Regolamento (UE) 2022/959
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/959 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di determinati frutti di Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per rafforzare la protezione dell’Unione contro l’organismo nocivo Thaumatotibia leucotreta. La modifica introduce o dettaglia condizioni alternative di ingresso basate su aree, luoghi o siti di produzione indenni, ispezioni ufficiali, approcci sistemici e trattamenti successivi alla raccolta. Per Citrus sinensis Pers. viene previsto un regime autonomo, comprensivo di opzioni di trattamento a freddo più rigorose e di una soluzione temporanea fino al 31 dicembre 2022.
Modifica delle prescrizioni fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di determinati frutti ospiti di Thaumatotibia leucotreta, con regole specifiche per Capsicum, Citrus, Citrus sinensis, Prunus persica e Punica granatum.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti di Capsicum (L.), Citrus L. (con esclusioni specifiche e, per alcuni profili, inclusi Citrus sinensis Pers.), Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L. provenienti da determinati paesi terzi, in particolare paesi del continente africano, Cabo Verde, Sant’Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele. Incide sugli operatori importatori e sulle autorità competenti che verificano le condizioni fitosanitarie, la certificazione ufficiale, i controlli e la tracciabilità. Non si applica indistintamente a tutti i prodotti vegetali, ma solo alle partite ricomprese nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; introduce inoltre un regime distinto per Citrus sinensis Pers. e una disciplina temporanea fino al 31 dicembre 2022 per una specifica opzione di trattamento a freddo.
Modifica delle prescrizioni fitosanitarie per l’introduzione di determinati frutti nell’Unione
Il regolamento interviene sul sistema di protezione fitosanitaria dell’Unione aggiornando l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. La finalità è rafforzare le garanzie contro l’introduzione e la diffusione di Thaumatotibia leucotreta, organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione e presente nell’elenco degli organismi nocivi prioritari.
La scelta normativa deriva dai casi di non conformità rilevati ai controlli di frontiera e si fonda su analisi scientifiche EPPO ed EFSA, oltre che sulle osservazioni raccolte in ambito OMC. Il regolamento mira quindi a rendere più stringenti e più tracciabili le condizioni di importazione dei frutti ospiti.
Contesto fitosanitario e finalità della modifica
Thaumatotibia leucotreta è qualificato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, la cui presenza nell’Unione non è nota. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 contiene, nell’allegato VII, prescrizioni particolari per l’introduzione di determinate piante e prodotti vegetali; la modifica qui esaminata rafforza proprio tali prescrizioni per alcuni frutti ospiti.
Il testo evidenzia che le prescrizioni vigenti richiedevano già informazioni preventive su indennità del paese, della zona o del luogo di produzione, nonché sull’eventuale uso di approcci sistemici e trattamenti post-raccolta. Tuttavia, la persistenza di non conformità giustifica una revisione delle condizioni di ingresso.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le nuove prescrizioni riguardano frutti di:
- Capsicum (L.)
- Citrus L., con esclusione di Citrus aurantiifolia e Citrus limon per il punto generale, e con disciplina separata per Citrus sinensis Pers.
- Prunus persica (L.) Batsch
- Punica granatum L.
Per queste merci, provenienti da paesi del continente africano, Cabo Verde, Sant’Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele, è richiesta una dichiarazione ufficiale che dimostri il rispetto di una delle opzioni previste. Le autorità competenti devono poter verificare la documentazione, la tracciabilità e l’efficacia delle misure applicate.
Prescrizioni generali per i frutti interessati dal punto 62
Per i frutti elencati nel nuovo punto 62, l’ingresso nell’Unione è consentito se l’operatore può dimostrare una delle seguenti situazioni:
- provenienza da un paese riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta, con notifica preventiva e scritta alla Commissione da parte dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante;
- provenienza da una zona indenne riconosciuta conformemente alla ISPM 4, indicata nel certificato fitosanitario e previamente comunicata alla Commissione;
- provenienza da un luogo di produzione riconosciuto indenne conformemente alla ISPM 10, con ispezioni ufficiali in periodi opportuni durante il periodo vegetativo e prima dell’esportazione, esame visivo con intensità idonea a rilevare almeno un livello di infestazione del 2% con affidabilità del 95% ai sensi della ISPM 31, nonché campionamento distruttivo in caso di sintomi; in tal caso il certificato fitosanitario deve indicare i codici dei luoghi di produzione;
- provenienza da un sito di produzione riconosciuto, inserito nell’elenco dei codici comunicato alla Commissione, con applicazione di un approccio sistemico efficace ai sensi della ISPM 14 oppure di un trattamento indipendente successivo alla raccolta efficace, a condizione che l’approccio o il trattamento, insieme alle prove documentali della loro efficacia, siano stati comunicati preventivamente alla Commissione e che il trattamento post-raccolta sia stato valutato dall’EFSA; anche in questo caso sono previste ispezioni ufficiali prima dell’esportazione e un certificato fitosanitario con i codici dei siti di produzione e con l’indicazione del trattamento utilizzato o dell’approccio sistemico.
Disciplina specifica per Citrus sinensis Pers.
Il regolamento separa Citrus sinensis Pers. dagli altri frutti di Citrus L., sulla base dei dati di non conformità rilevati per questa specie. Per tali frutti, oltre alle opzioni basate su paese, zona o luogo di produzione indenni, è prevista una disciplina più dettagliata per gli approcci sistemici e il trattamento a freddo.
