L.R. Molise 26/2002
Istituzione del Fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Molise il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, finanziato da sanzioni, contributi esonerativi e altre risorse. Il fondo serve a sostenere programmi triennali di inserimento lavorativo, collocamento mirato e servizi di sostegno per i soggetti della legge n. 68/1999. Prevede un Comitato regionale di gestione, bandi annuali e una disciplina finanziaria iniziale per il 2002.
Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili in Molise
Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
La legge della Regione Molise istituisce il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, in attuazione dell’articolo 14 della legge n. 68/1999. Il fondo è pensato come strumento di sostegno alle politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e si coordina con la disciplina regionale di attuazione della normativa sul collocamento mirato.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento riconosce come di preminente interesse tutte le attività finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili. Il fondo regionale finanzia i programmi e i servizi connessi al collocamento mirato dei disabili residenti nella Regione, nel quadro della programmazione regionale delle politiche del lavoro.
Risorse del fondo
Le entrate del fondo derivano da:
- somme irrogate a titolo di sanzioni amministrative previste dalla legge n. 68/1999;
- contributi esonerativi dovuti ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 68/1999;
- contributi di fondazioni, enti privati e altri soggetti interessati, nonché eventuali ulteriori risorse stanziate dalla Regione.
Destinazione delle risorse e soggetti beneficiari
Il fondo è destinato a finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e i relativi servizi di sostegno e collocamento mirato. Gli interventi sono rivolti ai soggetti indicati dall’articolo 1 della legge n. 68/1999, ossia le categorie tutelate dalla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Programmi regionali triennali di inserimento lavorativo
La disciplina operativa è affidata a programmi regionali di durata triennale, che devono stabilire:
- le modalità generali di inserimento lavorativo, i servizi di sostegno e le forme di collocamento mirato;
- le modalità di presentazione dei progetti di inserimento e delle domande di contributo;
- i criteri per la valutazione, concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;
- le attività e le procedure di controllo sugli interventi finanziati e la valutazione dei risultati occupazionali.
I programmi devono inoltre prevedere agevolazioni e contributi a favore di:
- datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di assunzione;
- cooperative sociali iscritte all’albo regionale;
- consorzi iscritti all’albo regionale;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali;
- organismi previsti dalla legge n. 104/2002;
- altri soggetti pubblici o privati indicati dalla legge n. 68/1999, purché idonei a sostenere l’integrazione lavorativa dei disabili residenti in Molise.
Le agevolazioni non possono riguardare interventi già agevolati con il fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, lettera b), della legge n. 68/1999.
Adozione dei programmi e bandi
I programmi triennali sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni triennio. Sulla base di tali programmi, la Giunta emana entro il 30 gennaio di ciascun anno i bandi per l’ammissione delle domande, su proposta del Comitato regionale per la gestione del fondo. La Giunta provvede anche alla ripartizione delle somme tra i beneficiari in base alle decisioni di assegnazione del Comitato.
Per il primo triennio dall’entrata in vigore della legge, il programma deve essere approvato entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Organo di gestione: Comitato regionale
Per l’indirizzo, la gestione e l’amministrazione del fondo è istituito il Comitato regionale per la gestione del fondo, che opera presso la competente Direzione generale della Regione. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e amministrazione dello strumento finanziario.
Composizione, funzionamento e supporto amministrativo
Il Comitato è composto da rappresentanti istituzionali, tecnici e delle parti sociali e associative, tra cui:
- l’Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- un esperto in politiche attive del lavoro;
- un esperto in interventi socio-assistenziali;
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro;
- rappresentanti delle associazioni dei disabili del territorio provinciale;
- il direttore del servizio di coordinamento funzionale dei Centri per l’impiego dell’Agenzia regionale Molise Lavoro;
- due operatori dei servizi per il collocamento dei disabili dei Centri per l’impiego.
Per ogni componente effettivo è previsto un supplente. Ai lavori partecipa anche, con funzione consultiva, il dirigente responsabile del settore lavoro o suo delegato. Presso la Direzione generale competente è istituito l’Ufficio per l’inserimento lavorativo dei disabili, con funzioni di segreteria e assistenza al Comitato e per l’attuazione della legge e della legge n. 68/1999.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni pervenute; se le designazioni non arrivano entro 60 giorni, il Presidente provvede all’integrazione. Dura in carica tre anni e adotta un proprio regolamento interno.
I componenti non ricevono compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti; eventuali rimborsi per viaggio e missione restano a carico degli enti o associazioni di appartenenza.
Funzioni del Comitato
Il Comitato promuove iniziative per diffondere la cultura dell’inclusione sociale e svolge funzioni propositive e istruttorie nella gestione del fondo. In particolare:
- propone i programmi regionali;
- formula proposte per i bandi di ammissione ai benefici;
- valuta i progetti presentati;
- assegna le somme ai soggetti beneficiari individuati dalla legge.
Pagamento e versamento dei contributi esonerativi
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve determinare criteri e modalità per il pagamento, la riscossione e il versamento al fondo regionale dei contributi esonerativi dovuti dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici ai sensi della legge n. 68/1999.
Disposizioni finanziarie
Per coprire gli oneri della legge, le risorse derivanti dall’articolo 2 confluiscono in un apposito capitolo di entrata denominato “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”. Per l’esercizio finanziario 2002 la Regione assegna al fondo 200.000 euro, con copertura a valere su stanziamenti già iscritti in bilancio. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
Abrogazioni e decorrenza
Sono abrogate le norme incompatibili con la legge. Il provvedimento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 ott 2002L.R. Molise 27/2002
- Legge · 28 ott 2002L.R. Molise 28/2002
- Legge · 28 ott 2002L.R. Molise 29/2002
- Legge · 6 nov 2002L.R. Molise 31/2002
- Legge · 6 nov 2002L.R. Molise 30/2002
- Legge · 18 ott 2002L.R. Molise 25/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →