Sentenza del 30/01/2015 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Bari
Imposta sulla pubblicità - Centro commerciale - Presupposto - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità all'interno di un centro commerciale. Il presupposto impositivo è stato individuato nella possibilità astratta che il messaggio, in ragione della sua ubicazione, raggiunga un numero indeterminato di destinatari. È inoltre necessario che si tratti di un effettivo messaggio pubblicitario e non di una mera indicazione direzionale. Targhe monofacciali o bifacciali e cassoni luminosi possono avere natura pubblicitaria quando, in un grande centro commerciale, orientano il cliente tra numerose proposte commerciali.
La decisione
Il principio affermato è che la pubblicità non richiede la prova dell'effettivo contatto con ciascun destinatario, essendo sufficiente la potenziale comunicazione a una platea indeterminata. Le insegne o i supporti esaminati possono quindi essere assoggettati all'imposta se svolgono una funzione promozionale o di orientamento commerciale, mentre restano escluse le indicazioni meramente direzionali prive di contenuto pubblicitario. Il testo non specifica l'esito formale del giudizio né l'identità delle parti.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità
Il presupposto dell'imposta consiste nella diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi accessibili o potenzialmente visibili da una pluralità indeterminata di destinatari. La valutazione deve considerare sia la collocazione del supporto sia il contenuto e la funzione concretamente svolta.
Massime di principio
- Per applicare l'imposta sulla pubblicità è sufficiente la potenziale possibilità che il messaggio raggiunga un numero indeterminato di persone; non occorre dimostrare che ogni destinatario lo abbia effettivamente visto.
- La distinzione decisiva è tra comunicazione pubblicitaria e semplice indicazione direzionale: la prima promuove, valorizza o facilita la scelta commerciale, mentre la seconda si limita a fornire informazioni di percorso o localizzazione.
- In un centro commerciale di grandi dimensioni, targhe e cassoni luminosi possono essere considerati pubblicitari se aiutano il cliente a individuare o scegliere tra le attività commerciali presenti.
- La qualificazione dipende dal contenuto, dalla visibilità, dalla posizione e dalla funzione complessiva del supporto, non soltanto dal suo formato o dalla sua denominazione.
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