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Legge

L.R. Molise 27/2002

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 12,concernente: "Riordino e ridefinizione delle Comunità montane"

Normativa regionaleL.R. Molise 27/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 27/2002 introduce integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 12/2002 sul riordino delle Comunità montane. Interviene su durata e composizione degli organi, scioglimento del consiglio, surroga e revoca dei componenti della giunta, controlli, successione nei rapporti e criteri transitori per fondi e contributi, con una disciplina speciale limitata all’anno 2002 per l’anticipo del fondo regionale per la montagna.

Modifiche alla disciplina delle Comunità montane del Molise

Modifiche alla disciplina delle Comunità montane del Molise

La legge regionale Molise 28 ottobre 2002, n. 27 integra e modifica la legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 sul riordino e la ridefinizione delle Comunità montane. Il provvedimento interviene sull’assetto istituzionale degli enti, sui controlli, sulla successione tra Comunità montane e sulla ripartizione di fondi e contributi, con alcune disposizioni transitorie riferite anche al solo anno 2002.

Ambito istituzionale e funzionamento degli organi

Vengono aggiornate varie regole sulla composizione e sul funzionamento delle Comunità montane. Tra le modifiche principali:

  • tra i soggetti coinvolti nelle previsioni associative compare anche la Lega delle autonomie locali, accanto ad ANCI e UNCEM;
  • vengono ampliati i termini per l’adozione di alcuni atti statutari o organizzativi: da 30 a 90 giorni e da 45 a 120 giorni, secondo i casi previsti nella legge modificata;
  • lo statuto può disciplinare le modalità per dichiarare l’impedimento del Presidente o dei componenti della Giunta da parte del Consiglio della Comunità.

Successione tra Comunità montane e personale

La disciplina è integrata per consentire, ove necessario, la successione anche parziale tra Comunità montane preesistenti e quelle di nuova costituzione, nonché la eventuale soppressione della Comunità montana e il trasferimento del personale ad altro ente. Le nuove Comunità montane subentrano nei rapporti giuridici e patrimoniali delle preesistenti Comunità montane costituite in base alla legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 e ricevono il relativo personale, che conserva le posizioni giuridiche ed economiche già maturate.

Organi: scioglimento del Consiglio, revoca e sostituzione della Giunta

La rubrica relativa al controllo sugli organi viene depurata del riferimento alla sospensione. Le cause di scioglimento del Consiglio includono anche la mancata approvazione del bilancio di previsione. Nei casi previsti, il Presidente della Giunta regionale dispone con decreto lo scioglimento del Consiglio della Comunità e nomina un commissario con i poteri conferiti dal decreto. Per la mancata approvazione del bilancio si applica una procedura corrispondente a quella prevista per gli enti locali dal decreto-legge n. 13/2002 convertito nella legge n. 75/2002, restando ferma la competenza del Presidente della Giunta regionale, salvo diversa disciplina statutaria sulla nomina del commissario per lo schema e l’approvazione del bilancio. La revoca dei singoli componenti della Giunta è deliberata dal Consiglio su proposta del Presidente della Comunità montana. In caso di dimissioni, rimozione, sospensione, decadenza o revoca, la sostituzione avviene sempre con deliberazione consiliare su proposta del Presidente; l’elezione del nuovo componente avviene per appello nominale con maggioranza assoluta alla prima votazione o, nella stessa seduta, con maggioranza relativa nella seconda.

Controllo sugli organi

Per i casi diversi da quelli disciplinati per lo scioglimento ex articolo 17, il controllo sugli organi della Comunità montana è ricondotto alla disciplina generale del titolo VI, capo II, articoli 141 e seguenti del testo unico degli enti locali.

Fondi, contributi e disciplina transitoria

La legge introduce una disciplina transitoria per la concessione e l’erogazione di fondi e contributi. Fino all’adozione dei criteri previsti dalla legge, continuano ad applicarsi, anche se formalmente abrogate, le disposizioni previgenti; tali regole valgono in ogni caso per l’attribuzione di fondi relativi al periodo anteriore all’entrata in vigore della legge. Per il solo anno 2002, sul 50% del fondo regionale per la montagna destinato alle Comunità montane, è corrisposto un acconto pari all’80%; anche in questo caso si applicano le disposizioni previgenti fino all’adozione dei nuovi criteri. Nella ripartizione dei fondi si deve comunque tenere conto dell’esclusione dei comuni di Campobasso e Isernia, efficace dalla data di entrata in vigore della legge.

Coordinamento con la normativa previgente

Viene precisato che restano ferme, salvo quanto previsto dalla nuova disciplina transitoria sui fondi, le disposizioni incompatibili con la legge regionale modificata solo nei limiti espressamente richiamati. In questo modo la legge coordina il nuovo assetto con la normativa precedente sulle Comunità montane.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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