Le opzioni operative comprendono:
- un approccio sistemico efficace con trattamento a freddo tra 0 °C e -1 °C per almeno 16 giorni, conforme alle ISPM 14 e 42, purché il trattamento sia documentato e controllato per ciascuna partita dal paese terzo esportatore e l’approccio sistemico sia stato comunicato preventivamente alla Commissione;
- un approccio sistemico con preraffreddamento della polpa del frutto fino alla temperatura del trattamento a freddo applicato, seguito da tale trattamento per almeno 20 giorni tra -1 °C e +2 °C, con documentazione e controllo per ciascuna partita e preventiva comunicazione alla Commissione;
- un trattamento efficace indipendente successivo alla raccolta, subordinato alla preventiva comunicazione alla Commissione e alla valutazione dell’EFSA;
- fino al 31 dicembre 2022, un regime temporaneo con preraffreddamento della polpa a 5 °C e successivo trattamento a freddo per almeno 25 giorni tra -1 °C e +2 °C, anch’esso soggetto a documentazione e controllo per ciascuna partita e a comunicazione preventiva alla Commissione.
Per Citrus sinensis Pers. il certificato fitosanitario deve indicare i codici dei siti di produzione e le informazioni sul trattamento post-raccolta o sull’uso dell’approccio sistemico, incluse temperatura stabilita e durata del trattamento a freddo applicato. Se il trattamento a freddo avviene durante il trasporto, i dati relativi all’applicazione devono essere conservati e messi a disposizione su richiesta.
Controlli ufficiali, documentazione e tracciabilità
Il regolamento insiste in modo particolare su tre profili: controllo, tracciabilità e prova dell’efficacia delle misure.
Sono richiesti:
- approvazione degli impianti coinvolti;
- prescrizioni per gli impianti di trattamento;
- controlli e audit;
- procedure di documentazione e registrazione dei dati relativi al trattamento applicato;
- indicazione in certificato fitosanitario dei codici dei luoghi o siti di produzione;
- disponibilità dei dati relativi al trattamento a freddo, quando applicato durante il trasporto.
Questi requisiti servono a consentire alle autorità di verificare in modo uniforme l’indennità dei frutti rispetto a Thaumatotibia leucotreta.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 14 luglio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La scelta di un’applicazione rapida risponde all’esigenza di attuare senza ritardo le prescrizioni rafforzate e di tenere conto delle partite già in viaggio verso l’Unione al momento dell’entrata in vigore.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. L’intervento normativo riguarda le prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione di frutti ospiti di Thaumatotibia leucotreta.
Prescrizioni generali per Capsicum, Citrus, Prunus persica e Punica granatum
Il punto 62 dell’allegato VII è sostituito con una disciplina che richiede, per i frutti di Capsicum (L.), Citrus L. eccetto Citrus aurantiifolia e Citrus limon, Prunus persica e Punica granatum provenienti da specifici paesi terzi, una dichiarazione ufficiale basata su una delle seguenti alternative: provenienza da paese indenne, da zona indenne, da luogo di produzione indenne con ispezioni ufficiali, oppure da sito di produzione riconosciuto con approccio sistemico efficace o trattamento successivo alla raccolta efficace. Sono richiesti comunicazione preventiva alla Commissione da parte dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante, certificato fitosanitario con indicazione dei codici dei luoghi o siti di produzione e, nei casi pertinenti, informazioni sul trattamento o sull’approccio sistemico.
Regime specifico per Citrus sinensis Pers.
È inserito il nuovo punto 62.1 per i frutti di Citrus sinensis Pers., con prescrizioni autonome rispetto agli altri frutti di Citrus L. Anche qui sono previste alternative basate su paese o zona indenni, luogo di produzione indenne con ispezioni ufficiali, oppure sito di produzione riconosciuto con approccio sistemico, trattamento post-raccolta o trattamento a freddo. Per questa specie il trattamento a freddo può consistere, in via generale, in 0 °C/-1 °C per almeno 16 giorni, oppure in un regime con preraffreddamento della polpa fino alla temperatura del trattamento seguito da almeno 20 giorni tra -1 °C e +2 °C.
Soluzione temporanea fino al 31 dicembre 2022 per Citrus sinensis Pers.
Per Citrus sinensis Pers. è prevista, fino al 31 dicembre 2022, una prescrizione alternativa temporanea: approccio sistemico con fase di preraffreddamento della polpa a 5 °C, seguita da trattamento a freddo per almeno 25 giorni a temperatura stabilita compresa tra -1 °C e +2 °C. Questa opzione è subordinata alla documentazione e al controllo del trattamento per ciascuna partita, nonché alla comunicazione preventiva alla Commissione dell’approccio sistemico e delle prove della sua efficacia.
Controlli, documentazione e tracciabilità
Per le soluzioni fondate su approccio sistemico o trattamento successivo alla raccolta sono richiesti controllo e documentazione della partita, comunicazione preventiva alla Commissione, certificato fitosanitario con i codici dei siti o luoghi di produzione e, quando il trattamento a freddo è applicato durante il trasporto, conservazione dei dati di applicazione e loro messa a disposizione su richiesta. Il regolamento richiama inoltre la necessità di approvazione degli impianti, requisiti per gli impianti di trattamento, audit e procedure di registrazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 luglio 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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