alla scadenza delle misure, sussisterebbe il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Le misure antidumping definitive già in vigore vengono pertanto mantenute.
Prodotto interessato ed esclusioni
Il prodotto interessato è costituito dai tubi di ghisa duttile originari dell’India, classificati ai codici NC ex 7303 00 10 e ex 7303 00 90. Sono esclusi i tubi non rivestiti, cioè i tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono previste aliquote individuali pari al 3 % per Jindal Saw Limited (codice addizionale TARIC C054) e allo 0 % per Electrosteel Casting Ltd (codice addizionale TARIC C055). Per tutte le altre società si applica l’aliquota del 14,1 % (codice addizionale TARIC C999).
Condizione documentale per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità emittente, con l’attestazione che il volume indicato è stato fabbricato dalla società identificata in India e che le informazioni riportate sono complete ed esatte. In mancanza della fattura conforme si applica il dazio per "tutte le altre società".
Metodo di controllo doganale e rischio di elusione
Le autorità doganali devono effettuare i consueti controlli e possono richiedere documentazione supplementare per verificare l’esattezza delle informazioni dichiarate. In caso di aumento significativo delle esportazioni di una società con aliquota individuale più bassa, la Commissione segnala la possibile apertura di un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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