Regolamento (UE) 2022/928
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/928 della Commissione del 15 giugno 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La modifica recepisce la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcune aree del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, escludendo dall'autorizzazione le zone soggette a restrizioni. Contestualmente, per alcune zone del Regno Unito già colpite in precedenza, il regolamento aggiorna le voci degli allegati tenendo conto dell'estinzione dei focolai e della cessazione del rischio sanitario.
Aggiornamento delle liste di paesi terzi/zones autorizzati all'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, limitatamente alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche incidono sulle zone specificamente interessate dai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e dalle relative zone di restrizione stabilite dalle autorità veterinarie competenti; per le zone non interessate resta applicabile la disciplina ordinaria degli elenchi UE. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Aggiornamento delle liste di importazione per pollame e carni avicole
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/928 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi delle zone di provenienza autorizzate all'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L'intervento è motivato dalla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti e dalla necessità di proteggere lo status sanitario dell'Unione.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, che costituisce la normativa quadro in materia di sanità animale trasmissibile, in particolare gli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. Viene inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/692, che detta le prescrizioni sanitarie per l'ingresso nell'Unione di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati.
Focolai notificati e valutazione del rischio
Il regolamento ricostruisce i focolai notificati:
- in Canada, focolai in Columbia Britannica, Ontario e Saskatchewan, con conferme di laboratorio tra il 18 maggio 2022 e il 26 maggio 2022;
- nel Regno Unito, focolai nei pressi di Ludlow, Shropshire, confermati il 1 giugno 2022 e il 7 giugno 2022;
- negli Stati Uniti, un focolaio nello Stato della Pennsylvania, confermato il 2 giugno 2022.
Per ciascun caso, le autorità veterinarie competenti hanno istituito una zona di controllo di 10 km e applicato una politica di abbattimento totale. La Commissione, valutate le informazioni trasmesse, conclude che per le zone colpite di Canada, Regno Unito e Stati Uniti l'ingresso nell'Unione non deve più essere autorizzato per i prodotti interessati, al fine di evitare il rischio di introduzione e diffusione della malattia.
Modifiche all'allegato V: partite di pollame e materiale germinale
L'allegato V del regolamento 2021/404 è aggiornato per il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti.
Per il Canada sono aggiunte le zone CA-2.64, CA-2.65, CA-2.66 e CA-2.67, con indicazione delle aree geografiche coinvolte in Columbia Britannica, Ontario e Saskatchewan. Per tali zone risultano interessate le categorie di:
- pollame riproduttore e da reddito, anche ratiti;
- pollame destinato alla macellazione, anche ratiti;
- pulcini di un giorno, anche ratiti;
- pollame in piccoli quantitativi;
- uova da cova, anche ratiti.
Per il Regno Unito, le voci delle zone GB-2.79, GB-2.82, GB-2.85, GB-2.86 e GB-2.88 sono sostituite e vengono aggiunte le nuove zone GB-2.123 e GB-2.124. Le descrizioni territoriali delle nuove zone fanno riferimento a due aree circolari di 10 km di raggio nei dintorni di Ludlow, Shropshire, Inghilterra. Le date riportate negli elenchi riflettono sia l'inizio delle restrizioni sia, per alcune zone precedenti, la cessazione della sospensione dell'autorizzazione.
Per gli Stati Uniti è inserita la zona US-2.224 relativa alla Pennsylvania, Berks County, anch'essa con raggio di 10 km.
Modifiche all'allegato XIV: carni fresche
L'allegato XIV è modificato in parallelo per quanto riguarda le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Per il Canada vengono aggiunte le zone CA-2.64, CA-2.65, CA-2.66 e CA-2.67 per:
- carni fresche di pollame diverso dai ratiti;
- carni fresche di ratiti;
- carni fresche di selvaggina da penna.
Per il Regno Unito sono sostituite le voci delle zone GB-2.79, GB-2.82, GB-2.85, GB-2.86 e GB-2.88 e sono aggiunte le zone GB-2.123 e GB-2.124, sempre per le tre categorie di prodotti sopra indicate. Per gli Stati Uniti è aggiunta la zona US-2.224 per le medesime categorie di carni fresche.
Effetti pratici per operatori e importatori
In termini operativi, il regolamento comporta il divieto o la sospensione dell'ingresso nell'Unione per le partite provenienti dalle zone soggette a restrizioni elencate negli allegati aggiornati. Gli operatori del settore avicolo e i soggetti che importano animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono quindi verificare la corrispondenza geografica della zona di origine con gli elenchi aggiornati e controllare le date di applicazione indicate per ciascuna zona.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. La finalità è adeguare gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità.
Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi/zone autorizzati per l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Canada: nuove zone soggette a restrizioni
Nell'allegato V sono aggiunte le zone CA-2.64, CA-2.65, CA-2.66 e CA-2.67 per il Canada, con conseguente non autorizzazione all'ingresso nell'Unione delle partite delle categorie indicate per tali zone. Nell'allegato XIV sono aggiunte le stesse zone per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna. Le date rilevanti dei focolai e delle restrizioni sono 18 maggio 2022, 22 maggio 2022 e 26 maggio 2022.
Regno Unito: aggiornamento di zone già elencate e nuove zone
Per il Regno Unito, nelle parti pertinenti degli allegati V e XIV sono sostituite le voci relative alle zone GB-2.79, GB-2.82, GB-2.85, GB-2.86 e GB-2.88, con aggiornamento delle date di riferimento e delle date di cessazione della restrizione, e sono aggiunte le nuove zone GB-2.123 e GB-2.124. Le nuove descrizioni geografiche riguardano aree circolari di 10 km di raggio nei pressi di Ludlow, Shropshire, Inghilterra.
Stati Uniti: inserimento della zona US-2.224
Negli allegati V e XIV è aggiunta la zona US-2.224 relativa allo Stato della Pennsylvania, Berks County, con una zona circolare di 10 km di raggio. Per tale zona è sospesa l'autorizzazione all'ingresso nell'Unione delle categorie di pollame, materiale germinale e carni fresche indicate negli allegati.
Effetti sulle categorie di prodotti e animali
Le categorie interessate comprendono pollame riproduttore e da reddito, pollame destinato alla macellazione, pulcini di un giorno, pollame in piccoli quantitativi, uova da cova, ratiti e le corrispondenti carni fresche, oltre alla selvaggina da penna. Le voci sono identificate dai codici di categoria indicati negli allegati (ad esempio BPP, BPR, SP, SR, DOC, DOR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20; e POU, RAT, GBM).
Entrata in vigore e urgenza
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il considerando (16) evidenzia la necessità di applicazione urgente per prevenire il rischio di introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione.
Come è indicizzato
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