L.R. Molise 25/2002
Eliminazione delle barriere architettoniche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 25/2002 disciplina l’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative negli edifici, spazi pubblici e mezzi di trasporto, fissando prescrizioni tecniche, controlli, deroghe, sanzioni, competenze di Regione ed enti locali e contributi per i piani comunali. Alcune misure sono legate a termini iniziali ormai scaduti (2002-2003).
Eliminazione delle barriere architettoniche in Molise
Eliminazione delle barriere architettoniche in Molise
La legge regionale del Molise n. 25 del 2002 definisce un quadro organico per rendere accessibili ambienti costruiti, spazi pubblici e servizi di trasporto, in attuazione della normativa statale in materia. L’obiettivo è garantire a tutti i cittadini la massima autonomia possibile, con particolare attenzione alle persone con difficoltà motorie, sensoriali o psichiche.
Finalità e definizioni
La disciplina regionale mira a consentire la piena utilizzazione dell’ambiente costruito e dei servizi, nel rispetto della normativa statale richiamata. La legge distingue:
- barriere architettoniche, cioè ogni ostacolo che limita o nega l’uso autonomo di spazi, edifici, servizi e strutture;
- barriere localizzative, cioè gli ostacoli legati alla percezione dovuti a posizione, forma o colore di strutture e mezzi di trasporto.
Ambito di applicazione
Le norme si applicano a tutti gli edifici, ambienti e strutture, anche temporanei, pubblici e privati, nonché ai servizi e alle infrastrutture di trasporto pubblico urbano ed extraurbano che comportano passaggio o permanenza di persone. Rientrano in particolare:
- edifici e locali di uso pubblico, compresi ospitalità, culto, attività turistiche, sportive, culturali e ricreative;
- edifici residenziali abitativi pubblici e privati;
- edifici e locali per attività produttive, commerciali e terziarie;
- aree e percorsi pedonali urbani e parcheggi;
- mezzi di trasporto pubblico su gomma, ferro, fune e navigazione di competenza regionale, provinciale e comunale;
- strutture e impianti fissi connessi ai trasporti pubblici;
- segnali ottici, acustici e tattili.
Principi progettuali e prescrizioni tecniche
La progettazione e l’esecuzione delle opere edilizie, così come le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico, devono essere orientate alla compatibilità dell’ambiente costruito con le esigenze degli utenti. Le soluzioni devono consentire l’installazione di dispositivi e manufatti idonei ad assicurare accessibilità e fruibilità. Le prescrizioni tecniche di dettaglio sono contenute nell’allegato, che integra la legge e disciplina sia gli interventi sugli edifici sia quelli sui trasporti.
Competenze della Regione
La Regione deve assicurare che piani territoriali, urbanistici, di settore e programmi operativi siano redatti nel rispetto della legge. Per l’elaborazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici e degli spazi pubblici interessati, con delega ai comuni e agli altri enti interessati. I dati raccolti sono utilizzabili per la programmazione degli interventi regionali e locali. La Regione svolge anche attività di supporto tecnico, ricerca, raccolta dati, informazione e formazione, anche tramite concorsi, borse di studio e iniziative con università, ordini professionali, enti e associazioni dei disabili.
Competenze di comuni, province e altri enti
Gli enti locali devono inserire l’obiettivo dell’eliminazione delle barriere nelle attività di programmazione e intervento, predisponendo piani, programmi e progetti annuali e pluriennali, oltre ad attività informative e di aggiornamento. I comuni devono adeguare strumenti urbanistici, regolamenti edilizi e di igiene; dopo un anno dall’entrata in vigore della legge, le sue disposizioni prevalgono su eventuali norme comunali contrastanti. Spetta ai comuni verificare la conformità dei progetti e delle opere, semplificare le procedure per gli interventi dei privati sugli edifici abitati da disabili e favorire la presenza di esperti nelle commissioni edilizie. Gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica devono effettuare una indagine conoscitiva entro un anno, aggiornare i dati, individuare le priorità entro l’anno successivo e predisporre un programma di intervento. Se non è possibile adeguare l’alloggio, devono favorire scambi o nuove assegnazioni idonee.
Risorse economiche e obblighi finanziari locali
I comuni devono riservare non meno del 10% degli introiti da oneri di urbanizzazione all’abbattimento delle barriere negli edifici, impianti e opere di loro competenza. Gli adeguamenti dell’ambiente costruito sono esenti dal contributo di costruzione previsto dalla legge n. 10/1977. Gli interventi di abbattimento cessano di essere obbligatori e agevolati, per ciascun comune, quando siano eliminate tutte le barriere sugli edifici e impianti esistenti di propria competenza, con apposito provvedimento comunale supportato da documentazione tecnica. La Regione può concedere contributi ai comuni per consulenze tecnico-amministrative finalizzate ai piani comunali, con priorità ai piccoli comuni e a quelli già attivi nel censimento e nella pianificazione; una priorità specifica è prevista anche per gli edifici abitati da disabili con grave handicap.
Prescrizioni per l’edilizia residenziale e per gli edifici di uso collettivo
Per i nuovi edifici residenziali e per la ristrutturazione urbanistica degli edifici esistenti deve essere garantita la visitabilità e l’adattabilità degli alloggi.
