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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05370/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di ricettazione, detenzione e porto di armi clandestine, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e omicidio pluriaggravato in concorso. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che mancassero gravi indizi di colpevolezza: non avrebbe mai impugnato armi né partecipato materialmente all'azione omicidiaria, indossava abiti da lavoro con identificazione, non vi sono impronte sulle armi, poteva ignorare la presenza delle pistole e gli oggetti rinvenuti non dimostrerebbero la sua consapevolezza o partecipazione a un progetto criminoso; la custodia cautelare sarebbe sproporzionata e sostituibile con misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva individuato gravi indizi di colpevolezza fondati sulla condotta pericolosa alla guida e la fuga, sulla permanenza continuativa accanto al complice anche dopo lo sparo e durante la fuga, sul rinvenimento di due pistole, abbigliamento e strumenti per travisarsi e sull'esistenza di armi e altri oggetti nei locali del ricorrente. La Corte ha ritenuto che tali elementi, connessi alle modalità del fatto e alla condotta unitaria con il complice, giustificassero il concorso nella fattispecie omicidiaria almeno nella forma del rafforzamento del proposito criminoso del complice. Ha inoltre confermato la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva) e l'applicabilità della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., escludendo l'idoneità delle misure alternative richieste. Il ricorrente è stato condannato alle spese e il provvedimento è stato trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al ricorso per riesame; la Corte ricorda la titolarità del ricorso avverso l'ordinanza cautelare e la specie di procedimento esaminato.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicata la presunzione relativa che, in presenza di gravi indizi per omicidio (art. 575 c.p.), la custodia in carcere è la misura di prima scelta e può essere sostituita solo se risultino elementi che dimostrino la sufficienza di misure meno afflittive a salvaguardare le esigenze cautelari.

  • art. 575 cod. pen.

    Riferimento al delitto di omicidio; la gravità del reato alimenta la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudizio sui "gravi indizi" è prognostico e richiede una valutazione più ampia e meno stringente rispetto al giudizio di merito: prove indiziarie aggregate (fuga, permanenza con il complice, rinvenimento di armi/oggetti per travisamento) possono costituire quadro indiziario sufficiente.
  • La Corte di cassazione in materia cautelare verifica principalmente la presenza di motivazione adeguata, la sua logica e la mancanza di manifesta illogicità o contraddittorietà; non può sostituirsi al giudice di merito proponendo una diversa valutazione degli elementi probatori se la motivazione non è viziata.
  • L'assenza di impronte o la circostanza che un indagato non abbia materialmente impugnato un'arma non esclude automaticamente la responsabilità: l'uso di guanti, il possesso comune del veicolo, la condotta unitaria con il complice e gli oggetti rinvenuti possono giustificare l'attribuzione del concorso o del rafforzamento del proposito criminoso.
  • Per sovvertire la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per reati di particolare gravità (es. omicidio) è necessario produrre elementi concreti che mostrino l'idoneità delle misure alternative a garantire le esigenze cautelari; la mera invocazione dell'incensuratezza è generalmente insufficiente.
  • La condotta di fuga, manovre di guida pericolose e il rimanere accanto a un complice armato al momento di fatti violenti sono rilevanti e valutabili come segni di condivisione del progetto criminoso.
  • Nelle impugnazioni cautelari è strategico non limitarsi a contestare la valutazione degli indizi ma indicare specifici vizi di motivazione o produrre elementi nuovi che dimostrino l'assenza di pericolo o l'efficacia di misure cautelari meno afflittive.

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