Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40898/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia che, riformando il primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto per difetto di querela ed aveva escluso l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2) c.p. Il Procuratore Generale deduceva errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione nella esclusione dell'aggravante, atteso che dalle dichiarazioni della dipendente della ditta offesa emergeva che gli imputati avrebbero rimosso i pannelli della recinzione per accedere ai mezzi, comportamento che costituisce manomissione dell'opera di difesa e richiede quindi attività di ripristino, sicché l'aggravante dovrebbe configurarsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) c.p. si realizza quando la manomissione dell'opera dell'uomo posta a difesa del patrimonio richiede un'attività di ripristino; al contrario non ricorre quando l'intervento si risolve in una mera manipolazione priva di rottura, guasto, danno, trasformazione o mutamento di destinazione.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p. (n. 2)

    L'aggravante della violenza sulle cose si configura quando la manomissione dell'opera posta a difesa richiede un'attività di ripristino; non si configura per semplici manipolazioni che non causano danno né richiedono ripristino.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5)

    Sent. n. 11720 del 29/11/2019; Sent. n. 13431 del 25/02/2022

    Consolidato orientamento che precisa il discrimine tra manomissione (che integra l'aggravante) e mera manipolazione (che non la integra), valutando l'effetto concreto sull'opera protettiva e la necessità di ripristino.

Massime di principio

  • L'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.) richiede una valutazione empirica dell'effetto sull'opera protettiva: è necessaria se l'azione ha alterato la funzione difensiva e impone ripristino.
  • Una semplice manipolazione della cosa che non determina rottura, guasto, danno o mutamento di destinazione non integra l'aggravante.
  • Le dichiarazioni di testimoni che attestano rimozione, smontaggio o necessità di rimessa in opera di parti della recinzione sono elementi idonei a far ritenere sussistente l'aggravante.
  • In contestazioni analoghe il giudice deve accertare non solo l'intervento fisico sulla cosa, ma il suo concreto esito (danno o necessità di ripristino); l'assenza di tali esiti ostacola il riconoscimento dell'aggravante.
  • Se la prova sulla sussistenza dell'aggravante è incerta o contraddittoria, la questione può determinare annullamento e rinvio per nuovo giudizio, onde valutare compiutamente gli elementi probatori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.