L.R. Molise 29/2002
Istituzione dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge molisana istituisce, d’intesa con l’Abruzzo, l’Autorità di bacino interregionale del Sangro, disciplinandone organi, compiti, sede, funzionamento e riparto degli oneri. L’efficacia è però subordinata all’entrata in vigore della legge abruzzese di identico contenuto. Previsti anche piano di bacino, programmi triennali e misure di salvaguardia.
Istituzione dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro
Istituzione dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro
La legge, di attuazione della legge n. 183 del 1989, disciplina per la Regione Molise l’istituzione dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro, in intesa con la Regione Abruzzo. Il provvedimento definisce organizzazione, funzioni, assetto finanziario e strumenti di pianificazione del bacino idrografico.
Finalità e ambito territoriale
L’Autorità opera per il bacino idrografico del fiume Sangro, con sede a L’Aquila, e agisce in conformità agli obiettivi della legge n. 183 del 1989. Svolge attività di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, programmazione e attuazione inerenti il bacino, in collaborazione con gli enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel territorio interessato.
Delimitazione del bacino idrografico
La delimitazione del bacino è inizialmente provvisoria e rinvia alla cartografia già allegata agli schemi previsionali e programmatici previsti dalla legge n. 183 del 1989. L’Autorità elabora il progetto di delimitazione secondo i criteri tecnici del D.P.R. 14 aprile 1994 e lo adotta per l’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; la stessa procedura vale per eventuali modifiche future.
Organi dell’Autorità e loro composizione
Gli organi dell’Autorità sono il comitato istituzionale, il comitato tecnico, il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.
Il comitato istituzionale è composto dai Presidenti delle Giunte regionali di Abruzzo e Molise, o loro delegati, da un assessore per ciascuna Regione, e dai Presidenti delle province di Chieti, Isernia e L’Aquila senza diritto di voto. Partecipa anche il segretario generale con voto consultivo. Il vice presidente è nominato dal comitato tra i rappresentanti regionali.
Le adunanze del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Compiti del comitato istituzionale
Il comitato istituzionale ha funzioni di indirizzo e decisione generale. Tra i principali compiti vi sono:
- adozione del progetto di delimitazione del bacino;
- adozione dei criteri e metodi per il piano di bacino;
- individuazione delle componenti del piano di interesse esclusivo delle singole Regioni;
- adozione delle misure di salvaguardia e del piano di bacino;
- predisposizione dei programmi di intervento attuativi, degli schemi previsionali e programmatici e di altri programmi demandati da fonti comunitarie, nazionali o regionali;
- proposizione di norme omogenee su standard, limiti e divieti;
- formulazione di indirizzi e criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi;
- controllo sull’attuazione del piano e dei programmi;
- redazione della relazione annuale su uso del suolo, assetto idrogeologico e attuazione del programma triennale;
- nomina del vice presidente e del comitato tecnico;
- adozione del programma finanziario annuale per studi e ricerche.
Il comitato può inoltre promuovere accordi di programma con enti pubblici e di diritto pubblico per definire impegni coordinati, anche in settori connessi agli obiettivi dell’Autorità.
Comitato tecnico: composizione, nomina e funzionamento
Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale ed è composto da dirigenti regionali, funzionari provinciali e ministeriali, un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e cinque esperti con diritto di voto, nominati per cinque anni e rinnovabili una sola volta.
Può essere integrato, su richiesta del segretario generale e con atto del comitato istituzionale, da ulteriori esperti senza diritto di voto, fino a tre e anche per periodi determinati.
La nomina avviene sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate, da trasmettere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, se sono pervenuti almeno i due terzi delle designazioni, il comitato istituzionale può comunque costituire l’organo con i membri disponibili, integrandolo successivamente.
Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti insediati e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, con voto prevalente del presidente in caso di parità. Il comitato può istituire sottocommissioni specializzate per materia.
Ai componenti spettano gettone di presenza, missione e rimborso spese di viaggio secondo le regole richiamate dalla legge; le spese dei dipendenti regionali e provinciali sono a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre per i componenti statali provvede il Ministero dei lavori pubblici. Il presidente può inoltre invitare, senza compenso e con funzione consultiva, rappresentanti di enti locali, enti pubblici, categorie sociali, economiche e professionali.
Compiti del comitato tecnico
Il comitato tecnico svolge funzioni consultive e istruttorie per il comitato istituzionale. In particolare esprime pareri sugli atti di competenza, formula proposte, elabora indirizzi tecnici e pareri preliminari alla predisposizione del piano di bacino e dei programmi di intervento, sulle attività propedeutiche, sul piano o suoi stralci, sulle osservazioni al piano e sulle misure di salvaguardia.