- La visitabilità richiede accesso alla zona giorno e a un servizio igienico, con porte di ingresso e interne di dimensioni minime adeguate.
- L’adattabilità richiede che l’alloggio possa essere modificato a costi limitati, senza alterare struttura e impianti comuni, per consentire la vita quotidiana a persone con carrozzina. Gli alloggi unifamiliari o con non più di quattro alloggi sono esclusi dalle prescrizioni dell’allegato richiamate per tale disciplina. Per gli edifici e ambienti destinati a funzioni sociali, scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, così come per sale riunioni e spettacoli, locali pubblici e stazioni, la legge impone requisiti di accesso, percorsi, spazi di manovra, servizi igienici accessibili, arredi e attrezzature utilizzabili anche da persone con ridotte capacità fisiche.
Trasformazioni urbanistiche e cambi di destinazione d’uso
Se il comune consente il cambio di destinazione d’uso di immobili verso utilizzazioni collettive, il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla verifica che l’immobile possieda le caratteristiche tecniche previste per gli edifici ad uso collettivo.
Deroghe e soluzioni alternative
Le prescrizioni possono essere derogate solo per edifici o parti di edifici che, per specifiche norme tecniche, non consentano l’eliminazione delle barriere. La deroga è rilasciata dal comune con provvedimento motivato. Per gli immobili soggetti a vincolo si applicano le procedure autorizzative previste dalla normativa statale richiamata. Sono inoltre ammesse soluzioni alternative se conformi ai criteri del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
Verifiche, controlli e responsabilità professionali
Ai progetti delle opere soggette alla legge deve essere allegata la dichiarazione del professionista abilitato sulla conformità alle disposizioni, ovvero sulle deroghe o soluzioni tecniche alternative proposte. L’amministrazione che approva il progetto deve accertare e attestare la conformità; eventuali non conformità o rigetti di deroghe devono essere motivati. Durante l’esecuzione, il direttore dei lavori deve garantire il rispetto delle disposizioni. Il certificato di collaudo non può essere rilasciato senza parere di conformità e deve richiamarlo espressamente.
Sanzioni
La violazione delle norme da parte del titolare della concessione, del committente o del direttore dei lavori costituisce variazione essenziale, con applicazione delle sanzioni urbanistiche vigenti. Per opere difformi in edifici pubblici o privati aperti al pubblico, quando la difformità impedisce l’utilizzazione da parte dei disabili, si applicano anche le sanzioni previste dalla normativa statale richiamata.
Disciplina dei trasporti
Per stazioni, strutture fisse e mezzi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale, si applicano le prescrizioni dell’allegato. La legge impone l’adozione di sistemi tecnici per viaggiatori con difficoltà dell’udito e della vista; la Giunta regionale doveva stabilire entro sei mesi le prescrizioni tecniche e, dopo ulteriori sei mesi dalla loro esecutività, i nuovi mezzi privi di tali sistemi non potevano più essere immessi in servizio. Dopo un anno da tale esecutività non potevano essere affidate o rinnovate concessioni a operatori non adeguati. I regolamenti comunali su noleggi e servizi di piazza devono prevedere veicoli dotati di portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata; l’adeguamento dei regolamenti era richiesto entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
Comitato tecnico-scientifico
È istituito un Comitato tecnico-scientifico permanente con sede presso l’Assessorato all’Edilizia Residenziale, nominato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e presieduto dall’Assessore regionale competente. Il Comitato include funzionari di diversi assessorati, due tecnici esperti in materia, e un rappresentante delle organizzazioni di categoria regionali. Ha funzioni di indirizzo tecnico, proposta e parere, supporto scientifico, valutazione dei risultati della legge e consulenza agli enti locali. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese di viaggio se non residenti nel capoluogo.
Prescrizioni tecniche dell’allegato
L’allegato disciplina in modo dettagliato gli standard minimi per:
- percorsi pedonali, rampe, attraversamenti, pavimentazioni e parcheggi;
- accesso ai veicoli, posti riservati e informazioni agli utenti nel trasporto pubblico;
- accessi, corridoi, scale, rampe, ascensori, pedane elevatrici, servizi igienici, pavimenti, infissi e attrezzature di uso comune negli edifici;
- requisiti specifici per l’edilizia abitativa, l’edilizia sociale, sale e luoghi per riunioni e spettacoli, locali pubblici, stazioni, mense e servizi di lavoro;
- accessibilità delle attrezzature pubbliche come telefoni, cassette postali, distributori automatici e sportelli bancomat. Le prescrizioni definiscono dimensioni minime, altezze, pendenze, spazi di manovra, caratteristiche antisdrucciolo, dotazioni per non vedenti e per persone in carrozzina, e criteri per l’accessibilità dei mezzi di trasporto.
Regime temporale e attualità
La legge contiene vari termini originari legati alla sua attuazione immediata o nei primi anni successivi all’entrata in vigore, come l’adeguamento di regolamenti comunali, la nomina del Comitato, il censimento degli immobili e la dotazione dei sistemi tecnici sui trasporti. Poiché tali scadenze sono ampiamente superate, il provvedimento ha oggi soprattutto valore di disciplina di principio e tecnica per gli interventi di accessibilità ancora rilevanti nel territorio del Molise, mentre le parti legate a obblighi puntuali già esauriti risultano sostanzialmente non operative.
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