Cassazione Civile, Ordinanza n. 18126/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società creditrice ha chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare ancora pendente, relativa a una società dichiarata fallita nel 2008. La Corte d’appello aveva dapprima rigettato la domanda ritenendo che, per la natura straniera della società creditrice, per l’attività finanziaria svolta e per l’esiguità del credito ammesso al passivo, non vi fosse un pregiudizio indennizzabile. In opposizione, la stessa Corte d’appello aveva poi accolto la domanda e liquidato un indennizzo ridotto, anche assumendo che la complessità della procedura giustificasse l’estensione della durata ragionevole da sei a sette anni. Il ricorso per cassazione ha censurato: (1) la liquidazione di un indennizzo inferiore ai minimi legali e la riduzione equitativa non prevista; (2) la motivazione ritenuta apparente o contraddittoria sulla pretesa irrilevanza del credito; (3) la violazione dell’art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, perché la durata ragionevole delle procedure concorsuali sarebbe fissata ex lege in sei anni e non potrebbe essere elevata discrezionalmente a sette anni, neppure in ragione della complessità del caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che il termine di durata ragionevole delle procedure concorsuali previsto dall’art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 sia inderogabile e non possa essere aumentato dal giudice in base alla complessità della procedura. Ha quindi cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà decidere attenendosi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sono rimasti assorbiti il primo e il secondo motivo.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
il termine di durata ragionevole delle procedure concorsuali è fissato in modo legale e inderogabile; il giudice non può sostituirlo con una valutazione discrezionale più ampia, neppure per complessità della procedura.
art. 2, comma 2, L. n. 89/2001
resta ferma la valutazione giudiziale degli ulteriori elementi che possono escludere il diritto all’equa riparazione anche oltre il superamento del termine, ma non la deroga al termine ragionevole predeterminato.
art. 2, commi 2-quinquies e 2-sexies, L. n. 89/2001
contengono una tipizzazione di circostanze idonee a vincere la presunzione di spettanza dell’equa riparazione dopo il superamento del termine ragionevole.
art. 2-bis, L. n. 89/2001
attribuisce al giudice il potere di quantificare l’indennizzo in relazione al caso concreto, una volta accertata la violazione della ragionevole durata.
art. 6 CEDU
richiamato come parametro convenzionale dell’equa riparazione per durata irragionevole del processo.
art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU
richiamato dal ricorrente quale parametro convenzionale in relazione al pregiudizio derivante dalla durata del processo e alla tutela del credito.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e alla durata ragionevole.
art. 117 Cost.
richiamato dal ricorrente quale parametro di conformità della disciplina interna agli obblighi convenzionali.
art. 360 c.p.c.
indica i vizi dedotti con i tre motivi di ricorso per cassazione.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per denunciare una decisione fondata su una valutazione arbitraria dei fatti.
art. 135 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta nullità del decreto per carenza motivazionale.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali ai fini dell’equa riparazione la durata ragionevole prevista dall’art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 non è un parametro orientativo, ma un termine legale inderogabile che il giudice non può aumentare discrezionalmente in ragione della complessità del caso concreto.
- La complessità della procedura concorsuale può rilevare nella valutazione della spettanza dell’indennizzo solo nei limiti previsti dalla legge e nella quantificazione del danno, non nella modificazione del termine di ragionevole durata stabilito ex lege.
- Una volta superato il termine legale di ragionevole durata, il diritto all’equa riparazione non sorge automaticamente in ogni ipotesi: resta la verifica giudiziale di circostanze tipizzate o comunque rilevanti ai sensi dell’art. 2 della L. n. 89/2001.
- La quantificazione dell’indennizzo è distinta dall’accertamento della violazione della ragionevole durata: il giudice può calibrare l’importo sul caso concreto solo dopo avere applicato il termine legale pertinente.
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