Cassazione Civile, Sentenza n. 12205/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la declaratoria dell'avvenuta conclusione, in suo favore e a danno dell'ATER, di un contratto di cessione (o, in subordine, l'obbligo dell'ATER di concludere il contratto) relativo a un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Roma, sostenendo che la circolare ATER del 30.5.1996 costituiva una proposta contrattuale e che la sua risposta del 18.7.1996 fosse accettazione. La ricorrente deduceva inoltre che alla data della sua manifestazione di interesse dovevano applicarsi i requisiti della L. n. 560/1993. L'ATER contestava l'esistenza di una proposta vincolante e sosteneva l'assenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti per l'assegnazione/trasferimento dell'alloggio (anche per autocertificazione infedele allegata in precedenza) e la conseguente impossibilità di ottenere il trasferimento.
La decisione
Tribunale di Roma: domanda rigettata. Corte d'Appello di Roma: rigettata la domanda principale di trasferimento/conclusione del contratto (assenza di proposta contrattuale vincolante da parte dell'ATER e carenza dei requisiti dell'attrice), parziale accoglimento solo sul punto della liquidazione delle spese (riduzione di parte delle spese di primo grado). Corte di Cassazione: ricorso della Bertolini respinto; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di fatto circa l'inesistenza di un contratto sia valutazione di merito non sindacabile in cassazione, ha richiamato il principio che i contratti immobiliari richiedono forma scritta ad substantiam e che la ricorrente non ha specificato adeguatamente le norme violate né fornito i requisiti di specificità richiesti per le censure dedotte in cassazione; condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente come rimedio per ottenere la trascrizione dell'accettazione di una proposta, ma i giudici hanno ritenuto che non fosse applicabile perché non era provata la proposta contrattuale vincolante da parte dell'ATER.
art. 1350 c.c.
Richiamato per il principio secondo cui i contratti aventi ad oggetto beni immobili richiedono la forma scritta ad substantiam; la Corte ha osservato che l'esistenza di un diritto fondato su un atto per cui è richiesta la forma scritta può essere provata solo documentalmente.
art. 1362 e ss. c.c.
Norme sull'interpretazione del contratto: la Corte ha ritenuto che l'interpretazione e la qualificazione degli atti negoziali siano valutazioni di merito riservate al giudice di merito, non sindacabili in cassazione quando la motivazione è congrua.
art. 11 disposizioni preliminari c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di irretroattività, la Corte ha ritenuto che non sia stata adeguatamente dimostrata la violazione di questo principio nei motivi di ricorso.
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha chiarito che il giudice può ricostruire i fatti diversamente dalle parti purché rimanga entro i limiti del petitum.
art. 360 c.p.c.
Norme che disciplinano i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto molte delle censure inammissibili per carenza di specificità o per essere in realtà censure di merito non sindacabili in cassazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per il principio che i fatti non contestati possono essere assunti per veri, ma la Corte sottolinea la limitazione quando il fatto costitutivo richiede forma scritta ad substantiam.
art. 22 L. n. 241/1990
Norma sull'accesso agli atti amministrativi: la ricorrente aveva ottenuto accesso ai documenti amministrativi in sede amministrativa, ma ciò non sostituisce la prova scritta di un contratto di vendita.
L. n. 560/1993, art. 1 comma 9
Normativa richiamata dalla ricorrente come criterio per valutare i requisiti di acquisto; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei requisiti e la preesistenza di autocertificazioni infedeli fossero questioni di merito adeguatamente considerate dai giudici di merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dichiarato l'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente pari all'importo del contributo previsto per il ricorso.
Cass. Sez. Un. n. 23745/2020 (giurisprudenza richiamata)
Richiamata per il principio di specificità dei motivi di cassazione: il ricorrente deve indicare le norme denunciate e confrontarle con la motivazione impugnata; la Corte ha ritenuto inammissibili molte censure per mancanza di tale specificità.
Massime di principio
- Una comunicazione amministrativa che esprima un "invito" o sondaggio non costituisce automaticamente una proposta contrattuale vincolante; per l'esistenza di un contratto di trasferimento di immobile pubblico è necessaria prova scritta dell'accordo.
- Quando la legge richiede la forma scritta ad substantiam (es. trasferimento di immobili), la pretesa giuridica va provata documentalmente: confessioni o fatti non contestati in giudizio non sono sufficienti a supplire alla forma.
- Le valutazioni sulla sussistenza dei requisiti per l'assegnazione o il trasferimento di alloggi pubblici (anche in presenza di autocertificazioni) sono accertamenti di fatto demandati ai giudici di merito e difficilmente riesaminabili in cassazione, salvo vizi di motivazione o violazioni di diritto chiaramente individuate.
- In sede di cassazione occorre rispettare l'onere di specificità: le censure devono indicare la norma ritenuta violata e spiegare puntualmente il contrasto con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti sono inammissibili.
- L'assenza di un provvedimento amministrativo di decadenza non fa automaticamente sorgere un diritto al trasferimento dell'immobile se il titolare non aveva i requisiti essenziali per l'assegnazione fin dall'origine.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di ricostruire i fatti diversamente quando ciò rientri nel petitum e sia adeguatamente motivato.
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