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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8993/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza la Texital (società con sede legale e stabilimento in Romania) è stata ritenuta effettivamente amministrata in Italia presso la sede della Textura s.p.a., configurando un caso di esterovestizione. L'Ufficio contestò omissione di dichiarazione e ricavi non dichiarati per le annualità 2005-2010 e, con avviso di accertamento per il 2005, determinò induttivamente un reddito imponibile di € 45.397,00 (IRES € 14.981,00) oltre interessi e sanzioni. La società ha impugnato deducendo, tra l'altro, decadenza dell'accertamento, illegittimità del metodo induttivo e che la sede amministrativa fosse effettivamente in Romania. In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto provata l'esterovestizione sulla base di plurimi elementi indizianti (gestione affidata a dipendenti della Textura, file decisionali sui PC della Textura, amministratori residenti in Italia, contabilità industriale elaborata in Italia, sostegno finanziario da Textura, bilanci redatti in italiano, rinvenimento di carta intestata della Texital presso Textura). In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi: (i) nullità dell'iter procedurale ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c.; (ii) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non ha indicato la norma processuale violata né dedotto un vizio rientrante nelle ipotesi tassative dell'art. 360, n. 4 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per effetto del limite della "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c. ratione temporis) e per la mancata indicazione specifica degli atti e documenti decisivi, come richiesto dall'art. 366 c.p.c.; inoltre la critica alla motivazione è stata ritenuta, in sostanza, una rivalutazione dei fatti di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha concluso che la CTR ha adeguatamente motivato la propria decisione valorizzando una serie di elementi che indicano la sede effettiva di amministrazione in Italia. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in € 1.600,00 oltre spese prenotate a debito, e precisazione sull'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 73 TUIR (residenza fiscale)

    La Corte ha ritenuto che ai fini della residenza fiscale sostanziale vada considerata la sede effettiva di amministrazione; dall'insieme degli indizi la Texital è stata considerata fiscalmente residente in Italia ai sensi di tale principio

  • art. 360 c.p.c. n. 4

    Il motivo invocato per nullità procedurale è stato ritenuto inammissibile perché non indicava la norma processuale violata né rientrava nelle fattispecie tassative previste dall'art. 360

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    La censura per omesso esame di fatto è stata dichiarata inammissibile per il vincolo della "doppia conforme" e per la mancata specificazione degli atti/documenti decisivi necessari per il sindacato in Cassazione

  • art. 348-ter c.p.c. (limite della doppia conforme)

    art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.

    Applicato il limite ratione temporis: quando opera la doppia conforme il ricorrente deve dimostrare la divergenza tra i fatti ritenuti dal primo grado e quelli ritenuti in appello

  • art. 366 c.p.c. (onere di specificazione in cassazione)

    art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

    La Corte ha richiamato l'onere di indicare in cassazione gli atti e documenti sui quali si fonda la censura; la mancata indicazione ha contribuito all'inammissibilità del motivo

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    La Corte ha osservato che non sussiste violazione dell'art. 2697 salvo che il giudice abbia erroneamente attribuito l'onere della prova a chi non doveva sostenerlo; qui si è trattato di valutazione di merito ammissibile

  • art. 115 e art. 116 c.p.c. (apporto e valutazione della prova)

    art. 115 e art. 116 cod. proc. civ.

    Richiamate le regole che vietano il sindacato in Cassazione su valutazioni che comportano una normale diversa ponderazione delle prove ammesse dal giudice del merito

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e legge di conversione n. 134/2012 (modifiche art. 360 e 348-ter)

    art. 54, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012

    La Corte ha applicato le modifiche procedurali introdotte da tali norme in materia di sindacato di legittimità e limiti alla censura per motivazione e per omesso esame

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (abrogazione art. 348-ter con decorrenze)

    La Corte ha valutato la disciplina intertemporale: l'abrogazione dell'art. 348-ter opera con decorrenze che non si applicano al procedimento in esame

  • art. 13, comma 1‑quater, DPR n. 115/2002 (maggior contributo per il processo tributario)

    art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    La sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per la richiesta di pagamento dell'ulteriore importo a carico del ricorrente previsto da tale norma

Massime di principio

  • In ipotesi di presunta esterovestizione la valutazione si fonda sull'insieme di elementi indizianti (sede effettiva di direzione, luogo di assunzione delle decisioni, preparazione della contabilità, residenza degli amministratori, legami finanziari e materiale probatorio rinvenuto presso la presunta sede di direzione). Un singolo elemento raramente è decisivo: conta la valutazione concreta dell'insieme
  • In Cassazione i motivi devono rientrare tassativamente nelle categorie dell'art. 360 c.p.c.; le censure generiche o meramente rivendicative del contrario apprezzamento dei fatti di merito sono inammissibili
  • Quando opera il limite della "doppia conforme" (art. 348-ter), il ricorrente deve dimostrare che i fatti ritenuti dal primo giudice e quelli ritenuti dal secondo sono diversi, altrimenti la censura per omesso esame è inammissibile
  • La critica alla motivazione è valutabile in Cassazione solo nei termini del cosiddetto "minimo costituzionale": carenza assoluta, motivazione meramente apparente, irriducibile contraddittorietà o affermazioni inconciliabili. Il semplice vizio di insufficienza non è ricorribile
  • L'accertamento induttivo dell'Ufficio è legittimo quando l'Amministrazione fornisce elementi che giustificano la ricostruzione del reddito e il contribuente non produce prove idonee a confutare l'ipotesi; in tali casi il giudice del merito valuta la prova nel suo complesso
  • Per contestare una decisione di merito in Cassazione è necessario specificare gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, indicandone il contenuto rilevante e la fase processuale in cui sono stati prodotti, pena l'inammissibilità
  • La soccombenza comporta normalmente condanna alle spese del grado di giudizio; attenzione agli oneri aggiuntivi previsti per il processo tributario (es. art. 13 DPR 115/2002)

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