Segretario generale e segreteria tecnico-operativa
Il segretario generale dell’Autorità è il segretario generale dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi. Il trattamento economico aggiuntivo è stabilito dal comitato istituzionale.
Al segretario generale spettano l’organizzazione del funzionamento dell’Autorità, l’istruttoria e la proposta degli atti del comitato istituzionale, la cura dei rapporti con enti pubblici e privati, l’attuazione delle direttive del comitato, la vigilanza sullo stato di attuazione del piano, la presidenza del comitato tecnico, la partecipazione al comitato istituzionale con funzione di segretario, la determinazione della dotazione minima di risorse umane, strumentali e finanziarie e il coordinamento della segreteria tecnico-operativa.
La segreteria tecnico-operativa dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi svolge anche le funzioni dell’Autorità di bacino; i relativi costi del personale restano a carico della Regione Abruzzo. La Regione Molise e gli enti locali molisani interessati possono assegnare proprio personale, previo accordo con la Regione Abruzzo e nulla osta del comitato istituzionale, restando i costi a carico delle rispettive amministrazioni.
Funzioni della segreteria tecnico-operativa
La segreteria svolge continuativamente funzioni di segreteria tecnico-amministrativa degli organi, acquisizione e gestione delle conoscenze sul bacino, supporto a studi, documentazione, monitoraggio e controllo dell’attuazione degli interventi, nonché attività di pianificazione e programmazione e compiti logistico-funzionali.
Le attività di studio e progettazione possono essere affidate a università, istituti di ricerca, organismi tecnico-professionali ed esperti di comprovata esperienza, con deliberazione del comitato istituzionale su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico.
Piano di bacino, programmi triennali e schemi previsionali
Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e per la corretta utilizzazione delle acque. Costituisce il quadro di riferimento cui devono adeguarsi i provvedimenti autorizzativi e concessori relativi agli interventi nel bacino.
Il piano è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo e uso del suolo, può essere redatto anche per sottobacini o per stralci funzionali e deve comunque garantire una visione sistematica del territorio, con misure cautelative per gli aspetti non ancora disciplinati. È adottato dal comitato istituzionale e approvato dalle Regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale.
L’attuazione del piano avviene tramite programmi triennali di intervento, predisposti dall’Autorità di bacino e approvati dalle Regioni. Gli schemi previsionali e programmatici sono a loro volta predisposti dall’Autorità e approvati dalle Regioni.
Misure di salvaguardia
In attesa dell’approvazione del piano di bacino, l’Autorità può impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni e per l’adozione di misure di salvaguardia. Può inoltre proporre provvedimenti, comprese ordinanze di sospensione di attività e lavori, quando necessari per attuare le misure di salvaguardia o per prevenire danni alla salute, alla sicurezza dei cittadini, all’ambiente o al territorio.
Regime finanziario e riparto degli oneri
Le spese di funzionamento comprendono il trattamento economico aggiuntivo del segretario generale, i gettoni di presenza e le spese di missione e viaggio dei componenti del comitato tecnico, nonché mezzi, attrezzature e materiali. La Regione Abruzzo sopporta tali spese, mentre la Regione Molise partecipa forfettariamente con euro 15.493,71 annui, importo aggiornabile motivatamente ogni cinque anni su proposta del comitato istituzionale e da quantificare con la legge di bilancio.
Le spese per i locali restano a carico esclusivo della Regione Abruzzo. Le somme per il funzionamento e per gli studi confluiscono in appositi capitoli del bilancio della Regione Abruzzo.
Per le attività di studio e ricerca finalizzate al piano di bacino si utilizzano le somme erogate dallo Stato per la quota studi, gli stanziamenti già disponibili e gli eventuali ulteriori fondi assegnati o stanziati dalle Regioni. L’Autorità predispone entro settembre di ogni anno il programma tecnico-economico per l’esercizio successivo; le Giunte regionali ne prendono atto e approvano gli stanziamenti aggiuntivi. Le procedure di spesa seguono la disciplina contabile richiamata della Regione Abruzzo, e il segretario generale assume le competenze e responsabilità dei dirigenti regionali.
Efficacia della legge e regime interregionale
L’efficacia della legge molisana è subordinata all’entrata in vigore del provvedimento legislativo di identico contenuto approvato dalla Regione Abruzzo. Della data di entrata in vigore della legge abruzzese e della conseguente efficacia della legge molisana deve essere data comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, mentre della pubblicazione della legge molisana va data informazione alla Regione Abruzzo.
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